“Tra moglie e marito non mettere il dito” non vale per i debiti

Un famoso detto recita: “Tra moglie e marito non mettere il dito”. Quando pero’ si parla di debiti questo sembra inevitabile.

Lo scorso 17 gennaio la Corte Suprema della Repubblica Popolare Cinese ha emanato una nuova Interpretazione sull’applicazione della legge nelle dispute nei casi di debiti sorti tra marito e moglie. Tale nuova pronuncia, the Interpretation of the Supreme People’s Court on Issues concerning the Application of Law in the Trial of Cases of Matrimonial Debt-related Disputes (d’ora in avanti definita solo “Interpretazione”), e’ entrata in vigore a partire dal 18 gennaio 2018 e ha attratto l’attenzione di molti (soprattutto, di molte coppie).

Stando alle precedenti interpretazioni che regolavano i rapporti coniugali, il debito contratto sotto il nome di una sola delle parti era prima considerato un debito comune della coppia, a meno che non fosse provato che si trattasse di un debito personale – in forza di chiaro accordo precedente tra i coniugi – oppure che il creditore, al momento della stipula del contratto di prestito, fosse gia’ a conoscenza dell’accordo di proprieta’esistente tra marito e moglie. Inoltre, era considerato debito in comune se contratto per volonta’ di entrambi o se necessario alla vita coniugale.

Ad ogni modo, provare che il creditore fosse gia’ a conscenza degli accordi tra marito e moglie circa le proprieta’ e’ difficile e poco fattibile: infatti, in generale, al momento della concessione di un prestito solitamente non vengono fatte domande sugli accordi presi “in famiglia”. Puo’ verificarsi dunque anche il caso in cui un coniuge sia del tutto all’oscuro del fatto che l’altro abbia richiesto un prestito, trasformatosi poi in debito comune della coppia e dunque causa di problemi.

In sostanza, non riuscendo a provare la sussistenza di una delle summenzionate circostanze, il debito e’ considerato un debito comune della coppia. Ora pero’, con le ultime Interpretazioni che guardano a questo tipo di debito da una prospettiva differente, la situazione e’ cambiata: viene considerato infatti un debito comune della coppia solo quel debito per il quale entrambi marito e moglie hanno firmato un contratto di prestito, o sopraggiunge una successiva rettifica, o ancora ove si verifichino circostanze per le quali nessuno possa provare che tale debito e’ stato contratto per volonta’ di entrambi. Se il debito risulta contratto da una sola persona, a meno che non si provi che il denaro chiesto in prestito serva per una necessita’ familiare, lo stesso non verra’ considerato debito comune.

La nuova normativa suggerisce dunque di prestare attenzione prima di chiedere o concedere  un prestito!

D’Andrea & Partners e’ sempre al passo con gli ultimi regolamenti; se vuoi saperne di piu’ o hai bisogno di assistenza, scrivici a info@dandreapartners.com

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.