Un contratto firmato e timbrato con un timbro falsificato dal rappresentante legale e` senz`altro invalido?

Nel caso di specie, un giudizio di primo grado – avente a suo oggetto un credito intercorso tra l`attore (creditore) ed il convenuto (debitore) – era stato promosso innanzi alla Corte. Il contratto in oggetto era stato firmato dal rappresentante legale della Societa` e timbrato con un timbro da lui stesso falsificato. Di conseguenza, secondo la Societa` convenuta, il contratto doveva considerarsi invalido dal momento che un timbro falso non poteva esprimere la dichiarazione di volonta` della parte.

A fine trattazione, la decisione della Corte ha pero` dato ragione alle pretese attoree: il contratto doveva dirsi valido. E la motivazione era la seguente: 1. Il soggetto era qualificato ad esprimere l`effettiva volonta` della parte, nel rispetto delle relative norme di legge; 2. L`attore poteva fare ragionevole affidamento sull`autenticita` del timbro poiche` utilizzato dal rappresentante legale della societa` controparte, il quale aveva altresi` firmato il contratto. In ultimo, la parte attrice aveva firmato il contratto in buona fede. La corte pertanto decideva la validita` del rapporto contrattuale tra parte attrice e societa` convenuta.

La Corte Suprema del Popolo ha confermato il giudizio di primo grado: nonostante il timbro falsificato dal rappresentante legale, il contratto puo` ritenersi valido.

Quanto al danno procurato dal rappresentante legale alla societa`, quest`ultima ha titolo a promuovere separato giudizio di risarcimento contro il suo rappresentante legale.

Per maggiori informazioni, scriveteci a info@dandreapartners.com

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