Nella vita quotidiana spesso capita di affidare i nostri oggetti personali a qualcuno di fiducia, quale un amico o un parente, ma suggeriamo di pensarci due volte quando si tratta di partecipazioni societarie. Di seguito vi introdurremo brevemente come questa forma di affidamento può avvenire, ed i possibili rischi.

L’affidamento delle partecipazioni societarie può verificarsi con un contratto (cd. “share entrustment agreement”), con cui il socio attuale incarica un terzo di assumere, in nome proprio e per conto dell’incaricante, la gestione delle partecipazioni stesse con assunzione della relativa responsabilità. Il socio incaricante è denominato “dormant shareholder”, e non risulterà formalmente titolare delle partecipazioni, le quali saranno attribuite al “registered shareholder”.

Questo contratto comporta, principalmente, i seguenti rischi:

1) il “dormant shareholder” non risulterà formalmente titolare delle partecipazioni, poiché sulla base dei registri AIC nella compagine sociale figurerà solo il “registered shareholder”. Non è semplice modificare lo status di “dormant shareholder” in “registered shareholder” perché, in base alla giurisprudenza prevalente, è necessaria l’approvazione a maggioranza assoluta degli altri soci.

2) il “registered shareholder” potrebbe intenzionalmente arrecare un danno agli interessi del socio inattivo, ad esempio attraverso il trasferimento delle partecipazioni o l’abuso del diritto di voto.

3) Le partecipazioni potrebbero essere sequestrate o essere oggetto di pignoramento su ordine del tribunale per ragioni legate al “registered shareholder”.

Per contenere i rischi, Vi raccomandiamo dunque le seguenti precauzioni:

1) stipulare il contratto in forma notarile, concordando una clausola penale di importo rilevante. Attesa la difficoltà di rimediare alle eventuali violazioni del contratto, la liquidazione forfettaria anticipata del danno può fungere da deterrente.

2) rendere nota agli altri soci e alle parti interessate l’esistenza del contratto di “share entrustment”, onde evitare che il “dormant shareholder” non venga a conoscenza di eventuali violazioni da parte del “registered shareholder”.

3) il “dormant shareholder” dovrebbe assicurarsi di custodire con cura tutta la documentazione che provi il relativo status, come il contratto di affidamento, i conferimenti effettuati, le delibere dell’assemblea ecc.

4) definire chiaramente le modalità di esercizio dei diritti sociali, come il diritto di voto, di partecipazione ai dividendi ecc. nonché, al fine di garantire che il “dormant shareholder” abbia un effettivo controllo della società, convenire che per l’esercizio dei diritti sociali sia necessaria la previa approvazione scritta di quest’ultimo.

Per avere ulteriori informazioni, o per chiarimenti sul contratto di “shareholding entrustment”, non esitate a contattarci all’indirizzo info@dandreapartners.com

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