Capita spesso che un lavoratore, che venga a conoscenza di fatti illeciti commessi sul posto di lavoro, si astenga dal denunciarli per il timore di essere esposto a ritorsioni, o di perdere il proprio posto di lavoro: ciò può avvenire tanto nel settore privato quanto nel settore pubblico, dove sono purtroppo comuni episodi di corruzione o di mala gestio. Proprio per tutelare questi lavoratori e favorire l’emersione di tali fenomeni illeciti, è stata approvata in Italia lo scorso 15 novembre l’innovativa legge cd. “whistleblowing”, che istituisce un vero e proprio sistema di garanzie per i dipendenti segnalanti.
Nel dettaglio, per il settore pubblico, la nuova disciplina stabilisce che colui che segnali le condotte illecite (ad es., fenomeni di corruzione) o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro all’autorità giudiziaria o contabile, o al responsabile della prevenzione della corruzione nominato presso l’ente, non possa essere licenziato per motivi collegati alla segnalazione, né soggetto a sanzioni, demansionamento, trasferimento o ad altre misure organizzative che abbiano effetto negativo sulle condizioni di lavoro.
Grava sulla pubblica amministrazione l’onere di provare che le misure ritorsive o discriminatorie sono state adottate per ragioni estranee alla segnalazione. Nel caso contrario tali atti sarebbero nulli e, in caso di licenziamento, il segnalante licenziato avrebbe diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.
Al fine di tutelare la P.A. contro segnalazioni false o pretestuose, si precisa che le predette tutele non si applicano nei confronti del segnalante di cui sia stata accertata la responsabilità civile in ragione della predetta falsità (in caso di dolo o colpa grave) o la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione, o comunque reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante.
A garanzia del dipendente che segnala, è previsto il divieto di rivelare l’identità del whistleblower, con una sola limitazione: in caso di processo penale, infatti, il segreto sul nome non potrebbe protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari. L’Autorità nazionale anti corruzione predisporrà linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.
Se quindi la tutela del whistleblower si applica a tutte le P.A., inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, e alle imprese che forniscono beni e servizi alla pubblica amministrazione, essa si estende però anche al settore privato, dal momento che le società, nel predisporre un modello organizzativo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, devono prevedere anche specifici canali di segnalazione (di cui almeno uno con modalità informatiche) che consentano al dipendente di segnalare i fatti illeciti di cui i dipendenti venga a conoscenza. Valgono dunque anche per i privati le predette tutele contro i licenziamenti ritorsivi e ogni altra misura discriminatoria.
Per ulteriori informazioni in materia, non esitate a contattarci all’indirizzo info@dandreapartners.com.
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