La nuova direttiva europea sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere

Il 12 Dicembre 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la direttiva (UE) n. 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la precedente direttiva N. 2017/1132 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

La nuova direttiva, che dovrà essere recepita da tutti gli Stati Membri entro il 31 gennaio 2023, introduce per la prima volta un regime armonizzato per le trasformazioni e le scissioni transfrontaliere, ossia quelle che coinvolgono più di uno Stato membro. Finora soltanto le fusioni transfrontaliere erano state oggetto di una disciplina armonizzata, prima contenuta nella direttiva 2005/56/CE e poi consolidata nella direttiva 2017/1132.

In merito alle trasformazioni transfrontaliere, l’obiettivo della nuova normativa è di consentire ad una società costituita in conformità con la normativa di uno Stato membro di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa di tale altro Stato membro e, in particolare, i criteri di collegamento posti da quest’ultimo per collegare una società all’ordinamento giuridico nazionale.

Gli aspetti peculiari del nuovo regime possono individuarsi, in particolare, nell’introduzione di una normativa sostanziale armonizzata, che opera in relazione alla tutela dei soci, alla tutela dei creditori e alla tutela dei lavoratori, al fine di garantire un “grado minimo di protezione” rispetto a tali interessi.

La direttiva provvede infatti a tutelare le categorie interessate nelle operazioni di trasformazione, prevedendo tra l’altro che dovrà essere garantito ai soci dissenzienti il diritto di alienare le proprie azioni in cambio di un’adeguata liquidazione in denaro; che dovrà essere previsto un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento di tale pubblicità; che debbano essere garantiti i diritti di informazione e di consultazione dei lavoratori.

La procedura prevede che l’organo amministrativo della società che intende trasformarsi prepari un progetto di trasformazione transfrontaliera e rediga una relazione destinata a soci e dipendenti che giustifichi sul piano giuridico ed economico l’operazione. In seguito, l’assemblea generale della società, dopo aver preso conoscenza delle relazioni, dei pareri espressi dai dipendenti e delle osservazioni, delibererà se approvare il progetto di trasformazione transfrontaliera.

Ciascuno Stato membro dovrà designare l’autorità competente (es. notaio, autorità giudiziaria) competente a controllare la regolarità della procedura di trasformazione transfrontaliera per la parte governata dal diritto dello Stato membro di partenza. Tale autorità emetterà, all’esito del controllo, un “certificato preliminare alla trasformazione” che sarà riconosciuto dallo Stato membro di destinazione e che costituirà prova del soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e del regolare adempimento di tutte le procedure e formalità nello Stato membro di partenza. Il certificato preliminare alla trasformazione dovrà essere condiviso attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

In definitiva, la direttiva elimina gli ostacoli ingiustificati alla libertà di stabilimento delle società dell’UE nel mercato unico facilitando di fatto le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere delle società dell’UE.

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