Condizioni doganali per le Export Processing Enterprise

Il recente Decreto n. 18/2021/ND-CP (“Il Decreto”) modifica alcuni articoli del precedente Decreto n. 134 del 2016, dettagliando le disposizioni e le misure di attuazione della Legge sui Dazi all’Importazione ed Esportazione. Durante quasi 5 anni di attuazione, le autorità doganali e le organizzazioni private coinvolte nelle attività di importazione ed esportazione hanno affrontato e si sono scontrate con disposizioni poco chiare. Il nuovo Decreto è in vigore dal 25 aprile 2021. La modifica più rilevante riguarda l’esenzione dai dazi all’esportazione e all’importazione delle merci, ai sensi dei trattati internazionali di cui il Vietnam è membro.

Le imprese che si occupano principalmente di attività legate all’esportazione, compresa la produzione di beni di esportazione e la fornitura di servizi correlati, sono spesso situate nelle Export Processing Zones (EPZ). Queste zone industriali sono sottoposte a un trattamento speciale e separate da cancelli di ingresso-uscita e sotto la supervisione, l’ispezione e il controllo delle dogane. Gli scambi tra EPZ e altri territori vietnamiti sono considerati scambi di import-export, che richiedono l’applicazione della Legge sui Dazi all’Importazione ed Esportazione e dei relativi regolamenti guida.

Con “Export Processing Enterprise” (EPE) ci si riferisce alle imprese che sono state stabilite e operano all’interno di una EPZ, o quelle che operano all’interno di una zona industriale o di una zona economica specializzata nella produzione di beni da esportare. Le EPE hanno diritto a trattamenti preferenziali e possono anche godere di particolari agevolazioni ed esenzioni dai dazi doganali, oltre a beneficiare di facilitazioni nello svolgere le necessarie procedure doganali.

Per quanto riguarda l’esenzione dai dazi garantita dai trattati internazionali, ai sensi dell’articolo 29 del Decreto, l’individuazione e qualificazione di beni oggetto dovrebbe basarsi su tipologie e quantità specificate in un trattato o, ove non diversamente specificato, da documenti di conferma rilasciati dall’agenzia aderente ad un trattato. In questi casi, le imprese che trattano beni esenti devono presentare una richiesta scritta all’agenzia aderente ad un trattato, o ad un’agenzia dedicata, per ottenere conferma della qualificazione di tali beni. L’agenzia deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta o rifiutare la conferma, nel caso in cui i beni menzionate non siano coperti dal trattato internazionale.

Il Decreto ha integrato una serie di condizioni degne di attenzione per le imprese che vogliono beneficiare dell’esenzione dai dazi per le merci importate da utilizzare per la lavorazione, la fabbricazione di prodotti per l’esportazione in loco. D’ora in avanti sarà necessario notificare una dichiarazione di esportazione in loco alle autorità doganali entro 15 giorni per ottenere l’esenzione fiscale per tali merci. In caso di mancata comunicazione entro la data di scadenza, l’ente esportatore è tenuto a riutilizzare le merci importate, dichiararle e pagare la relativa tassa.

Secondo il Decreto, le merci importate secondo modelli di produzione conto terzi possono beneficiare dell’esenzione dai dazi all’importazione anche quando i materiali vengono inviati a fornitori locali per la lavorazione. Tuttavia, l’esenzione dai dazi all’importazione è approvata solo se la produzione delle merci esportate è parzialmente esternalizzata o una parte dei materiali importati viene inviata a fornitori locali per la lavorazione e gli importatori soddisfano le relative procedure doganali.

Inoltre, il Decreto chiarisce le circostanze in cui le merci importate devono essere riesportate. Ciò apre la possibilità per le merci importate che sarebbero riesportate a fini commerciali di essere eventualmente ammissibili al rimborso dei dazi all’importazione.

Ogni anno, entro 90 giorni dalla fine di un anno fiscale, le organizzazioni e gli individui devono notificare all’ufficio doganale l’utilizzo di merci esenti da dazi durante l’anno fiscale, fino alla conclusione dell’intero progetto o alla riesportazione delle merci o quando le finalità d’uso delle merci sono cambiate, utilizzate per la vendita interna oppure distrutte. Ulteriori dettagli sul Decreto n. 18/2021/ND-CP sono disponibili sul portale del Governo.

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