Un’altra buona notizia per gli Investimenti Stranieri

In data 29 settembre 2018 i Ministeri delle Finanze, dell’Amministrazione dei Tributi Statali, la Commissione Nazionale sullo Sviluppo e sulle Riforme e il Ministero del Commercio hanno congiuntamente emesso la Circolare sull’ampliamento dell’ambito di applicabilità della politica di esenzione temporanea dalla ritenuta fiscale sugli utili distribuiti utilizzati dagli investitori stranieri per investimenti diretti (in seguito Circolare n.102). Secondo la circolare n. 102, la politica che prevede che i profitti ricevuti da un investitore straniero proveniente da un’impresa residente in Cina non saranno temporaneamente soggetti alla ritenuta alla fonte, se tali utili saranno utilizzati per investimenti diretti in Cina, sarà applicabile in misura più ampia includendo non solo la categoria incoraggiata dei progetti di investimento straniero, ma anche ogni progetto e ambito in cui gli investimenti stranieri non sono vietati.

Di seguito potete trovare il sommario delle informazioni principali riguardo la Circolare n.102:

  1. Condizioni per gli investitori stranieri per beneficiare della politica di esenzione temporanea della ritenuta fiscale:

1.1. La categoria degli investimenti diretti effettuati da un investitore straniero con utili distribuiti include gli investimenti azionari effettuati da tale investitore con i profitti ricevuti, compreso l’aumento di capitale, la nuova costituzione e l’acquisizione di azioni, ma escludendo l’aumento, la conversione, e l’acquisizione di partecipazioni azionarie in una società quotata (ad eccezione di qualificati investimenti strategici). Nello specifico:
(1). L’aumento, o la conversione in aumento, del capitale versato o delle riserve di capitale per un’impresa residente in Cina;
(2). L’investimento per incorporare una nuova impresa residente nel territorio della Cina;
(3). L’acquisizione di azioni di un’impresa residente in Cina da terze parti; e
(4). Altre forme di investimento specificate dal MOF e dal SAT.
Le imprese partecipate da investitori stranieri attraverso le suddette attività di investimento sono generalmente chiamate imprese partecipate.
1.2. Gli utili ricevuti da un investitore straniero dovranno essere i rendimenti da investimenti azionari, come dividendi e bonus, che sono effettivamente distribuiti agli investitori da un’impresa residente in Cina dai suoi guadagni realizzati.
1.3. Nel caso in cui i profitti utilizzati da un investitore estero per investimenti diretti siano pagati in contanti, i pagamenti devono essere trasferiti direttamente dal conto di proprietà dell’impresa che distribuisce gli utili sul conto dell’impresa o del cedente le partecipazioni, e non devono essere distribuiti tra o attraverso altri conti nazionali o esteri prima che gli investimenti diretti siano consegnati; nel caso in cui i profitti utilizzati da un investitore d’oltremare per investimenti diretti siano pagati in natura, in titoli negoziabili o in qualsiasi altra forma non monetaria, la proprietà degli asset deve essere direttamente trasferita dall’impresa che distribuisce i profitti all’impresa o al cedente partecipazioni, e non dovrà essere trattenuto da qualsiasi altra impresa o individuo come  commissione o temporaneamente prima che l’investimento diretto abbia luogo.

  1. Nel caso in cui un investitore straniero possieda i requisiti per beneficiare della politica di esenzione temporanea della ritenuta, ma non goda dell’incentivo fiscale in sostanza, è possibile risalire all’anno precedente per godere dell’incentivo fiscale? Nel caso in cui un investitore straniero possieda i requisiti per beneficiare della politica di esenzione temporanea della ritenuta, ma in sostanza non goda dell’incentivo, può presentare una domanda per essere ammesso alla politica preferenziale entro tre anni dalla data in cui i pagamenti delle imposte sono stati effettuati e ricevere un rimborso delle tasse pagate.
  2. Quando un investitore straniero si ritira sostanzialmente dal suo investimento diretto in ragione del quale ha goduto della politica di esenzione temporanea della ritenuta alla fonte, attraverso trasferimento di capitale, riacquisto, liquidazione o altro, è necessario che l’imposta sia ripristinata?

Quando un investitore straniero si ritira sostanzialmente dal suo investimento diretto in ragione del quale ha goduto della politica di esenzione temporanea della ritenuta alla fonte, attraverso trasferimento di capitale, riacquisto, liquidazione o altro, entro sette giorni dal recupero dei relativi pagamenti deve depositare una richiesta per la reintegrazione dell’imposta sul reddito secondo le procedure applicabili dall’autorità tributaria.

  1. Nel caso in cui la riorganizzazione di un’impresa partecipata soddisfi i requisiti per essere qualificata come una riorganizzazione speciale, dopo che l’investitore straniero ha goduto della politica di esenzione temporanea sulla ritenuta alla fonte come previsto nel presente documento, è possibile continuare a godere della politica fiscale preferenziale?

Nel caso in cui la riorganizzazione di un’impresa partecipata soddisfi i requisiti per essere qualificata come una riorganizzazione speciale, dopo che l’investitore straniero ha goduto della politica di esenzione temporanea sulla ritenuta alla fonte come previsto nel presente documento e la riorganizzazione è riconosciuta anche ai fini fiscali come una riorganizzazione speciale, l’investitore può continuare a godere della politica fiscale preferenziale e senza essere tenuto a pagare l’imposta sul reddito differita come richiesto ai sensi dell’articolo VI del presente documento.

  1. Nel caso in cui un investitore straniero abbia goduto della politica di esenzione temporanea della ritenuta alla fonte, quale saranno le conseguenze se l’autorità fiscale successivamente verificasse che l’investitore non soddisfa le condizioni richieste?

Se l’autorità fiscale stabilisce nel regolamento successivo che un investitore straniero non soddisfi le condizioni richieste, dopo che ha beneficiato della politica di esenzione temporanea della ritenuta alla fonte, tale investitore straniero sarà considerato come mancante della obbligatoria dichiarazione dei redditi sul reddito di impresa, salvo che la responsabilità sia imputabile all’impresa che distribuisce i profitti; la responsabilità di tale investitore straniero per i tardivi pagamenti fiscali sarà perseguita e il ritardo nei pagamenti fiscali sarà calcolato a partire dalla data in cui i relativi profitti sono pagati.

  1. Come vengono definiti “Investitore straniero” e “Impresa residente in Cina ” ai sensi della Circolare n.102?

Ai sensi della circolare n. 102, il termine “Investitore straniero” si riferisce ad un’impresa non residente, come specificato all’articolo 3, terzo comma, della legge sull’imposta sul reddito delle imprese; il termine “Impresa residente in Cina” si riferisce ad un’impresa residente e legalmente stabilita nel territorio della Cina.

  1. Quando entrerà in vigore la Circolare n.102?

La Circolare n.102 è in vigore il 1° gennaio 2018.

Si prevede che questa politica promuoverà notevolmente gli investimenti stranieri in Cina ed il reinvestimento in Cina, rappresentando un moltiplicatore importante della possibilità per gli investitori stranieri nell’espansione del proprio campo di applicazione e dell’attività commerciale in Cina.

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