La dichiarazione di volonta` resa da persona che, per qualsiasi ragione, versi in uno stato tale da precludergli la consapevolezza o la liberta` del proprio volere e del proprio conseguente dichiarare e` invalida. Questo in particolare si applica in riferimento ai disturbi mentali, permanenti o anche temporanei che siano.

E cosa accade invece in caso di errore nella dichiarazione di volonta`?

I vizi nella formazione del consenso contrattuale sono un tema molto studiato nella dottrina giuridica.

L`errore sulle caratteristiche della persona o della cosa quando sono intese quali caratteristiche essenziali e` un errore sui contenuti della dichiarazione.

Secondo l`articolo 103 dei Principles of European Contract Law (anche detti PECL), la parte puo` richiedere l`annullamento del contratto per errore di fatto o di diritto commesso al momento della conclusione del contratto se: a) l`errore sia stato causato da informazioni rese dalla controparte, oppure la controparte avesse avuto conoscenza o potesse avere conoscibilita` dell`errore e fosse contrario ai principi di buona fede e correttezza lasciare che la parte versasse in errore, o la controparte abbia commesso lo stesso errore, e b) la controparte sapesse o avrebbe potuto sapere che la parte in errore, se avesse conosciuto la verita`, non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse.

Distinguere tra la dichiarazione resa dalla parte e la sua sottostante volonta` e` cosa importante da un punto di vista giuridico. Mentre la differenza tra la volonta` della parte ed i meri motivi e`, in linea generale, irrilevante, la discrepanza tra la dichiarazione resa dalla parte e la sua volonta` puo` portare all`annullamento del relativo contratto.

Il contratto viene infatti considerato alla stregua di un atto di autonormazione ed e` soggetto alla tacita condizione che le assunzioni in esso contenute siano corrette.

Nell`antico diritto romano veniva insegnato che “Se io credo di acquistare il fondo corneliano e tu credi di vendermi il fondo semproniano, la compravendita sara` nulla per errore sull`oggetto del contratto (il latino error in corpore)”.

Inoltre, equivale ad un cambiameto di circostanze la scoperta che le basi materiali del contratto sono incorrette. In un simile caso, puo` chiedersi l`adeguamento del contratto. Se l`adeguamento del contratto non sia possibile, nel caso di obbligazione ad esecuzione continuata, in luogo del diritto all`adeguamento contrattuale si avra` diritto alla risoluzione del contratto.

Se aveste domande da porci sul tema, gentilmente scriveteci a info@dandreapartners.com.

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