Legge di bilancio 2020: gli sgravi fiscali per l’assunzione dei giovani under 35

Gli ultimi dati Istat rivelano che in Italia il tasso di disoccupazione giovanile è particolarmente preoccupante, avendo raggiunto il 28,7%.

 

Al fine di fronteggiare tale preoccupante situazione favorendo al tempo stesso le imprese interessate ad assumere nuovi dipendenti, ma preoccupate per gli oneri fiscali conseguenti, il disegno di legge di Bilancio 2020 ha opportunamente previsto la proroga di una misura originariamente introdotta dalla legge di bilancio 2018, che prevede degli sgravi fiscali per i datori di lavoro che assumono giovani a tempo indeterminato.

 

In particolare, in base a quanto previsto dal disegno in corso di approvazione, potranno beneficiare di sgravi contributivi i datori di lavoro privati (imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, ONLUS, etc) che assumeranno, entro il 31 dicembre 2020 e con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato “a tutele crescenti”, almeno un nuovo dipendente di età inferiore a 35 anni. In aggiunta, gli sgravi potranno essere ottenuti anche dai datori di lavoro che, al fine di stabilizzare i dipendenti già assunti che rispettino il predetto requisito anagrafico e che lavorino con contratti a termine, convertano questi ultimi in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

 

Venendo ad esaminare più nel dettaglio la misura, lo sgravio riconosciuto ai datori di lavoro consiste nell’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro ciascuno su base annua. L’incentivo è riconosciuto per l’assunzione di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri (sono, pertanto, escluse le assunzioni di dirigenti).

 

Da ultimo si fa presente che il disegno di legge di Bilancio 2020 estende anche l’incentivo per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. In tale caso l’esonero contributivo è elevato fino al 100% del dovuto dai datori di lavoro, nel limite massimo di euro 8.060 su base annua ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

 

Al fine di evitare che la misura possa però incentivare le imprese al licenziamento dei lavoratori già assunti al fine di sostituirli con lavoratori “agevolati”, si prevede che nei sei mesi precedenti la data di assunzione agevolata, il datore di lavoro non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva. Inoltre, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata, il datore di lavoro non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore agevolato o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero.

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