La nuova tassa italiana sugli affitti a breve termine (la “tassa Airbnb”)
#Italia
In data 11 settembre 2017 è diventata effettivamente operativa in Italia la nuova imposta sugli affitti turistici, applicabile alle locazioni stipulate dai privati, sia direttamente che tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online come Airbnb.
Tale aspetto rende la misura estremamente rilevante sia per i locatori che per i turisti, sol che si consideri che nel 2015 Airbnb è stata utilizzata da più di 3,6 milioni di persone per prenotare il proprio soggiorno in Italia e che il Bel Paese rappresenta la terza destinazione mondiale per numero di alloggi offerti sulla piattaforma, collocandosi solo dietro agli Stati Uniti ed alla Francia. Il giro d’affari, riferito allo stesso anno, per gli 83000 proprietari di immobili offerti su Airbnb, è stato stimato in 394 milioni di Euro.
Nel dettaglio, il nuovo regime fiscale sugli affitti brevi si applica a tutte le locazioni brevi ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono il servizio di pulizia e di fornitura di biancheria, e prevede l’applicazione di un’imposta sui canoni lordi di locazione, con aliquota al 21%.
Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato tramite intermediari, compresi quelli operanti online, questi ultimi operano in qualità di sostituti d’imposta. Ciò vuol dire che sarà l’intermediario stesso (ad es. Airbnb) a dover applicare la ritenuta del 21% sul canone di locazione ed a versarlo all’Agenzia delle Entrate in luogo del locatore, entro il sedicesimo giorno del mese successivo. Il locatore, quindi, riceverà direttamente il canone al netto della ritenuta.
Gli intermediari che mettano in contatto le persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, compresi quelli operanti online, dovranno inoltre comunicare all’Agenzia delle entrate tutte le informazioni relative ai contratti stipulati in modo tempestivo, rischiando altrimenti l’applicazione di una sanzione pecuniaria variabile da 250 a 2500 Euro. L’agenzia delle entrate inoltre stipulerà convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l’intermediazione dei medesimi portali.
Un aspetto importante per i turisti è dato dal fatto che gli intermediari saranno inoltre responsabili d’imposta per il versamento della tassa di soggiorno. Tale imposta, diversa da quella finora menzionata, è prevista in alcune località turistiche e città d’arte, ed è a carico del soggiornante. Ad esempio, nel Comune di Roma è previsto un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, che si applica secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione, ed oscilla dai 3 euro al giorno per persona, fino all’importo massimo di 7 euro al giorno per persona, e per un massimo di dieci pernottamenti.
In termini pratici, quando il turista/soggiornante effettua una prenotazione (ad es. online, tramite il portale Airbnb), andrà a pagare il prezzo complessivo, comprensivo della tassa di soggiorno eventualmente prevista, che sarà addebitato al soggiornante da Airbnb, che poi provvederà a versarlo alle autorità competenti. La società, inoltre, effettuerà una ritenuta fiscale del 21% sul corrispettivo della locazione e lo verserà all’agenzia delle entrate, corrispondendo al locatore direttamente il canone netto.
Per ulteriori informazioni sulla nuova imposta sugli affitti turistici, scrivici a: info@dandreapartners.com
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