Con la progressiva digitalizzazione dei processi economici, le imprese operano sempre più spesso a livello internazionale, gestendo flussi di dati personali tra diverse giurisdizioni. In questo articolo ci focalizziamo in particolare sui trasferimenti di dati tra Unione europea (UE) e Repubblica Popolare Cinese (RPC), due sistemi – disciplinati rispettivamente dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e dalla Legge sulla protezione delle informazioni personali (PIPL) – che, pur condividendo l’obiettivo comune di tutelare i dati personali degli individui, presentano differenze significative nelle modalità di applicazione.
Comprendere come queste due normative si intrecciano è quindi fondamentale per le organizzazioni che trasferiscono dati tra l’UE e la RPC.
Principi comuni, sistemi differenti
A un primo sguardo, il GDPR e la PIPL sembrano avere diverse similitudini. Entrambe hanno portata extraterritoriale, applicandosi anche a trattamenti svolti al di fuori del proprio territorio quando riguardano dati personali di cittadini europei o cinesi.
Tuttavia, gli approcci delle due normative differiscono: il GDPR si fonda sul principio di accountability del titolare del trattamento e sulla supervisione da parte di autorità indipendenti, mentre il PIPL riflette un modello maggiormente incentrato sulla governance dei dati, in linea con il quadro regolatorio della RPC in materia di sicurezza e sovranità dei dati.
Trasferimento transfrontaliero di dati personali
Ai sensi del GDPR, il trasferimento di dati personali al di fuori dell’UE è possibile solo nel rispetto delle condizioni stabilite nel Capitolo V del Regolamento. Tra questi rientrano:
- una decisione di adeguatezza della Commissione europea, che riconosce al Paese di destinazione un livello di tutela sostanzialmente equivalente a quello europeo;
- l’adozione di garanzie appropriate, come le Clausole contrattuali standard (SCCs) o le Norme vincolanti d’impresa (BCRs);
- oppure, in via eccezionale, alcune deroghe specifiche, come il consenso esplicito.
Poiché attualmente non esiste una decisione di adeguatezza tra l’UE e la RPC, i trasferimenti di dati tra UE e Cina si basano generalmente sulle SCCs, precedute da una valutazione d’impatto sul trasferimento (TIA). Tale documento valuta se la normativa locale – in particolare in materia di accesso ai dati da parte delle autorità governative – possa compromettere il livello di tutela previsto dal GDPR.
Un esempio emblematico in tal senso è rappresentato dagli Stati Uniti, che negli anni hanno affrontato diverse criticità in materia di trasferimenti di dati personali. La Corte di giustizia dell’UE (CGEU), infatti, con le note sentenze Schrems I e Schrems II, ha infatti invalidato le precedenti decisioni di adeguatezza proprio a causa delle criticità legate all’accesso dei dati da parte delle autorità statunitensi. In tal senso, nonostante l’adozione del nuovo EU–US Data Privacy Framework, il dibattito sull’effettivo livello effettivo di protezione dei dati negli Stati Uniti resta tuttora aperto, a conferma della complessità che caratterizza la disciplina dei trasferimenti transfrontalieri di dati.
La PIPL, al contrario, adotta un approccio differente. Qualsiasi azienda che trasferisca informazioni personali al di fuori della Cina può essere tenuta, sulla base di specifici parametri e soglie, a:
- sottoporsi a una valutazione di sicurezza da parte della Cyberspace Administration of China (CAC);
- sottoscrivere e depositare un contratto standard presso la CAC; o
- ottenere una certificazione da parte un ente accreditato.
Tuttavia, in alcuni casi possono trovare applicazione esenzioni o procedure semplificate. Ad esempio, alcuni trasferimenti di dati infragruppo effettuati per finalità di gestione delle risorse umane o di amministrazione interna possono non essere soggetti alle disposizioni previste per il trasferimento di dati.
Inoltre, per alcune categorie di operatori – in particolare per chi gestisce infrastrutture informatiche critiche (CII) o tratta grandi quantità di dati – permane l’obbligo di localizzazione dei dati. Ciò significa che le informazioni personali devono essere conservate all’interno del territorio cinese, salvo specifiche circostanze.
Implicazioni pratiche per le imprese multinazionali
Per i gruppi multinazionali che operano in entrambi i mercati, conciliare i requisiti del GDPR e della PIPL può risultare complesso.
Le imprese devono coordinare il proprio modello organizzativo privacy, le procedure interne, le informative privacy e così via, gestendo al contempo i rapporti contrattuali che si estendono su più giurisdizioni e i potenziali rischi di accesso ai dati da parte delle autorità pubbliche. Allo stesso modo, devono considerare il rischio di violazioni dei dati personali, anche nel contesto dei trasferimenti transfrontalieri di dati, e garantire l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a prevenirne o mitigarne gli effetti.
Spesso ciò comporta la creazione di sistemi di compliance paralleli, con processi documentali e adempimenti distinti per ciascun ordinamento.
Nonostante le loro differenze, GDPR e PIPL mostrano una convergenza crescente attorno a valori come trasparenza, accountability e sicurezza.
Per le multinazionali, essere già conformi a uno dei due framework può costituire una base solida per adeguarsi anche all’altro. I principi di privacy by design, liceità del trattamento e governance dei dati stanno infatti diventando standard globali condivisi. Anche in un quadro normativo complesso, un approccio proattivo e integrato può fare la differenza. Il supporto di professionisti in entrambe le giurisdizioni consente alle imprese di operare in modo conforme, sicuro e competitivo su scala internazionale.