Come e’ noto, a febbraio 2016 e’ stato pubblicato il testo dell’Accordo di Libero Scambio (FTA – Free Trade Agreement) di cui sono parti l’Unione Europea ed il Vietnam. Dato che il FTA dovrebbe entrare in vigore nei primi mesi del 2018, dopo la ratifica, riteniamo possa essere utile richiamarne ed approfondirne gli aspetti piu’ importanti.

In primis, possono considerarsi caratteri distintivi del trattato l’attenzione posta sui diritti dei lavoratori e sulla protezione dell’ambiente , cosi’ come il fatto che la Trade Policy rientri tra le competenze esclusive dell’UE.

Un altro importante aspetto e’ che , da una parte, gli esportatori europei saranno posti alla pari con gli esportatori provenienti da altri  paesi quali Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Cina ed India, che sfruttano gia’ i vantaggi di un FTA con il Vietnam; dall’altra, il Vietnam otterra’ alcuni vantaggi finora riservati a paesi come Singapore e Corea del Sud, che hanno gia’ concluso un FTA con l’UE.

E’ bene sottolineare che l’obiettivo principale di un FTA e’ quello di riservare un trattamento preferenziale ai beni e ai servizi prodotti o forniti da una delle parti nel/i paese/i della controparte.

Infatti, dal momento in cui entrera’ in vigore, il 65% delle esportazioni dall’UE ed il 71% delle importazioni dal Vietnam saranno esenti da dazi. Questi dovrebbero essere aboliti dopo un periodo massimo di 7 anni per i prodotti vietnamiti e 10 anni per quelli EU, con l’obbiettivo di garantire ai consumatori un prezzo finale migliore, e agli esportatori una maggiore competitivita’ sul mercato.

Di fondamentale importanza e’ che il FTA vieta l’adozione di atti legislativi che limitino o proibiscano l’import/export di qualsiasi tipologia di beni, fatta eccezione per quei beni oggetto di una specifica disciplina. Dal momento che, per esempio, il Vietnam si riserva il diritto di porre dei limiti alle importazioni di alcune categorie di beni tra cui i prodotti usati, e’ bene evidenziare che i prodotti rilavorati sottostanno alla medesima disciplina prevista per i prodotti nuovi. Questa scelta enfatizza l’importanza riconosciuta alla tutela dell’ambiente, principio cardine di questo trattato.

Inoltre, per la prima volta un FTA introduce la possibilita’ di usare l’indicazione geografica “Made in UE” anche per beni diversi dai prodotti agricoli; ad ogni modo, l’indicazione di origine riferita ai singoli Stati membri continua ad essere accettata.

In conclusione, il FTA fornisce le norme necessarie a stabilire se un bene provenga o meno da un paese dell’UE, affermando, ad esempio, che e’ necessario che il bene sia stato sufficientemente trasformato in un paese membro, che abbia un certificato di origine e che soddisfi determinati requisiti come quello di non-alterazione; quest’ultimo, nello specifico, prevede che un bene in transito in un paese terzo non possa essere soggetto ad alterazioni o modifiche di alcun tipo.

Per saperne di piu’ sul FTA EU-Vietnam, scrivici a info@dandreapartners.com

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.