Registrazione delle imprese straniere: da oggi è più veloce.

La procedura di approvazione governativa richiesta agli investitori stranieri al fine di costituire un’impresa (cd. “FIE”, Foreign Investment Enterprise), è stata di recente modificata e semplificata, in modo da rendere più snella e veloce la procedura di registrazione. Questa novità, è indubbio, faciliterà notevolmente la creazione di imprese straniere nel Paese.

L’8 ottobre 2016, il Ministero dell’Economia della Repubblica Popolare Cinese ha pubblicato i Provvedimenti provvisori sull’amministrazione dei registri per la costituzione e trasformazione delle Imprese costitute da investitori stranieri (“Provvedimenti”) che sono entrati in vigore a decorrere da tale data. Sulla base di tali Provvedimenti, queste imprese non necessitano più di essere approvate da parte degli uffici locali del Ministero, ma devono semplicemente provvedere a registrarsi su una piattaforma on-line.

Sezione 1. Ambito di Applicazione

In generale, le imprese rientranti nell’ambito di applicazione dei Provvedimenti non comprendono quelle contenute nell’Elenco degli investimenti stranieri vietati o sottoposti a restrizione, inclusi nel Catalogo dei settori degli investimenti stranieri (Edizione 2015) e le imprese straniere i cui soci e organi di amministrazione rispondono ad alcune categorie definite come favorite nel Catalogo.

Al contempo, devono essere tenuti presenti i seguenti aspetti:

   1.Le società di investimento collettivo devono essere escluse dalle imprese menzionate nei Provvedimenti;

  1. La cancellazione de c.d.“Share Pledge” dall’elenco degli elementi di alterazione della registrazione implica che la modifica di tali diritti sul capitale sia approvata ai sensi delle Disposizioni sulle modifiche alle quote di partecipazione degli investitori nelle Società finanziate con capitali stranieri;
  2. I Provvedimenti escludono esplicitamente la fusione e l’acquisizione di società straniere dal proprio ambito di applicazione. Più precisamente, la fusione tra una società straniera e una società cinese dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle Disposizioni sulla fusione e acquisizione di imprese locali da parte di investitori stranieri. In riferimento alle società pubbliche, si dovrà applicare la normativa ad hoc contenuta nei Provvedimenti amministrativi per l’investimento strategico da parte di investitori stranieri nelle società pubbliche. Allo stesso modo di quanto previsto in precedenza, anche con il nuovo sistema di registrazione la trasformazione di una società straniera a seguito della sua fusione con una società cinese non fa venire meno le summenzionate limitazioni ai settori di investimento straniero.

Sezione 2. Modalità di registrazione

Ai sensi dell’Articolo 3 dei Provvedimenti, sia la costituzione che la trasformazione di un’impresa costituita da investitori stranieri potrà avvenire on-line, tramite una piattaforma denominata Foreign Investment Online Integrated Management Information System. A Shanghai, per esempio, il sito di riferimento è http://wz.investment.gov.cn/SFI/.

Sezione 3. Procedure di presentazione

Procedura di costituzione

  1. Si trasmette il Documento di approvazione del nome dell’impresa all’Amministrazione dell’Industria e del Commercio. (“AIC”);
  2. Si compila il modulo on-line di richiesta (anche prima del rilascio della licenza per il compimento di attività commerciali, ma comunque entro 30 giorni dopo il suo rilascio);
  3. La richiesta è quindi perfezionata dall’Autorità;
  4. Ottenimento della registrazione presso l’AIC.

Procedura di trasformazione

  1. L’organo competente dell’impresa costituita da investitori stranieri approva la decisione di trasformazione;
  2. Entro trenta giorni, si compila il relativo modulo on-line di richiesta (nel termine di 30 giorni dalla decisione);
  3. La richiesta è perfezionata dall’Autorità.

Sezione 4. Procedura di registrazione

  1. Le imprese costituite da investitori stranieri presentano istanze e inviano i documenti di supporto per il tramite della piattaforma on-line deputata allo scopo;
  2. L’Autorità che gestisce il sistema si occupa di verificare l’integrità e la correttezza delle informazioni trasmesse, determina se la richiesta soddisfa tutte le condizioni previste dalla legge, e perfeziona la richiesta nel termine di tre giorni lavorativi (nel caso di informazioni mancanti, il termine è di 15 giorni lavorativi).
  3. L’impresa che ha effettuato la richiesta può ottenere una ricevuta provante l’avvenuta registrazione.

Sezione 5. Negative list

La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme, congiuntamente con il Ministro dell’Economia, ha emanato contestualmente all’entrata in vigore dei Provvedimenti un Annuncio vincolante. Questo Annuncio, approvato dal consiglio di Stato, contiene speciali misure amministrative per gli investimenti stranieri che sono effettuati in conformità alla normativa sui requisiti per il patrimonio e gli amministratori contenuti nelle categorie proibite, incoraggiate o sottoposte a restrizione nel Catalogo dei settori degli investimenti stranieri (Edizione 2015). Nel caso in cui la costituzione o la trasformazione di una società comportasse la partecipazione di capitali stranieri, le vigenti normative dovranno essere rispettate.

Per maggiori informazioni su questo argomento, scrivere a info@dandreapartners.com

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