Emergenza “COVID-19” in Italia: la Fase 3 nel DPCM 11 Giugno 2020
Lo scorso 15 Giugno, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Giugno 2020 con cui il Governo ha disciplinato, attenuandole, le nuove misure di prevenzione relative all’emergenza causata dal Covid-19. In particolare, il Decreto interviene ad integrare la disciplina del Decreto-Legge 33/2020, in sostituzione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, ed è efficace fino al 14 luglio 2020.
Non sussistendo più alcuna limitazione circa la mobilità all’interno dell’intero territorio nazionale, venute meno lo scorso 3 giugno secondo quanto disposto dal DL 33/2020, il DPCM 11/06 si occupa principalmente di disciplinare (I) le modalità di circolazione da/verso l’estero e (II) regolamentare la riapertura di alcune attività sinora mantenute chiuse in ragione dell’elevato rischio epidemiologico che presentano (come i teatri, i cinema, i servizi termali, le sale da gioco e i centri scommesse).
Per quanto riguarda (I) le modalità di circolazione da/verso l’estero, il DPCM 11/06 stabilisce che salve le limitazioni disposte per particolari aree del territorio nazionale, e le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori, che possono essere adottate in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree, non sono soggette ad alcuna limitazione gli spostamenti per e da:
a) Stati membri dell’Unione Europea;
b) Stati parte dell’accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Relativamente agli spostamenti da e per Paesi diversi da quelli appena riportati, invece, questi saranno possibili solo se motivati da (1) comprovate esigenze lavorative, (2) motivi di assoluta urgenza ovvero (3) per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Le motivazioni dello spostamento, unitamente al recapito telefonico e all’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di 14 giorni dovranno essere dichiarate al vettore o all’armatore, che provvederà anche alla misurazione della temperatura corporea dei passeggeri.
Per gli stessi motivi di cui ai numeri (1) (2) (3) del precedente paragrafo, inoltre, chiunque può transitare all’interno del territorio italiano per un periodo non superiore a 120 ore, comunicando al vettore o all’armatore le stesse informazioni previste per chi intenda soggiornare per un periodo maggiore. Allo scadere del termine viene fatto obbligo di lasciare il territorio nazionale o, in alternativa, di rispettare l’isolamento fiduciario di 14 giorni.
Relativamente allo (II) svolgimento di attività professionali, attività commerciali al dettaglio e di attività produttive industriali e commerciali, il DPCM 11/06 conferma quanto disposto dal precedente DPCM 17/05 sia per quanto riguarda le norme sul distanziamento sociale, sia per quanto riguarda il rispetto dei protocolli e linee guida definiti a livello nazionale e regionale, con particolare riguardo verso il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Sulla scorta dell’allentamento delle misure iniziato con il DPCM 17/05, infine, l’art. 1 del DPCM 11/06 prevede una generale riapertura per una serie di settori sinora esclusi, tra i quali si menzionano gli spettacoli teatrali, cinematografici e musicali; musei, istituti e luoghi di cultura; centri culturali, sociali e termali; sale da gioco e centri scommesse. Dette attività, ovviamente, dovranno svolgersi con le opportune cautele disciplinate dallo stesso articolo nonché’ dagli appositi protocolli e linee guida specifiche per i vari settori di attività.
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