E’ possibile applicare la clausola di forza maggiore In contratti commerciali internazionali in situazioni epidemiche per ridurre le perdite

Con la diffusione del Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), le autorità locali di molte province e città hanno costretto le aziende a ritardare la ripresa del lavoro. In tale circostanza, molte aziende, in particolare quelle manifatturiere, corrono il rischio di non eseguire contratti e perdere denaro per inadempimento. Per ridurre le perdite, è necessario che le aziende invochino la “forza maggiore”.

 

  1. Che cos’è la forza maggiore nei contratti commerciali?

Secondo la legge cinese sui contratti, la forza maggiore è una circostanza oggettiva imprevedibile, inevitabile e insormontabile, inclusi atti naturali (come tempesta, terremoti) e atti umani (come guerra, scioperi, ordini del governo).

In generale, se la società non è in grado di eseguire il contratto per motivi di forza maggiore, può essere esonerata dalle responsabilità in parte o totalmente alla luce delle conseguenze subite dall’evento di forza maggiore. Inoltre, la società può recedere dal contratto quando lo scopo del contratto è reso impossibile da raggiungere a causa di forza maggiore.

 

  1. COVID-19 può essere considerato forza maggiore nelle clausole dei contratti commerciali generali?

Simile alla SARS nel 2003, l’epidemia di COVID-19 è così improvvisa che in meno di due mesi, oltre 50.000 persone sono state contagiate in tutta la Cina. Inoltre, l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato COVID-19 come emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale il 30 gennaio 2020. Considerando le circostanze impreviste, l’ampia diffusione, la grande influenza e la difficoltà nel controllo e nella prevenzione dell’epidemia, riteniamo che lo scoppio di COVID-19 potrebbe essere considerato forza maggiore nei contratti commerciali generali.

Il 30 gennaio 2020, il Consiglio Cinese per la Promozione del Commercio Internazionale (CCPIT) ha annunciato di essere autorizzato a rilasciare certificati di forza maggiore per l’epidemia COVID-19. Solo tre giorni dopo, CCPIT ha rilasciato il primo certificato a un’azienda manifatturiera nello Zhejiang, che ha contribuito a ridurre al minimo la responsabilità per inadempimento del contratto causata da COVID-19.

 

  1. La forza maggiore è applicabile a contratti commerciali internazionali?

Sulla base della pratica internazionale, quando le parti stipulano un contratto internazionale, generalmente inseriranno una clausola di forza maggiore. Il modo in cui ciascun contratto specifico definisce la forza maggiore, e la giurisdizione a cui saranno soggette le controversie, è determinante per stabilire se le società possono invocare la forza maggiore.

Ad esempio, una clausola di forza maggiore può elencare specificamente alcuni eventi (come terremoti, inondazioni, guerre), escludendo tutte le altre circostanze simili. In questa circostanza, anche la diffusione dell’epidemia è escluso. Di conseguenza, il tribunale non può considerare COVID-19 come forza maggiore ai sensi del contratto e del principio di autonomia delle parti.

D’altro canto, le controversie derivanti dai contratti internazionali sono soggette alle leggi governative concordate da entrambe le parti. Pertanto, l’applicabilità della clausola di forza maggiore potrebbe dipendere ulteriormente dalle norme governative, inclusi i trattati internazionali come la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (CISG).

 

  1. Steps per applicare la forza maggiore nei contratti commerciali

Step I: notifica

Quando le società vengono a conoscenza dell’inadempimento del contratto dovuto a COVID-19, devono innanzitutto notificare alle controparti tale prevedibile inadempimento a causa di forza maggiore. Se non esiste una clausola speciale relativa alla modalità di notifica, e’ opportuno che le aziende comunichino in diversi modi allo stesso tempo via e-mail, fax, telefono e posta, per garantire che le controparti ricevano le notizie il prima possibile. Si consiglia alle società di tenere un registro di tale consegna in caso di ulteriori controversie.

Step II: prova della sussistenza della forza maggiore

Ai sensi dell’articolo 118 della legge cinese sui contratti, le parti che invocano la forza maggiore devono fornire le prove relative alla forza maggiore. Sebbene la grave circostanza del COVID-19 sia ben nota ad entrambe le parti, le aziende devono ancora dimostrare che il mancato adempimento delle prestazioni è direttamente causato dall’epidemia. Ad esempio, se il contratto stipulato è correlato a servizi IT o di consulenza che possono essere eseguiti online, COVID-19 probabilmente non è considerato una scusante per l’inadempimento.

Per i contratti internazionali, le controparti estere e il tribunale straniero potrebbero non essere a conoscenza della gravità dell’evento e del fatto che il governo cinese ha rinviato la ripresa del lavoro delle società. In tale condizione, le aziende hanno bisogno di una prova qualificata. Come accennato in precedenza, CCPIT può rilasciare certificati di forza maggiore in inglese alle società che lo richiedono, purché forniscano i documenti necessari come la notifica dell’autorità locale e il contratto di esportazione firmato. Si noti che il certificato ha solo valore di prova fattuale e sarà il tribunale ad avere l’ultima decisione riguardo un eventuale esonero dalle responsabilità.

Step III: limitazione del danno

In pratica, quando si richiede l’applicazione di una causa di forza maggiore, la parte inadempiente deve generalmente compiere sforzi positivi per ridurre gli effetti negativi dell’evento e prevenire ulteriori perdite. In caso contrario, la parte potrebbe essere ritenuta responsabile per le perdite subite.

 

5. Conseguenze legali in caso di attivazione, o meno, della clausola di forza maggiore nei contratti commerciali

(1) Attivazione della clausola di Forza maggiore

La mancata prestazione delle parti interessate può essere suddivisa in non-prestazione parziale, non-prestazione temporanea e intera non-prestazione.

Quando le parti sono in grado di eseguire solo una parte o devono ritardare la prestazione, possono richiedere la modifica del contratto, il ritardo della prestazione o la prestazione della parte. Inoltre, non saranno responsabili per la corrispondente mancata prestazione.

Se tutte le obbligazioni previste dal contratto non possono essere eseguite e lo scopo è reso impossibile dalla sopravvenuta causa di forza maggiore, le parti possono chiedere la risoluzione del contratto e saranno esenti da responsabilità.

(2) Non attivazione della clausola di Forza maggiore

Se le aziende non possono invocare la forza maggiore, possono appellarsi alla modifica delle circostanze contrattuali per l’attenuazione della responsabilità. Ai sensi delle leggi cinesi in merito, una parte può chiedere al tribunale di modificare o risolvere il contratto sulla base del fatto che l’esecuzione continua è oggettivamente ingiusta nei confronti della parte o lo scopo del contratto non sarà realizzato a causa del verificarsi di qualsiasi materiale cambiamento di circostanze imprevedibili, non causate da forza maggiore e non rappresenta un rischio commerciale successivo alla conclusione del contratto. Il tribunale deciderà se il contratto deve essere modificato o risolto secondo il principio di equità caso per caso.

 

  1. Suggerimenti che richiedono attenzione in caso di invocazione della clausola di forza maggiore nei contratti commerciali

(1) Le società interessate da COVID-19 devono riesaminare completamente tutti i contratti pendenti e quantificare le possibili perdite.

(2) Le società interessate devono informare tempestivamente le altre parti in modo da ridurre i danni che possono essere causate alle altre parti e fornire prove pertinenti entro un termine ragionevole.

(3) Se l’evento di forza maggiore si verifica dopo che le società hanno ritardato le proprie prestazioni, le responsabilità delle società, solitamente, non possono essere esentate.

(4) Per dimostrare la forza maggiore, oltre ai certificati di forza maggiore del CCPIT, le aziende potrebbero anche aver bisogno di raccogliere altri elementi di prova sugli effetti subiti dal COVID-19 e sulle questioni accessorie, come la notifica del governo locale sulla quarantena o il rinvio della ripresa del lavoro. Anche se le aziende non rivendicano la forza maggiore, le prove raccolte possono essere utilizzate quando si invoca il mutamento delle circostanze.

(5) Per le società che hanno ancora la capacità di adempiere le prestazioni, si suggerisce loro di rivedere i contratti pendenti, valutare se le controparti potrebbero non riuscire ad eseguire le proprie prestazioni e prepararsi ad adottare alcune misure per mitigare le possibili perdite.

 

  1. Come migliorare la clausola di forza maggiore nei contratti commerciali?

Nei contratti commerciali, in particolare i contratti internazionali, basati sul principio di autonomia delle parti, il miglioramento della clausola di forza maggiore può riguardare i diritti e gli obblighi di entrambe le parti quando si verifica l’evento. Ciò può facilitare la risoluzione delle controversie ed evitare i costi di contenzioso o arbitrato. Per migliorare la clausola, suggeriamo alle aziende quanto segue:

(1) Definire con precisione la forza maggiore ed elencare dettagliatamente quali circostanze possono essere considerate forza maggiore; e

(2) Confermare chiaramente il processo di attivazione della clausola per cause di forza maggiore, ad esempio quando è necessario notificare dopo che la parte interessata ne è venuta a conoscenza, le modalità di notifica e le conseguenze della mancata notifica; e

(3) Stabilire espressamente i rimedi in caso di forza maggiore, che possono prevedere una ritardata l’esecuzione, modificare il prezzo del contratto o risolvere il contratto e se le parti possono essere totalmente esentate dalle responsabilità.

La Forza maggiore, in quanto termine non comune durante le attività commerciali, deve essere maggiormente enfatizzato in questo momento speciale. Poiché il termine è complicato e non e’ disciplinato unitariamente, in caso di dubbi o domande, non esitare a contattarci: info@dandreapartners.com.

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