BRI: risoluzione delle controversie e problemi giurisdizionali

La Belt and Road Initiative, una dei più grandi progetti di investimento e di infrastrutture mai immaginati, offre interessanti opportunità di partecipazione anche ad operatori non-cinesi. Tuttavia, anche gli investitori esperti sanno che grandi ricompense comportano rischi e confidano in un accesso prontamente disponibile ed equo ai Tribunali per risolvere le controversie. Pertanto, la questione di come gestire efficacemente le controversie, che non sono solo transnazionali ma che riguardano capitali elevati, pluralità di parti e di contratti, ha reso prioritaria la materia dei procedimenti giuridici.

Le principali preoccupazioni delle parti contrattuali che intentano controversie presso Tribunali stranieri riguardano la natura della legge applicabile, il riconoscimento internazionale e l’applicabilità dei provvedimenti dei Tribunali locali. La BRI coinvolge molte nazioni con diversi gradi di sviluppo economico e politico e i partecipanti al progetto affrontano l’eventualità di imbattersi in sistemi giuridici sottosviluppati e potenzialmente inaffidabili, nonché di dover far fronte all’assenza di intermediari specializzati, sistemi di regolamentazione e contratti-meccanismi di applicazione. Se gli impegni contrattuali non possono essere rispettati, i progetti o le partnership BRI potrebbero essere a rischio.

Progetti BRI multinazionali e con pluralità di parti – Complessi per natura

Gli accordi BRI spesso prevedono la partecipazione di imprese locali, il che significa creare joint venture. In caso siano necessarie competenze tecniche per progetti di grandi dimensioni e complessità, le JV possono invitare altre società straniere a partecipare. Possono anche essere necessari consulenti ed esperti stranieri per condurre ricerche complete come studi di fattibilità e valutazioni di impatto ambientale. La crescente esigenza di partecipazione di parti aggiuntive ad un progetto aumenta il rischio di controversie, soprattutto se le parti contrattuali non sono adeguatamente consapevoli delle implicazioni del loro impegno.

Comprensibilmente, in caso di controversie, le parti coinvolte si troveranno a proprio agio con le leggi del proprio Paese di origine – risulterà complicato determinare quali leggi regoleranno specifici contratti con le loro molteplici parti e preferenze. La principale sfida delle parti nella realizzazione di un progetto BRI sarà quella di garantire impegni congiunti attraverso contratti globali ed esecutivi. I contratti sono più deboli se le leggi e i regolamenti continuano a mutare, cosa che accade in molti mercati emergenti lungo la Belt and Road Initiative. Oltre a garantire la rigidità e la chiarezza delle condizioni contrattuali stesse, le parti devono comprendere il sistema legale del determinato Paese partner BRI o del Paese prescelto, come concordato nel contratto. I contratti devono basarsi fin dall’inizio su un sistema di leggi concordato, stabile e comprensibile.

Giurisdizioni applicabili

Al fine di gestire e ridurre al minimo le controversie nascenti nel corso dei progetti lungo la Belt and Road, attualmente, il metodo più proattivo e utilizzato è stato ricorrere ad arbitrato. È quindi diventato indispensabile che i contratti includano una clausola di arbitrato o giurisdizione giudiziaria che preveda un luogo di arbitrato in una giurisdizione che è parte della Convenzione di New York sul riconoscimento e l’applicazione degli Arbitral Awards del 1958 (la Convenzione). La presente Convenzione stabilisce il meccanismo per il riconoscimento reciproco e l’applicazione delle decisioni arbitrali tra gli Stati contraenti.

Circa il 92% dei Paesi che attualmente partecipano alla BRI sono firmatari della Convenzione, mentre a tutt’oggi solo 5 Paesi non ne sono parte. In questo modo, è garantito il diritto al riconoscimento di un giudizio favorevole pronunciato da parte dei Tribunali arbitrali degli Stati della Convenzione da parte un altro Stato della Convenzione, minimizzando i rischi che le parti potrebbero altrimenti affrontare. La giurisdizione della Convenzione aiuterà le imprese ad evitare problemi con la legge locale che ne potrebbero impedire il riconoscimento.

L’Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), che ha specifiche clausole e regole di arbitrato BRI per gestire le controversie BRI, è la sede principale per la risoluzione delle controversie. Dal 2013, l’HKIAC ha accumulato una vasta esperienza nella gestione di arbitrati che coinvolgono parti e Paesi lungo la BRI.

Tuttavia, ci sono circostanze in cui sarà impossibile evitare di sottostare ad una legge locale e alla giurisdizione dei Tribunali locali. In tali scenari esiste si potrà ricorrere al diffuso metodo di risoluzione delle controversie sviluppato dalla Corte Suprema Popolare Cinese (SPC) al fine di gestire le controversie derivanti da progetti BRI. Il 29 giugno 2018 l’SPC ha inaugurato formalmente due sedi del Tribunale Commerciale Internazionale della Cina (CICC), una a Shenzhen, nel Guangdong e l’altra a Xi’an, nello Shaanxi.

I Tribunali sono composti da otto giudici, tutti membri della SPC, che saranno assistiti da un gruppo di esperti provenienti da giurisdizioni che fanno parte della BRI, tra cui Cina e Regno Unito. Mentre il gruppo di esperti consiglierà sulle controversie e fornirà servizi di mediazione, la decisione finale in ogni caso spetterà ai giudici. Poiché il CICC applica il principio del “Primo grado definitivo”, tutti i giudizi e le sentenze sono definitive e vincolanti per le parti.

Il Tribunale di Shenzhen si occuperà delle controversie derivanti dalla BRI Maritime Road mentre il Tribunale di Xi’an si occuperà delle controversie BRI sorte sulla terraferma. Cio’ nonostante, resta discutibile se, nel lungo termine, le parti internazionali sottoporranno le controversie BRI alla giurisdizione del CICC o continueranno ad avvalersi delle vie più tradizionali dell’arbitrato internazionale.

Riflessioni conclusive

Mentre l’istituzione del CICC segna l’inizio di un ambizioso tentativo di rafforzare il ricorso ai Tribunali Cinesi da parte delle imprese internazionali (in particolare per quanto riguarda i procedimenti arbitrali BRI), resta da vedere se la sua istituzione avrà effetto su esperti legali internazionali che redigono accordi BRI e di arbitrato offshore. Tuttavia, nei casi in cui l’arbitrato internazionale non sia disponibile per le parti (in particolare laddove l’ubicazione stipulata nel contratto non rientra nella giurisdizione della Convenzione di New York), il CICC potrebbe essere nella posizione migliore per risolvere le controversie emergenti dalle situazioni BRI, in particolare per quanto riguarda i Paesi in via di sviluppo con sistemi legali meno sofisticati.

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