Riforma sulla Registrazione delle Imprese Straniere

Riforma sulla Registrazione delle Imprese Straniere

La procedura di approvazione governativa richiesta agli investitori stranieri al fine di costituire un’impresa (cd. “FIE”, Foreign Investment Enterprise), è stata di recente modificata e semplificata, in modo da rendere più snella e veloce la procedura di registrazione.


L’8 ottobre 2016, il Ministero dell’Economia della Repubblica Popolare Cinese ha pubblicato i Provvedimenti provvisori sull’amministrazione dei registri per la costituzione e trasformazione delle Imprese costitute da investitori stranieri (“Provvedimenti”) che sono entrati in vigore a decorrere da tale data. Sulla base di tali Provvedimenti, queste imprese non necessitano più di essere approvate da parte degli uffici locali del Ministero, ma devono semplicemente provvedere a registrarsi su una piattaforma on-line.


I Must-Know


1. In generale, le imprese rientranti nell’ambito di applicazione dei Provvedimenti non comprendono quelle contenute nell’Elenco degli investimenti stranieri vietati o sottoposti a restrizione, incluse nel Catalogo dei settori degli investimenti stranieri (Edizione 2015) e le imprese straniere i cui soci e organi di amministrazione rispondono ad alcune categorie definite come favorite nel Catalogo;

2. Ai sensi dell’Articolo 3 dei Provvedimenti, sia la costituzione che la trasformazione di un’impresa costituta da investitori streanieri potrà avvenire on-line, tramite una piattaforma denominata Foreign Investment Online Integrated Management Information System. A Shanghai, per esempio, il sito di riferimento è http://wz.investment.gov.cn/SFI/.

3. Le società di investimento collettivo devono essere escluse dalle imprese menzionate nei Provvedimenti;

4. I Provvedimenti escludono esplicitamente la fusione e l’acquisizione di società straniere dal proprio ambito di applicazione.


La registrazione


Procedura di costituzione

1. Si trasmette il Documento di approvazione del nome dell’impresa all’Amministrazione dell’Industria e del Commercio. (“AIC”);

2. Si compila il modulo on-line di richiesta (anche prima del rilascio della licenza per il compimento di attività commerciali, ma comunque entro 30 giorni dopo il suo rilascio);

3. La richiesta è quindi perfezionata dall’Autorità;

4. Si ottiene quindi la registrazione presso l’AIC.


Procedura di trasformazione

1. L’organo competente dell’impresa costituita da investitori stranieri approva la decisione di trasformazione;

2. Entro trenta giorni, si compila il relativo modulo on-line di richiesta (nel termine di 30 giorni dalla decisione);

3. La richiesta è perfezionata dall’Autorità.


La procedura


1. Le imprese costituite da investitori stranieri presentano istanze e inviano i documenti di supporto per il tramite della piattaforma on-line deputata allo scopo;

2. L’Autorità che gestisce il sistema si occupa di verificare l’integrità e la correttezza delle informazioni trasmesse, determina se la richiesta soddisfa tutte le condizioni previste dalla legge, e perfeziona la richiesta nel termine di tre giorni lavorativi (nel caso di informazioni mancanti, il termine è di 15 giorni lavorativi).

3. L’impresa che ha effettuato la richiesta può ottenere una ricevuta provante l’avvenuta registrazione.

Questa novità rappresenta un passo importante per le imprese a capitale straniero che investono in questo Paese e porteranno certamente diversi benefici.


Per maggiori informazioni su questo argomento, contattaci tramite email all’indirizzo info@dandreaparters.com.