Il Senato italiano ha approvato l’11.10.2017 una Legge delega in merito alla riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza, che sarà attuata dal Governo nei prossimi mesi. Tra le numerose novità introdotte, assume particolare rilevanza la nuova procedura di allerta e composizione assistita della crisi, che ha natura confidenziale e non giudiziale ed ha lo scopo di favorire l’emersione anticipata della crisi e di agevolare le trattative tra creditori e debitori.

La nuova procedura sarà governata da un organismo ad hoc istituito presso ciascuna Camera di Commercio, che dovrà essere composto da almeno tre esperti scelti tra gli iscritti di un apposito albo istituito presso il Ministero della Giustizia.

L’organo di composizione della crisi potrà essere adito, innanzitutto, dall’impresa debitrice. Se quest’ultima ne fa istanza, infatti, il predetto organo sarà tenuto a convocare in via riservata e confidenziale l’impresa stessa nonché – nel caso in cui si tratti di società dotata di organi di controllo – i componenti di questi ultimi, al fine di individuare le misure idonee a porre rimedio alla situazione di crisi, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente. Inoltre, gli organi di controllo societari, i revisori contabili e le società di revisione sono tutti tenuti a segnalare all’organo amministrativo della società l’esistenza di fondati indizi della crisi, e ad informare direttamente l’organo di composizione della crisi nel caso in cui l’organo amministrativo della società rimanga inerte a seguito delle segnalazioni. Il predetto organo di composizione della crisi riceve inoltre segnalazioni da parte dell’Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e degli agenti della riscossione in relazione a situazioni di rilevante inadempimento da parte dell’impresa.

Sono previste misure premiali in favore dell’imprenditore che presenta tempestivamente la richiesta di composizione assistita della crisi, o chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione, o propone un concordato preventivo o infine un ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Misure premiali analoghe sono previste in favore dell’organo di controllo della società che si attivi in modo tempestivo.

Il procedimento davanti all’organismo di composizione della crisi presso le camere di commercio ha una durata massima di sei mesi, e prevede l’analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa.

Nel corso della procedura stessa potranno essere disposte da parte del giudice, ma solo su richiesta dell’impresa, le misure protettive temporanee che risultino necessarie per condurre a termine le trattative. Tali misure potranno essere revocate in caso di frode ai creditori, o quando il collegio riferisce che non è possibile arrivare ad una soluzione concordata della crisi, o infine che non vi sono significativi progressi nell’attuazione delle misure idonee a superare la crisi medesima.

Se la ricerca di una soluzione alla crisi si conclude positivamente, il collegio attesta che l’imprenditore ha posto in essere le misure idonee al superamento della crisi. In caso contrario, ossia qualora il collegio non riesca a individuare le misure idonee a superare la crisi, questo attesterà lo stato di insolvenza dandone notizia al P.M. presso il Tribunale del luogo in cui l’impresa debitrice ha sede, affinché accerti tempestivamente l’insolvenza.

Per ulteriori informazioni sulle procedure di composizione della crisi d’impresa in Italia, non esitate a contattarci all’indirizzo e-mail info@dandreapartners.com

 

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