Distribuzione degli utili e rappresentanza in giudizio

Nei precedenti articoli, abbiamo analizzato l’efficacia della risoluzione della delibera assembleare, del diritto all’informazione dei soci ed il diritto di opzione riconosciuto a questi ultimi. Oggi tratteremo del diritto dei soci alla distribuzione degli utili e della rappresentanza in giudizio della societa’.

1. Il diritto dei soci alla distribuzione degli utili

Generalmente, se e come distribuire gli utili e’ una questione interna alla societa’ e rimessa alla libera determinazione dei soci, senza che la Corte possa intervenire al riguardo. Percio’ le Interpretazioni Giurisprudenziali IV hanno evidenziato che se i soci intendono agire in giudizio per ottenere la distribuzione degli utili della societa’, devono produrre la delibera assembleare in cui e’ specificato il piano di distribuzione degli utili, altrimenti la Corte non puo’ avallare le pretese dei soci, a meno che la mancata distribuzione non possa essere attribuita ad un abuso dei diritti dei soci, da cui risulti un danno per gli altri soci.

In questo tipo di cause, la parte convenuta sara’ la societa’.

2. Rappresentanza in giudizio della societa’

Secondo il diritto societario, ai membri del Consiglio e’ riconosciuto il diritto di procedere in giudizio qualora un membro del board abbia agito in contrasto con gli interessi della societa’. L’azione legale e’ avviata per conto della societa’ sia quando e’ il sindaco ad agire contro gli amministratori, sia quando sono gli amministratori ad agire nei confornti dei Sindaci, per cui le Interpretazioni Giurisprudenziali (IV) hanno stabilito che la societa’ e’ parte necessaria del processo.

Invece quando l’azione e’ iniziata dai soci la societa’ deve essere chiamata in causa come terzo ma sara’ la societa’ stessa ad ottenere i vantaggi dal processo.

Abbiamo terminato la nostra introduzioni alle Interpretazioni Giudiziali (IV) sul diritto societario.

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