Breve panoramica dei punti chiave di compliance in materia di dati nell’analisi dei flussi di clientela

I. Introduzione

Con il rapido sviluppo della tecnologia, l’analisi dei flussi di clientela è stata ampiamente applicata nei settori retail e dei servizi come strumento essenziale per ottimizzare le operazioni.
Per analisi dei flussi di clientela si intende l’utilizzo, da parte delle imprese, di dispositivi come telecamere per raccogliere dati sul comportamento di ingresso dei clienti e l’impiego di modelli di analisi per determinare percorsi di movimento, aree di sosta, ecc., al fine di ottimizzare la disposizione dei locali e migliorare l’efficienza delle vendite.

Ad esempio, identificando le aree a maggiore frequenza di sosta, le imprese possono dare priorità all’esposizione di prodotti chiave, aumentando così i tassi di conversione. Tuttavia, l’analisi dei flussi di clientela comporta spesso la raccolta di dati relativi ai clienti, come immagini facciali e traiettorie di movimento, alcuni dei quali possono costituire informazioni sensibili, sollevando preoccupazioni circa la tutela della privacy e la sicurezza personale.
Il presente contributo intende illustrare la natura giuridica e i principali rischi connessi ai dati coinvolti nell’analisi dei flussi di clientela da una prospettiva di conformità normativa, fornendo al contempo indicazioni operative per le imprese attive negli scenari retail e di servizio.

II. Natura giuridica dei dati coinvolti nell’analisi dei flussi di clientela

Durante l’analisi, i punti vendita raccolgono tramite dispositivi informazioni quali genere, età, immagini facciali e traiettorie di movimento dei clienti. Gran parte di tali informazioni rientra nella categoria dei dati personali in senso giuridico, mentre alcune costituiscono dati personali sensibili, soggetti a vincoli di compliance più stringenti.

1. Definizioni legali di dati personali e di dati personali sensibili

L’art. 4 della Legge sulla Protezione delle Informazioni Personali (PIPL) stabilisce che per dati personali si intendono “tutte le informazioni, registrate elettronicamente o con altri mezzi, riferite a persone fisiche identificate o identificabili, con esclusione delle informazioni rese anonime”.
Lo Standard nazionale GB/T 35273-2020 – Specifica Tecnica per la Sicurezza delle Informazioni – Sicurezza delle Informazioni Personali (“Security Specification”) elenca inoltre tipologie comuni di dati personali, quali nome, data di nascita, numero di documento d’identità e dati biometrici.

L’art. 28 della PIPL prevede che costituiscono dati personali sensibili quelle informazioni personali che, se divulgate o utilizzate illecitamente, possono facilmente ledere la dignità personale o mettere in pericolo la sicurezza personale o patrimoniale del soggetto, includendo dati biometrici, credo religioso, identità specifiche, informazioni sanitarie, conti finanziari, traiettorie di movimento e dati relativi a minori di 14 anni.
La Security Specification specifica espressamente in appendice che le caratteristiche di riconoscimento facciale rientrano tra i dati personali sensibili.

2. Classificazione giuridica dei dati raccolti dai punti vendita

In base alla normativa e alle classificazioni contenute nella Security Specification, i dati raccolti dai punti vendita tramite analisi dei flussi di clientela assumono le seguenti qualificazioni:

  1. Immagini facciali: generalmente classificate come dati personali sensibili, indipendentemente dal collegamento diretto con identificativi (es. nome), in quanto riconducibili a persone fisiche identificate o identificabili e idonee a identificarle singolarmente o in combinazione con altre informazioni.
  2. Genere, età, etnia: generalmente classificate come dati personali generali.
  3. Percorsi di ingresso e aree preferite: la Security Specification elenca traiettorie di movimento, cronologia di navigazione e dati di localizzazione precisa tra i dati sensibili. I percorsi di ingresso e le aree frequentate dai clienti presentano analogie e sovrapposizioni con tali categorie e rischiano quindi di essere classificati come dati personali sensibili.

III. Obblighi di conformità nell’analisi dei flussi di clientela

Quando utilizzano tecnologie di analisi dei flussi di clientela, i punti vendita, in qualità di titolari del trattamento, devono rispettare le disposizioni della PIPL, con particolare riguardo al trattamento di dati personali sensibili (es. immagini facciali).

1. Obblighi di informativa e consenso

Ai sensi della PIPL, i punti vendita devono adempiere alla procedura di “informativa preventiva + acquisizione del consenso” prima di trattare dati personali. In presenza di dati sensibili, è necessario ottenere un consenso separato ed esplicito.

A differenza delle applicazioni digitali, i punti vendita offline non dispongono di meccanismi naturali di interazione con l’utente, ed è quindi necessario utilizzare modalità evidenti di avviso e raccolta del consenso, quali:

  • installazione di cartelli o segnali visivi/sonori che informino sull’uso di dispositivi di identificazione in specifiche aree;
  • collocazione di informative scritte agli ingressi delle aree coperte da telecamere, chiarendo scopi, modalità e durata del trattamento;
  • acquisizione del consenso dei clienti in forma scritta.

2. Requisiti specifici per l’attività di profilazione

L’analisi dei flussi di clientela è spesso accompagnata dalla costruzione di profili aggregati di gruppo, con la descrizione di categorie di clienti in scenari specifici (es. “nati dopo il 2000”, “uomini adulti”, “lavoratori d’ufficio”, “liberi professionisti”).

Nel predisporre tali profili, le imprese devono considerare che la Security Specification vieta espressamente di includere informazioni oscene, violente o discriminatorie, nonché contenuti che possano ledere la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico o i diritti e interessi legittimi di terzi.

3. Altri obblighi

Oltre agli obblighi sopra citati, i titolari del trattamento devono rispettare gli ulteriori requisiti previsti dalla PIPL, tra cui:

  • conservazione sicura dei dati,
  • adozione di misure di protezione adeguate,
  • divieto di utilizzo dei dati oltre le finalità dichiarate al momento della raccolta.

IV. Distinzione dal riconoscimento facciale

Il 21 marzo 2025 la Cyberspace Administration of China ha emanato le Misure di gestione della sicurezza per l’applicazione della tecnologia di riconoscimento facciale (“Management Measures”), entrate in vigore il 1° giugno 2025.
Si tratta della prima normativa cinese dedicata specificamente al riconoscimento facciale, applicabile alle attività di trattamento che utilizzano tale tecnologia per riconoscere l’identità di individui.

Ai sensi dell’art. 2 delle Management Measures, si ha riconoscimento facciale solo quando la finalità del trattamento è l’identificazione personale.

Pertanto, se un’impresa raccoglie informazioni facciali unicamente a fini statistici o di analisi comportamentale, senza finalità identificativa, le disposizioni speciali delle Management Measures non si applicano.
L’attività di elaborazione di profili aggregati tramite analisi dei flussi di clientela nei punti vendita non costituisce, di regola, riconoscimento facciale. Tuttavia, se l’analisi comporta funzioni di identificazione, verifica o confronto, si ricade nella nozione di riconoscimento facciale ed è necessario rispettare gli obblighi specifici previsti dalle Management Measures, incluso – ma non limitato a – l’obbligo di registrazione presso le autorità di cybersicurezza provinciali o superiori qualora il numero di record facciali archiviati raggiunga le 100.000 unità.

V. Conclusione

Nel contesto di scenari digitali e di intelligenza artificiale sempre più diffusi, i punti vendita devono assumere la protezione dei dati personali quale principio cardine dell’attività, nell’uso dei dati dei clienti per ottimizzare operazioni e servizi.

Le imprese devono aderire rigorosamente ai requisiti normativi, istituendo un sistema di gestione della conformità lungo l’intero ciclo di vita dei dati, con particolare attenzione ai meccanismi di protezione per categorie speciali come i dati biometrici.

Applicazione dei dati e compliance non sono concetti in contrapposizione, ma realtà complementari per la creazione di valore commerciale e di responsabilità sociale: attraverso un quadro trasparente di governance dei dati, le imprese possono comprendere con precisione i bisogni dei consumatori, migliorare i servizi e consolidare la credibilità del marchio.

In un mercato caratterizzato da una crescente consapevolezza dei consumatori in tema di tutela dei diritti, trasformare i requisiti di compliance in vantaggi competitivi sostenibili consente alle imprese di realizzare un equilibrio dinamico tra benefici commerciali e responsabilità legali.

Aris Xie Aris Xie

Aris Xie

Counsel
Aris è un Senior Associate di D'Andrea & Partners Legal Counsel con sede a Shanghai
Landon He Landon He

Landon He

Senior Associate
Landon è un avvocato qualificato della Repubblica Popolare Cinese

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