Il 27 giugno 2025 il legislatore cinese ha approvato la terza rilevante modifica alla Legge contro la Concorrenza Sleale, la quale entrerà in vigore il 15 ottobre 2025. L’emendamento disciplina in maniera organica nuove fattispecie di concorrenza sleale emerse nell’era dell’economia digitale, introducendo otto nuovi articoli e portando il totale da 33 a 41.
La riforma non solo affronta tematiche all’avanguardia quali l’economia delle piattaforme e la tutela dei diritti sui dati, ma si rivolge altresì al fenomeno della concorrenza “interna” che caratterizza l’attuale mercato cinese, fornendo una tutela giuridica per la costruzione di un contesto competitivo equo e ordinato.
Il presente contributo intende ricostruire sistematicamente i contenuti centrali della riforma, analizzarne l’impatto sui diversi operatori economici e discutere le sfide e le strategie connesse alla sua attuazione.
1. Modifiche relative agli atti tradizionali di concorrenza sleale
Ampliamento della disciplina degli atti idonei a creare confusione
L’art. 7 della nuova legge estende l’ambito di tutela dei segni distintivi dai tradizionali “nomi delle imprese e delle organizzazioni sociali” all’“uso non autorizzato di nomi altrui (incluse abbreviazioni, denominazioni grafiche, ecc.) dotati di una certa notorietà”, includendo espressamente la protezione delle imprese individuali e commerciali, delle organizzazioni prive di personalità giuridica quali le cooperative professionali di agricoltori, nonché dei nomi/screen name delle persone fisiche. In risposta alle frequenti violazioni nell’ambiente digitale, la nuova legge aggiunge, oltre agli originari riferimenti (“parte principale del nome a dominio, denominazione del sito web, pagina web”), nuove categorie di segni distintivi on-line, come “nomi di account di nuovi media, nomi di applicazioni o icone”. Questa modifica risponde direttamente al problema della contraffazione di account video, mini-programmi e altre forme di comunicazione digitale, fornendo una base giuridica per la protezione dei marchi nell’era digitale.
Corruzione commerciale
Le modifiche in materia di corruzione commerciale riflettono un atteggiamento severo mediante l’introduzione del “sistema della doppia responsabilità”. L’art. 8 stabilisce espressamente che “anche la parte che riceve l’indebito è responsabile”, precisando gli standard sanzionatori per l’accettazione di vantaggi da parte di personale e intermediari della controparte contrattuale, formando così una catena completa di responsabilità tra “corruttore e corrotto”. Le sanzioni sono state sensibilmente aumentate: il massimo edittale per le persone giuridiche passa da 3 a 5 milioni di RMB; una sanzione fino a 1 milione di RMB può essere irrogata a legali rappresentanti, dirigenti e responsabili operativi personalmente responsabili della dazione, nonché a persone fisiche che abbiano accettato indebiti.
Pubblicità ingannevole
L’ambito della disciplina sulla pubblicità ingannevole è stato sostanzialmente ampliato. L’art. 9 prevede che i soggetti lesi non siano più solo i “consumatori” ma “consumatori e altri operatori economici”. Ciò significa che distributori, fornitori e altri soggetti di mercato danneggiati da pratiche ingannevoli possono invocare direttamente la legge a tutela dei propri diritti. La norma include inoltre espressamente la “falsa valutazione”, riferendosi a fenomeni come le transazioni simulate per ottenere feedback positivi o l’offerta di incentivi economici (es. cashback) per indurre recensioni fuorvianti.
Diffamazione commerciale
Le modifiche in tema di diffamazione commerciale si articolano su due fronti: in primo luogo, l’estensione della tutela dai “concorrenti” a “tutti gli altri operatori economici”, superando i confini settoriali; in secondo luogo, l’esplicita inclusione tra le condotte vietate dell’“istigare altri a fabbricare o diffondere informazioni false o fuorvianti”. Ciò risponde al fenomeno, sempre più diffuso, di operatori che diffondono notizie diffamatorie autonomamente o attraverso “eserciti digitali” assoldati per attrarre traffico o danneggiare i rivali, rendendo la regolamentazione più completa.
Vendite con premio
L’art. 11 aggiunge una nuova disposizione che vieta agli operatori, dopo l’avvio delle attività promozionali, di modificare senza giustificato motivo tipologia, condizioni di riscossione, ammontare o caratteristiche dei premi. Tale modifica mira a contrastare la prassi di alcuni commercianti di alterare arbitrariamente le regole delle promozioni a danno delle aspettative dei consumatori, promuovendo maggiore trasparenza e stabilità e tutelando i diritti legittimi dei partecipanti.
2. Nuove regole per le condotte sleali on-line
Strumenti digitali
L’art. 13 amplia il concetto di “mezzi tecnici” includendo “dati, algoritmi, tecnologie, regole di piattaforma”, aumentando notevolmente la capacità di adattamento e lungimiranza della legge. La modifica riflette la diversificazione delle pratiche sleali: dall’intervento tecnico tradizionale alla manipolazione dei dati, al controllo algoritmico e all’abuso delle regole delle piattaforme.
Tutela dei dati
Il terzo comma dell’art. 13 stabilisce che: “Gli operatori non possono acquisire o utilizzare dati detenuti legittimamente da altri operatori con modalità improprie quali frode, coercizione, elusione o distruzione delle misure tecnologiche di gestione, pregiudicando così i diritti legittimi di altri operatori e l’ordine della concorrenza di mercato”. La disposizione sancisce il principio fondamentale della protezione dei dati, evitando di affrontare direttamente la controversa questione della proprietà e concentrandosi invece sulla regolazione delle modalità improprie di acquisizione o utilizzo.
Abuso delle regole di piattaforma
Il quarto comma dell’art. 13 vieta l’abuso delle regole di piattaforma, sia direttamente sia tramite terzi, per porre in essere transazioni simulate, false valutazioni o resi fraudolenti. La disposizione si rivolge direttamente al fenomeno della concorrenza sleale nell’ecosistema dell’e-commerce, dove alcuni operatori sfruttano le regole delle piattaforme per danneggiare i concorrenti.
Vendite sottocosto forzate dalle piattaforme
L’art. 14 dispone che: “I gestori di piattaforme non possono imporre, né simulare di imporre, agli operatori presenti sulla piattaforma di vendere beni a prezzi inferiori ai costi, conformemente alle regole di determinazione dei prezzi, alterando così l’ordine della concorrenza di mercato”. La disposizione affronta pratiche diffuse come “scegli uno dei due” o “prezzo più basso sul web”, volte a comprimere i margini di profitto dei commercianti, e mira a frenare fenomeni di dumping a prezzi eccessivamente bassi.
Abuso di posizione dominante relativa
L’art. 15 prevede che: “Le grandi imprese e altri operatori non possono abusare della propria posizione dominante in termini di capitale, tecnologia, canali commerciali, influenza settoriale, ecc., imponendo a piccole e medie imprese condizioni di transazione manifestamente irragionevoli (es. termini di pagamento, modalità, condizioni e responsabilità per inadempimento), né ritardare i pagamenti a PMI per beni, progetti o servizi”. Tale disposizione affronta il problema diffuso dei crediti insoluti a danno delle PMI e amplia la portata della tutela oltre la tradizionale nozione di posizione dominante di mercato prevista dalla legge antimonopolio, includendo anche posizioni di predominio “relative”.
Responsabilità delle piattaforme
L’art. 21 impone ai gestori di piattaforme di inserire nei contratti di servizio e nelle regole transattive interne disposizioni volte a garantire la concorrenza leale, e di istituire meccanismi per la ricezione di reclami e la gestione delle controversie. I gestori devono inoltre intervenire tempestivamente contro atti di concorrenza sleale e riferire i casi alle autorità di vigilanza. In tal modo le piattaforme assumono un ruolo di “quasi-regolatori”, sfruttando capacità tecniche e dati per svolgere funzioni di governance. Resta tuttavia aperta la questione di come prevenire l’abuso di tale potere da parte delle piattaforme e garantire trasparenza e legittimità.
3. Rafforzamento dei meccanismi di vigilanza e delle responsabilità legali
Sistema di colloquio
L’art. 18 introduce il “sistema di colloquio”: qualora un operatore sia sospettato di violare la legge, l’autorità di vigilanza può convocare i responsabili per chiarimenti e per l’adozione di misure correttive. Questo strumento flessibile consente interventi tempestivi e minori costi di enforcement, offrendo al contempo all’impresa la possibilità di sanare spontaneamente la condotta.
Aumento generale delle sanzioni
L’emendamento innalza in modo significativo i massimali delle sanzioni per varie fattispecie di concorrenza sleale: per la corruzione commerciale il limite passa da 3 a 5 milioni di RMB; sono state aumentate le sanzioni per diffamazione commerciale e pratiche sleali on-line. In particolare, la nuova legge introduce sanzioni specifiche per le vendite sottocosto imposte dalle piattaforme (fino a 2 milioni di RMB); per l’abuso di posizione dominante non sanato entro il termine, la sanzione varia da 1 a 5 milioni di RMB.
Doppia responsabilità e responsabilità personale
L’emendamento rafforza la deterrenza stabilendo che, oltre all’impresa, “i legali rappresentanti, i dirigenti e i responsabili diretti dell’operatore” possano essere soggetti a sanzioni personali. In materia di corruzione commerciale, le persone fisiche possono essere multate fino a 1 milione di RMB sia per dazione che per ricezione di utilità indebite. L’art. 8 prevede espressamente che “organizzazioni e individui non possano accettare indebiti”, colmando la lacuna della precedente normativa e completando la catena di responsabilità.
Gerarchia della vigilanza
La nuova legge differenzia le competenze: i casi generali sono attribuiti alle autorità di vigilanza a livello di contea o superiore; i casi complessi, come l’abuso di posizione dominante, alle autorità di livello provinciale o superiore. Tale scelta tiene conto della complessità tecnica delle fattispecie e mira a evitare interferenze localistiche, garantendo maggiore imparzialità.
Applicazione extraterritoriale
L’art. 40 prevede per la prima volta l’applicazione extraterritoriale della legge: “Per atti di concorrenza sleale posti in essere fuori dal territorio della Repubblica Popolare Cinese, la presente legge si applica qualora tali atti producano effetti restrittivi o escludenti sulla concorrenza nel mercato della Repubblica Popolare Cinese o ledano i diritti legittimi di operatori o consumatori nazionali”. La norma risponde al contesto di globalizzazione economica e offre base giuridica per affrontare nuove sfide, come scraping transfrontaliero di dati e pubblicità internazionale ingannevole.
4. Impatti differenziati sui diversi operatori economici
Gestori di piattaforme
Sono i soggetti maggiormente interessati: la legge introduce divieti specifici (art. 14, vendite sottocosto; art. 21, regole di concorrenza leale e meccanismi di reclamo). Le grandi piattaforme dovranno riesaminare clausole come “prezzo più basso sul web” o “adeguamento automatico dei prezzi”, eliminando contenuti che possano costituire imposizioni dirette o indirette di vendite sottocosto. Sarà inoltre necessario investire risorse in meccanismi di monitoraggio interno per individuare e gestire transazioni simulate, resi fraudolenti e simili, con conseguente aumento dei costi di compliance. Nel lungo periodo, tuttavia, piattaforme conformi godranno di un ecosistema più sano e di uno sviluppo sostenibile.
Imprese basate sui dati
Le imprese che fondano la propria attività sull’uso dei dati devono prestare particolare attenzione ai rischi di conformità. L’art. 13 vieta l’acquisizione o l’uso improprio di dati altrui, imponendo maggiori oneri di compliance alle imprese che utilizzano tecniche di crawling o analisi aggregata. Tali operatori dovranno condurre audit sulle fonti dei dati, verificare autorizzazioni/licenze, concludere accordi scritti con i fornitori di dati e specificare oggetto, ambito e limiti di utilizzo, includendo clausole protettive (es. divieto di sostituzione del contenuto). In futuro, la conformità in materia di dati diventerà una componente centrale della competitività delle imprese digitali.