QUALI SONO LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA RIFORMA PROVVISORIA RELATIVA AL LAVORO INTERINALE?

 

Con riferimento ai problemi emersi nel settore del lavoro interinale dopo la promulgazione della Legge sui Contratti di Lavoro nel 2008, e dopo aver analizzato le opinioni provenienti da diversi canali informativi, il Ministro delle Risorse Umane e della Sicurezza Sociale (MOHRSS) ha recentemente pubblicato il “Regolamento Transitorio sul lavoro interinale” (MOHRSS Order N. 22),entrato in vigore il primo Marzo 2014 (d’ora in avanti qui denominato “Regolamento”).

 Indubbiamente la nuova disciplina avra’ un significativo impatto sulle imprese, specialmente con riguardo all’ambito delle Risorse Umane; in questo articolo vorremmo soffermarci sui punti di maggior interesse per le aziende:

 

  • Efficacia Retroattiva

 

L’articolo 29 disciplina espressamente il periodo transitorio, ma cio’ che interessa maggiormente le imprese e’ l’efficacia retroattiva del Regolamento. Vale a dire, e’ possibile per le imprese rimuovere i lavoratori interinali senza incorrere in alcuna sanzione prevista da questo Regolamento, e se lo fanno dopo il Primo Marzo 2014 sara’ possibile applicare la nuova disciplina?

            Poiche’ la nuova normative, nel regolare diritti e obbligazioni si basa sul principio della non – retroattivita’ della Legge, e nell’ intento di salvaguardare la stabilita’ del rapporto di lavoro, qualunque rimozione e nuova assegnazione avvenute prima del Primo Marzo 2014 non saranno soggette al Regolamento.

 

 

  • Proporzioni dei lavoratori interinali rispetto alla forza lavoro dell’impresa

      Il Regolamento dispone che il numero di lavoratori interinali utilizzato dalle imprese non puo’ eccedere il 10% del numero totale di dipendenti, inclusi quelli con regolare contratto e quelli ad interim. I rappresentanti legali di imprese straniere (ROs) tuttavia, non rientrano nel computo per l’applicazione delle restrizioni sulle proporzioni dei lavoratori interinali. Il precedente Progetto di Regolamento limitava solamente il numero di lavoratori interinali impiegati in mansioni ausiliarie.

 

(C) Periodo di Adeguamento della Quota di Lavoratori Interinali

L’articolo 28 impone alle imprese di ridurre sotto la soglia del 10% il numero dei lavoratori interinali entro il termine di due anni, ed effettuare la procedura di registrazione presso il locale Ufficio delle Risorse Umane e della Sicurezza Sociale.

Al fine di adempiere a questa precisa e chiara clausola relativa alla quota, l’impresa dovrebbe ottemperare ai seguenti parametri:

   (1) Nei due anni di periodo transitorio, esiste il rischio legale per le imprese di dover licenziare dei dipendenti per ovviare al superamento del limite del 10% del personale interinale;

   (2) Prima del 28 Dicembre 2012, le imprese non sono vincolate dalla previsione del periodo transitorio di due anni, ed il contratto di lavoro gia’ stipulato resta valido ed efficace per la durata in esso stabilita;

   (3) Prima del raggiungimento dell’obiettivo della riduzione al di sotto del 10%, l’impresa non potra’ assumere nuovi dipendenti se il numero dei lavoratori interinali abbia superato la quota del 10%;

   (4)  L’impresa deve espletare la procedura di registrazione presso il locale Ufficio delle Risorse Umane e della Sicurezza Sociale per pianificare la riduzione del personale interinale in esubero.

 

(D) Utilizzo del Lavoro Interinale tra diverse Regioni

      In base al Regolamento, se l’organizzazione che fornisce il lavoro invia dei lavoratori ad un datore con sede in una diversa regione, l’assicurazione sociale spettante al lavoratore deve essere garantita secondo le condizioni e le tariffe previste per il luogo in cui ha sede l’impresa.

      Con riguardo a colui sul quale grava il pagamento dell’assicurazione, se l’organizzazione che assegna il lavoratore ha una filiale nella regione in cui e’ dislocato il datore di lavoro, sara’ la sede locale a dover corrispondere il pagamento dell’assicurazione per il lavoratore interinale:laddove non abbia alcuna sede nella regione, l’impresa ospite dovra’ accollarsi il pagamento dell’assicurazione in sostituzione dell’azienda assegnante.

 

(E) Conclusione del rapporto di lavoro

     Il lavoratore ad interim puo’ rescindere il contratto di lavoro inviando una comunicazione scritta all’azienda interinale 30 giorni prima della conclusione concordata. Nel corso del periodo di prova, la medesima comunicazione deve essere inviata con un anticipo di 3 giorni.

     Il Regolamento dispone che l’impresa puo’ rimuovere il lavoratore interinale e reinviarlo all’azienda assegnante per i seguenti motivi:

  • Cause di forza maggiore;
  • Licenziamento collettivo dovuto a difficolta’ finanziarie;
  • L’organizzazione ospitante si e’ dissolta o la sua attivita’ e’ cessata;
  • Scadenza del termine stabilito nel contratto.

Se il lavoratore interinale viene rimosso per le ragioni sopra esposte l’azienda interinale e’ responsabile della riassegnazione dello stesso. L’azienda interinale puo’ concludere il contratto del lavoratore solo nel caso in cui costui rifiuti l’offerta di un nuovo impiego a condizioni uguali o migliori.

 

Conclusioni

 

       Essendo la prima esaustiva disciplina sul lavoro interinale introdotta in Cina a livello Ministeriale e destinata ad esplicare la propria efficacia sulle imprese presenti in tutto il territorio della Repubblica Popolare Cinese, il Regolamento ha apportato significativi cambiamenti alle norme attualmente esistenti e sicuramente guidera’ verso nuove sfide le imprese straniere che si occupano di gestione del personale. Nonostante sia stato concesso un periodo di adattamento di due anni, le imprese dovrebbero iniziare ad approntare revisioni e riforme al loro sistema di gestione delle risorse umane passando dall’assunzione diretta alla fruizione del lavoro interinale. Conseguentemente, le imprese devono rivedere il loro statuto con l’aiuto di professionisti legali al fine di prevenire i potenziali rischi legali derivanti dall’assunzione diretta di personale.