LA RIFORMA CINESE DELLE PUBBLICAZIONI ONLINE

BACKGROUND

La Repubblica Popolare Cinese sta apportando una sostanziale riforma volta ad impedire alle imprese straniere ed alle joint venture di publishing presenti sul territorio di pubblicare direttamente contenuti originali e adattamenti di opere dell’ingegno su internet. Sulla scia della costituzione, nel 2014, del Central Leading Group for Internet Security and Informatization, sotto il controllo del comitato centrale del Partito Comunista Cinese, il Presidente Xi Jinping ha dichiarato – come a voler giustificare la ratio della norma – che “si dovrebbe rispettare il diritto di ogni Paese di scegliere il proprio approccio alla gestione di internet”.

Il “Regolamento per la Gestione dei Servizi di Pubblicazione Online” – annunciato il 13 Febbraio scorso ed in vigore dal 10 Marzo – sostituisce il “Regolamento temporaneo per la Gestione delle Pubblicazioni Online”, promulgato in seguito all’ingresso della Cina nella Organizzazione Mondiale del Commercio, nel 2001.

CONTENUTI ED INFLUENZA

II.1. I destinatari: gli online publishers.

Appare fondamentale, in primo luogo, inquadrare chi siano i destinatari della riforma, e quali siano i contenuti oggetto della medesima.

La risposta al primo quesito sembrerebbe trovarsi, leggendo distrattamente il dettato normativo, all’interno del Regolamento in esame, e cioè, generalmente, “The publishing entities”. Sennonché, una tale vaghezza impone una ricerca più approfondita, in quanto il malcapitato operatore del diritto si ritrova di fronte ad un primo, fondamentale, bivio interpretativo: si è in presenza di una riforma del settore mediatico, o spetta anche al privato che posta sui social network il proprio umore del lunedì mattina sottoporsi alla novella regolamentare?

Né riscontro è dato dal testo del Regolamento, il quale sembra presumere l’esistenza di un “Articolo 0” che citi: “Per publisher, ai sensi del presente Regolamento…” eccetera. Logicamente, ad ogni modo, si può dedurre al contrario dal testo degli articoli che disciplinano in dettaglio i nuovi requisiti normativi che la novella si occupa esclusivamente delle imprese, società, agenzie che facciano del publishing il loro core business: le agenzie d’informazione professionali. Sarebbe, d’altronde, eccessivo che il Governo pretendesse che ogni utente di WeChat che intenda postare le foto del weekend trascorso al mare od ogni rappresentante d’azienda di biciclette che intendesse pubblicare online il catalogo a scopi pubblicitari ottenessero licenze giornalistiche e nullaosta amministrativi di sorta.

L’Articolo 8 del Regolamento, in effetti, dispone che “Le publishing entities di libri, giornali, riviste, immagini, mappe, giochi, animazioni, registrazioni audio, e filmati devono rispettare i seguenti requisiti: (i) la presenza di date piattaforme di pubblicazione, come dominii internet […]; (ii) la delimitazione di un determinato ambito del servizio di online publishing; (iii) […] e i relativi server e dispositivi di immagazzinamento devono essere tenuti all’interno del territorio della RPC”, così riprendendo una definizione già presente in un’altra norma, il “Regolamento dell’Amministrazione delle Pubblicazioni” e chiarendo tutti i dubbi relativi al quis ed al quid della norma: “per publishing entities si intendono le agenzie giornalistiche, gli uffici di pubblicazione di periodici, le case editrici di libri, di prodotti audiovisivi, e di software e prodotti elettronici, eccetera”. In altri termini, tanto l’ambito “soggettivo” che quello “obiettivo” (e qui arriva la risposta al secondo quesito che ci siamo posti in apertura di paragrafo) della norma sono determinati, indicando insieme, tanto gli enti quanto i tipi di opere sottoposti alla novella normativa.

Di interrompere la tranquilla banalità della certezza del diritto si occupa – per fortuna solo apparentemente – il successivo Articolo 9: “Fatto salvo quanto stabilito all’Articolo precedente, gli altri enti dovranno inoltre rispettare i seguenti requisiti:[…]”. L’interpretazione incorretta di “altri enti” in termini di “non-online publishers” trascinerebbe nell’alveo regolamentare ogni ente che non sia un media professionista. “Altri enti”, per questioni tanto logiche, quanto di analogia legis (il Regolamento dell’Amministrazione delle Pubblicazioni sopra citato), quanto – ancora – di relazione fra l’Art. 8 e l’Art. 9, va, invece, serenamente inteso come “enti che intendano diventare online publishers”.

II.2. Limitazioni personali.

La normativa corrente riconosce alle tipologie di enti in questione il diritto di pubblicare tali opere senza limiti territoriali e senza bisogno di speciali autorizzazioni. Il regolamento di riforma, invece, da un lato (prima parte dell’Articolo 10) stabilisce che “Le Chinese-foreign equity joint ventures, le Chinese-foreign contractual joint ventures e le società con capitali stranieri non possono operare nel settore dei servizi di online publishing”; dall’altro (seconda parte dello stesso Articolo) dispone che i publisher che intendessero cooperare con società estere o joint venture, privati stranieri ed altre organizzazioni d’oltremare dovranno chiedere l’approvazione alla ANSP non solo per pubblicare, ma anche per costituire future collaborazioni. La seconda parte dell’Articolo 10 cita: “Laddove l’unità domestica che operi nel settore intenda cooperare ovvero cooperi in progetti concernenti l’online publishing con Chinese-foreign equity joint ventures, Chinese-foreign contractual joint ventures, o con società con capitali stranieri, organizzazioni straniere o private stranieri, deve ottenere l’approvazione dell’Amministrazione di Stato per la Stampa, le Pubblicazioni, la Radio, il Cinema e la Televisione”.

Un altro importantissimo punto nodale della riforma è rappresentato dalla necessità di licenze ad hoc per gli operatori domestici che intendano pubblicare online, al fine di rafforzare i controlli centralizzati sull’oggetto delle pubblicazioni da parte dell’ANSP. Secondo l’Articolo 7 del Regolamento, infatti: “Per operare nel settore dei servizi di online publishing è necessaria l’approvazione del dipartimento amministrativo per le pubblicazioni, tramite l’ottenimento della Licenza di Servizi di Online Publishing”.

II.3. Controlli e censura.

La novella normativa, inoltre, assegna ai governi locali l’incarico di monitorare con regolarità i publisher ed effettuare ispezioni su base annuale. Queste attività sono fatte rientrare nell’ambito della sicurezza nazionale, dato che i controlli sulle pubblicazioni online sono a tutti gli effetti una politica di Stato sui controlli di sicurezza.

Non solo. I publisher autorizzati sono obbligati a tenere fisicamente i server ed i sistemi di immagazzinamento dati sul territorio cinese (Articolo 12, numero 7). Su di essi, in particolare, i publisher devono operare la censura in autotutela. Nell’ottica dell’Articolo 24, in particolare, censurarsi significa astenersi – qui una interpretazione estensiva potrebbe significare molto in termini di libertà di espressione del pensiero – dal:

a) pubblicare tutto quanto possa minare l’unità nazionale, la sovranità e l’integrità territoriale;

b) divulgare segreti di stato, di modo da mettere in pericolo la sicurezza nazionale, ovvero minacciare l’onore o gli interessi del Paese;

c) incitare all’odio etnico od alla discriminazione razziale, ovvero irridere usi e costumi etinici, così da minare l’unità nazionale;

d) diffondere voci che possano disturbare l’ordine sociale o minare la stabilità sociale;

e) insultare o calunniare terzi, nonché ostacolare il godimento di diritti;

f) mettere in pericolo la morale sociale o la tradizione culturale nazionale.

III. REAZIONI

Come prevedibile, l’annunciata riforma ha determinato reazioni contrastanti nell’opinione pubblica. Così, se da un lato Stephen Ezell, Vicepresidente della United States Information Technology and Innovation Foundation, ha dichiarato che “il mercato cinese, da quindici anni, muove sempre un passo avanti e due indietro; ogni volta che la RPC dichiara di volersi aprire ulteriormente, volta le spalle ed introduce una nuova barriera per contrastare l’apertura”, dall’altro l’esperto di publishing Xu Yi ha sostenuto che “questa normativa stabilisce una base legale con la quale il Governo possa gestire i siti internet stranieri in Cina di nuova apertura, ma non è volta a forzare quelli esistenti o quelli approvati a chiudere i battenti”. Dal canto suo, Zhang Zhian, Direttore della School of Communication and Design della Sun Yat-sen University, ha dichiarato: “La Cina è ancora concentrata più sul mantenimento della stabilità sociale e della sicurezza nazionale che sugli interessi commerciali ed individuali”.

CONCLUSIONI

L’opinione a nostro avviso più condivisibile, ad ogni modo, è quella per cui, se è vero che tale regolamento muove un passo avanti verso il definitivo stabilirsi della Rule of Law, e se è vero che le novità riguardano principalmente divieti di pubblicazione rientranti in fattispecie penali – dunque già, ad ogni modo, previste dal codice penale – è anche comprensibile, tuttavia, la preoccupazione che muove l’osservatore straniero ad osservare con attenzione la prossima e cruciale fase dell’applicazione del dettato normativo.

L’estensione e l’impatto della riforma sono, infatti, ancora poco chiari; com’è ovvio, bisognerà attendere che la pratica attuazione della norma renda palese la portata della nuova regolamentazione ed i suoi effetti pratici.

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