La prossima entrata in vigore della legge cinese sul commercio elettronico

La prossima entrata in vigore della legge cinese sul commercio elettronico

Da Pechino, alle 21.07 del 14 settembre 1987, veniva inviata la prima email al di fuori del territorio nazionale. Quel messaggio recitava: “越过长城走向世界 – Attraverso la Grande Muraglia possiamo raggiungere ogni parte del mondo. Oggi la rete è diventata la piattaforma per ogni genere di attività commerciale e l`e-commerce continua a segnare una forte crescita dei consumi interni parallelamente allo sviluppo delle tecnologie informatiche, così come il precedente Piano Quinquennale cinese auspicava.


Il Ministero del Commercio (Mofcom) della RPC ha, di recente, creato un dipartimento al suo interno esclusivamente competente in materia e, al fine di meglio disciplinare l`e-commerce, si sta ora discutendo una E-commerce Law che sviluppi e attualizzi i concetti accennati nella Law on Protection of the Rights and Interests of Consumers, la legge che regolamentava i primi diritti ed interessi dei consumatori online.


Tale legge sull`e-commerce è arrivata ormai al suo ultimo draft e su di essa l`Anp si pronuncerà verosimilmente nell`ormai prossimo congresso di marzo. I suoi 94 articoli suddivisi in 8 capi, si propongono di sviluppare ordinatamente il mercato dell`e-commerce all`interno del territorio nazionale. Qualora, per alcuni aspetti, vi siano discipline già specificamente dedicate, tali normative speciali prevarranno sul presente testo di legge (che peraltro risulta espressamente non applicabile, ex art.3, a beni e servizi finanziari, ai network audiovisivi di informazione, all`editoria online).


La legge intende incoraggiare anche un`autoregolamentazione del settore secondo i principi di libero consenso, correttezza, buona fede e secondo gli usi e le particolari caratteristiche del commercio elettronico, come avviene anche nel legal framework europeo (si veda la Direttiva europea sul commercio elettronico, n. 2000/31/CE).


Questa E-commerce law definisce i termini “commercio elettronico” (art.3), “ soggetti del commercio elettronico” (art.11), “operatore del commercio elettronico” (art.11), “piattaforma elettronica” (art.11), “pagamento elettronico” (art.31), “dati personali” (art.45) e stabilisce, all`art.9, l`uguaglianza di trattamento giuridico delle attività commerciali online e di quelle offline ai fini di una loro progressiva integrazione (ad esempio, ex art. 16, attraverso l`equiparazione della fattura elettronica con la fattura cartacea).


I soggetti del commercio elettronico (e-commerce business entities) vengono specificamente descritti come piattaforme online – ogni persona fisica o giuridica che offra uno spazio virtuale sulla rete nel quale si incontrino domanda e offerta degli operatori dell`e-commerce – e operatori dell`e-commerce – ogni persona fisica o giuridica, diversa dalla piattaforma online, che venda beni o offra servizi attraverso il web. La principale piattaforma cinese di vendite online, per fare un esempio, è Alibaba.com che presenta attività di Business-to-Consumer con Taobao e attività Business-to-Business con Tmall.


Tra le principali novità, i soggetti del commercio elettronico dovranno pubblicare in modo visibile sulla propria homepage le più rilevanti informazioni relative alla propria attività commerciale online (art.17). A loro volta, le piattaforme online dovranno verificare, registrare e riaggiornare periodicamente i dati forniti dagli operatori economici (identità e licenze amministrative in primis), verificare che beni e servizi offerti sul proprio spazio web non violino disposizioni di legge e denunciare alle autorità pubbliche competenti eventuali violazioni, fornendo loro il necessario supporto per ulteriori indagini su beni e servizi.


A tutela dei consumatori e per salvaguardare la sicurezza delle transazioni commerciali online affinché si svolgano entro i confini della correttezza, la piattaforma digitale dovrà rendere visibili sulla propria homepage e nella loro interezza le regole cui andranno soggette le transazioni commerciali ivi svolte ed anche ogni successiva modifica di tali regole. A seguito di tale modifica delle regole, deve essere consentito all`operatore di uscire dalla piattaforma (sicche` l`operatore andra` soggetto a responsabilita` secondo le precedenti regole della piattaforma).


Infine, tra gli oneri previsti, la piattaforma digitale sarà tenuta a conservare per tre anni dalla data della conclusione dell`e-contract, dati e informazioni relative alle transazioni avvenute e ai bene e/o servizi offerti, nonché a garantire che tali informazioni siano accurate, complete e veritiere.


Per ulteriori informazioni sull’e-commerce e sulla nuova normativa, si invita a scrivere all`indirizzo email info@dandreapartners.com