La divisione dei poteri degli azionisti e amministratori
#Cina
La corporate governance, nella sua forma, è un insieme di istituzioni di governo societario come l’assemblea degli azionisti, il consiglio di amministrazione e le autorità di vigilanza. La divisione del potere tra le varie istituzioni della società è sempre stata un punto chiave del Diritto Societario. Analizzare le attuali disposizioni di legge e le tendenze legislative nella bozza rivista, prestando attenzione all’importanza dello Statuto Sociale (l'”AoA”), è particolarmente utile per le imprese per evitare efficacemente i rischi legali e ottimizzare le proprie capacità di governance nello svolgimento del lavoro in conformità. In questo articolo si parlerà brevemente della divisione dei poteri tra l’assemblea degli azionisti e il consiglio di amministrazione.
Ⅰ. Controversie causate da poteri non specificati nello Statuto Sociale
L’articolo 36 del Diritto Societario stabilisce chiaramente che “l’assemblea dei soci è l’autorità della società”, l’articolo 46 del Diritto Societario stabilisce che “il consiglio di amministrazione è responsabile nei confronti dell’assemblea dei soci” e il Diritto Societario stabilisce chiaramente anche i poteri di queste due istituzioni. Rispetto alla massima autorità dell’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione appartiene agli organi decisionali esecutivi e operativi della società.
Per quanto riguarda i poteri non esplicitamente elencati nel Diritto Societario, quest’ultimo stabilisce che devono essere integrati dallo Statuto Sociale. In assenza di disposizioni separate o in caso di disposizioni poco chiare sui poteri dell’assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione nello Statuto Sociale, si pone il problema della divisione dei poteri, che nel corso degli anni ha dato origine alla controversia tra il controllo derivante dall’assemblea dei soci e il controllo concesso al consiglio di amministrazione.
Attualmente, considerando il processo di formulazione dello Statuto Sociale, il punto di vista più comune nella prassi giudiziaria è che l’assemblea dei soci ha il diritto di stabilire nello Statuto Sociale quali sono i suoi poteri principali, mentre i poteri rimasti/residui al di là delle disposizioni dello Statuto Sociale dovrebbero essere riconosciuti come poteri che non hanno un impatto significativo sul funzionamento e sullo sviluppo della società, e quindi dovrebbero essere attribuiti al consiglio di amministrazione. Tuttavia, nella pratica giudiziaria, i diversi tribunali possono avere considerazioni diverse in base a casi specifici.
Ⅱ. La tendenza legislativa del centralismo dei direttori
Nel diritto societario del Giappone e di Taiwan assegnano chiaramente i poteri restanti/residui al consiglio di amministrazione. L’autorità dell’assemblea dei soci è limitata alle questioni elencate nella legge e nello Statuto Sociale, mentre tutti gli altri poteri decisionali specifici sono esercitati dal consiglio di amministrazione. Una tendenza simile è riscontrabile anche nella bozza revisionata del Diritto Societario cinese, nella quale ha stabilito che il consiglio di amministrazione è l’organo esecutivo della società, che esercita poteri che vanno oltre quelli dell’assemblea dei soci, come stabilito dalla presente legge e dello Statuto Sociale, ed elimina la disposizione secondo la quale “il consiglio di amministrazione è responsabile nei confronti dell’assemblea dei soci “.
Ⅲ. Attenzione al ruolo dello Statuto Sociale
Le società a responsabilità limitata hanno un elevato grado di cooperazione e autonomia personale. Generalmente, in base al principio della “libertà senza divieto di legge”, i tribunali approvano la delega dell’autorità dell’assemblea degli soci al consiglio di amministrazione, ad eccezione delle questioni che, in base alle leggi in vigore, devono essere approvate dai soci che rappresentano più di due terzi dei diritti di voto (come la modifica dello statuto, l’aumento o la riduzione del capitale sociale). Pertanto, se gli azionisti hanno considerazioni particolari sui poteri del consiglio di amministrazione, si raccomanda di chiarirle preventivamente nello statuto.
Il contenuto di cui sopra è fornito esclusivamente a scopo informativo. La disposizione del presente articolo non crea un rapporto professionale tra D’Andrea & Partners ed il lettore, e non è da considerarsi un parere giuridico. Inoltre, il contenuto di questo articolo non può sostituire una consulenza legale apposita in base alle circostanze specifiche di ciascun caso.
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