La violazione degli obblighi matrimoniali di fedeltà: Cosa costituisce tradimento?

Costituisce opinione comune, tipica della nostra società e di una cultura essenzialmente monogama, che una relazione ottimale non possa che essere basata sull’esclusività, e protetta da qualsiasi adulterio o tradimento. Questa visione è ben rappresentata, dal codice civile italiano, dall’art. 143, che statuisce che “dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”. Pertanto, la fedeltà costituisce un obbligo fondamentale derivante dal matrimonio, anche se nella comune esperienza nelle Corti può constatarsi il gran numero di procedimenti di separazione fondati sulla violazione di tale obbligo. Del resto, l’era tecnologica in cui viviamo rende più difficile che mai resistere ad ogni possibile tentazione, e agire secondo la morale comune (ed in conformità con l’art. 143!).

 

Tuttavia, in punto di diritto, non è facile accertare in quali casi si verifica la violazione dell’obbligo di fedeltà. Ciò, soprattutto, perché tale concetto è inevitabilmente influenzato da valutazioni soggettive: mentre, per taluni, perfino un incontro sessuale occasionale potrebbe non essere considerato come tale, per altri anche un semplice flirt potrebbe irrimediabilmente compromettere l’elemento fiduciario su cui si fonda una relazione. Nel corso dei procedimenti di separazione, provare che la violazione dell’obbligo di fedeltà di un coniuge ha determinato la separazione stessa può portare ad una pronuncia di separazione con addebito nei confronti dell’altro coniuge, che sarà dunque tenuto a sopportare tutte le conseguenze negative che derivano dalla separazione stessa (ad esempio, economiche).

 

Ciò premesso, in quali casi i Giudici potranno accertare la violazione dell’obbligo di fedeltà ai fini dell’addebito? Nello specifico, sarà necessario che il coniuge che chieda l’addebito della separazione nei confronti dell’altro provi l’esistenza di una relazione sessuale extraconiugale, o sarà sufficiente a tal fine provare l’esistenza di contatti extraconiugali virtuali, non sfociati in un rapporto fisico?

 

Una risposta curiosa, che dovrebbe allertare tutti coloro che ritengono che navigare online in siti di incontri non possa essere qualificato come tradimento, è stata data dalla Corte di Cassazione italiana (Ordinanza n. 9384/2018).

 

La Corte, invero, ha confermato una sentenza di appello che ha statuito che la frequentazione di siti di incontri online e la chiara ricerca di contatti con persone sconosciute, in chiave erotico-relazionale, devono essere considerate quale manifesta violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 143, secondo comma, del codice civile. Pertanto, la fedeltà non significa unicamente esclusiva sessuale, bensì anche lealtà, solidarietà e condivisione.

 

La Cassazione ha pertanto condiviso un’interpretazione estensiva del concetto di fedeltà, ed ha comparato il cd. “tradimento carnale” con quello “virtuale” o “mentale”, realizzato con il solo interscambio di messaggi virtuali. Nello specifico, la violazione dell’art. 143 c.c. è stata accertata sulla sola base del fatto che il coniuge risultava iscritto ad un sito di incontri, dove coltivava rapporti virtuali con persone estranee. Ciò in quanto tale condotta può essere ritenuta sleale nei confronti dell’altro coniuge o, in termini giuridici, una “circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi ed a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.

 

Per ogni chiarimento sull’argomento, non esitate a contattarci all’indirizzo info@dandreapartners.com

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