Nel corso degli ultimi anni, in Italia si è manifestato un maggiore incoraggiamento a risolvere le controversie in via stragiudiziale, anziché in tribunale.
Più precisamente, per quanto riguarda l’arbitrato, il codice di procedura civile prevede che le parti di un contratto possano decidere di risolvere in via arbitrale eventuali controversie scaturenti dal contratto stesso, o comunque ad esso connesse, salvo che la legge preveda altrimenti.
Inoltre, si prevede che, laddove la controversia sia già in corso, le parti possano stipulare un apposito accordo arbitrale. Tale accordo potrà quindi essere sottoscritto con riferimento a qualsivoglia controversia, anche in materia extra contrattuale, purché sia indicato chiaramente il rapporto al quale la disputa è collegata.
In entrambi i casi, l’accordo arbitrale e la clausola compromissoria devono avere forma scritta ed indicare chiaramente l’oggetto della controversia.
Le parti possono anche decidere:
- La legge applicabile alla controversia;
- La sede ove avrà luogo l’arbitrato;
- La lingua dell’arbitrato.
Questi elementi sono di importanza fondamentale in caso di dispute che coinvolgano parti aventi sede in Stati differenti, così come nel caso in cui una parte rilevante del contratto debba essere adempita in un altro Stato.
Le parti possono scegliere di nominare un singolo arbitro o una commissione arbitrale che dovrà essere costituita da un numero dispari di membri. A tal proposito le parti possono sia indicare espressamente il numero degli arbitri, che il modo in cui questi dovranno essere nominati. Il lodo arbitrale viene adottato in base al principio di maggioranza ed ha lo stesso valore di una sentenza.
La parte che intenda dare esecuzione al lodo dovrà presentare domanda presso il tribunale competente, depositando l’accordo che prova la scelta dell’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie. Il tribunale, dopo aver accertato la validità del lodo, lo dichiarerà esecutivo con decreto. Diversamente, il tribunale potrà rigettare la richiesta di esecutorietà del lodo e, avverso il decreto di rigetto, la parte interessata potrà proporre appello presso la Corte d’Appello competente.
In Italia, i metodi alternativi per la risoluzione delle controversie vengono ancora utilizzati raramente, ma la quantità di casi che vengono portati all’attenzione delle commissioni arbitrali è in aumento, soprattutto grazie alla rapidità ed all’efficacia di tale tipo di procedura.