L’evoluzione del diritto del lavoro in Italia: la vicenda dei Riders
Il mondo del lavoro è in continua evoluzione, soprattutto in periodi di estrema difficoltà come quello che il nostro paese sta vivendo ormai da un anno. I problemi legati alla crisi dell’occupazione, insieme alla forte crescita della richiesta di consegne a domicilio, hanno fatto registrare un enorme salto in avanti del mercato del food&grocery delivery, che secondo l’Osservatorio eCommerce B2c nel 2020 è cresciuto del 55% rispetto al 2019, scoperchiando anche tutte le contraddizioni di un settore in continua evoluzione.
In realtà, la vera questione riguarda il fatto che i fattorini siano qualificati come lavoratori autonomi e non come dipendenti, con tutto ciò che tale qualifica comporta a livello di diritti e tutele fondamentali. Tra questi: (1) Diritto a un salario minimo (pari, almeno, ai salari minimi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile); (2) diritto alle ferie annuali; (3) diritto alle indennità di malattia e di infortunio; (4) diritto a riposi e pause durante l’orario di lavoro; (5) diritti sindacali; (6) diritto al congedo di maternità; e (7) applicazione della disciplina sui licenziamenti.
Cosa dice la Legge Italiana
Va detto, innanzitutto, che non è possibile rinvenire nell’ordinamento italiano una disciplina chiara ed univoca del lavoro svolto dai riders. Le grandi piattaforme come Deliveroo, Just Eat e Foodora, in realtà, in mancanza di una disciplina legislativa unitaria, gestiscono autonomamente i contratti con i propri rider. In questo scenario, particolare rilevanza assumono i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i quali si inseriscono nella categoria della cd. parasubordinazione (in quanto non riconducibile né al lavoro autonomo né al lavoro dipendente). Le tutele previste per questi contratti, che si distinguono da quelli di lavoro subordinato, sono state ampliate nel corso degli anni e oggi prevedono che il datore assicuri il versamento degli obblighi previdenziali, un’assicurazione verso gli infortuni, una tutela in caso di malattia e di cessazione della collaborazione. Secondo la Legge n. 128 del 2019, che ha convertito il D.L. 101/2019, i riders sono i «lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali». Questa stessa legge ha, per la prima volta, apportato un’importante riforma in favore dei rider, prevedendo (i) un salario orario minimo basato sui Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per settori simili; (ii) un’indennità extra del 10% sul salario orario per le consegne effettuate durante la notte o i fine settimana; (iii) una copertura assicurativa obbligatoria contro gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali. Ha fatto molto discutere la firma di una Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da parte di Assodelivery, che raccoglie le principali piattaforme del settore (Glovo, Deliveroo, ecc.), e UGL Riders, sigla sindacale, che però non è stato sottoscritto dai principali sindacati confederati poiché ritenuto peggiorativo, in quanto riconosceva a tutti gli effetti il lavoro dei riders come lavoro autonomo. Proprio sull’inquadramento giuridico dei contratti di lavoro si è concentrato il lavoro dei giudici che nella maggior parte dei casi si sono espressi ampliando le tutele dei riders.Alla luce della situazione descritta, moltissimi giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sul questo tema, soprattutto su iniziativa degli stessi riders i quali hanno chiesto il riconoscimento del proprio inquadramento contrattuale a titolo di lavoro subordinato, in considerazione della natura fittizia dell’autonomia ad essi riconosciuta.
Cosa dice la Giurisprudenza
In alcuni casi i giudici, considerato che i riders possono gestire autonomamente la propria attività lavorativa, hanno riconosciuto l’autonomia del lavoro, come ha fatto il Tribunale di Torino nella sentenza 778 del 2018. In senso contrario si è di recente espresso il Tribunale di Palermo, che ha riconosciuto lo status di lavoratore subordinato ad un rider della piattaforma Glovo, principalmente a causa del “potere disciplinare” esercitato dall’algoritmo che ne gestisce il lavoro: secondo i giudizi l’autonomia lasciata ai riders sarebbe infatti solo fittizia, poiché l’algoritmo sceglie tra i lavoratori disponibili in base a criteri diversi dalla loro disponibilità, come ad esempio il loro rating nella piattaforma. Anche la Suprema Corte di Cassazione si è espressa sul tema e nella sentenza 1663 del 2020, in merito al ricorso portato avanti dai ridersi della piattaforma Foodora, ha esteso la disciplina delle tutele previste per il lavoro subordinato anche ai contratti coordinati e continuativi con cui gli stessi erano stati assunti, seppur non riconoscendone espressamente la qualificazione normativa.
Elementi comparativi
Anche in Cina, la questione relativa alla qualificazione dei fattorini come lavoratori dipendenti rimane aperta. Poiché i fattorini svolgono un lavoro differente a seconda delle diverse piattaforme, è necessario che il giudice valuti attentamente una serie di dettagli al fine di riconoscere la natura del rapporto di lavoro in questione. Secondo la Circolare del Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale sulla costituzione del rapporto di lavoro promulgata nel 2005, il tribunale deve considerare complessivamente (1) se i datori di lavoro e i dipendenti rispettano le leggi e i regolamenti; (2) se i vari schemi e direttive di lavoro forniti dai datori di lavoro in conformità con la legge sono applicabili ai dipendenti; (3) se i dipendenti sono soggetti alla supervisione dei datori di lavoro e se il lavoro è considerabile come etero-organizzato; (4) se il lavoro prestato dai dipendenti è parte integrante dell’attività dei datori di lavoro. Nel caso in cui il giudice verifichi la sussistenza di tutti i suddetti elementi sintomatici, i riders saranno qualificati come dipendenti della piattaforma.
Conclusioni
In generale, la tendenza a livello mondiale è quella di allargare sempre di più le tutele dei riders, al fine di qualificarli come dipendenti delle piattaforme, permettendo loro di beneficiare di tutti i diritti che questa qualifica comporta.
A questo proposito, è interessante menzionare – considerando la somiglianza delle condizioni – che il 16 marzo, Uber UK ha annunciato che di più di 70.000 autisti in Gran Bretagna verranno reinquadrati passando da “freelance” a dipendenti, e che di conseguenza riceveranno un salario minimo, ferie pagate e accesso a un piano pensionistico.
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