Le richieste di “visto per investitori” presentate online dall’Italia
#Italia
Il 14 dicembre 2017 è diventata finalmente operativa in Italia la nuova piattaforma online dedicata alla richiesta del “visto per investitori”. Questa innovativa tipologia di visto, di durata biennale, affianca i tradizionali visti d’ingresso per lavoratori autonomi e d’affari, rispetto ai quali può essere ottenuto in modo più semplice e garantisce un trattamento più favorevole.
Il programma si rivolge, in particolare, ai cittadini di Paesi non membri dell’Unione Europea o dello spazio Schengen che si impegnano a effettuare, in via alternativa:
1.un investimento stabile pari ad almeno due milioni di euro in titoli di Stato;
2.un investimento di almeno un milione di euro in quote o azioni di società di capitali costituite e operanti in Italia (500 mila euro nel caso si tratti di startup innovative);
3.una donazione di almeno un milione di euro a sostegno di un progetto filantropico in settori quali cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.
La procedura si svolge interamente online: sia l’invio della domanda, che le comunicazioni successive avvengono tramite il portale http://investorvisa.mise.gov.it/, disponibile anche in inglese. Essa è accelerata e centralizzata, perché il nulla-osta al rilascio del visto viene emanato da parte di un Comitato inter-istituzionale costituito ad hoc, entro 30 giorni dall’invio della domanda.
Nel dettaglio, la procedura si svolge secondo le fasi di seguito schematizzate.
1. Candidatura. L’investitore straniero presenta, sul portale online dedicato, una richiesta di nulla-osta al rilascio del visto per investitori. La candidatura viene valutata da un Comitato interistituzionale che, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, comunica entro 30 giorni al richiedente l’eventuale concessione del nulla osta al visto. Dopo l’emissione del nulla osta, il visto potrà essere ritirato entro sei mesi presso la rappresentanza diplomatica-consolare competente;ù
2. Effettuazione dell’investimento. L’investitore, una volta fatto ingresso in Italia, dovrà effettuare l’investimento o la donazione per cui è stato concesso il visto nonché i seguenti adempimenti:
a. Richiedere, entro 8 giorni dall’ingresso, il permesso di soggiorno biennale per investitori;
b. Fare l’upload sul sito dedicato di tutta la documentazione comprovante l’investimento o la donazione effettuata, entro 3 mesi dall’ingresso, a pena di revoca del permesso di soggiorno.
3. Rinnovo del permesso di soggiorno. Entro 60 giorni dalla scadenza, può essere presentata richiesta di nulla osta al rinnovo del permesso di soggiorno, a cui dev’essere allegata la documentazione comprovante il mantenimento dell’investimento o donazione per tutto il periodo di validità dell’investimento. Se queste condizioni sono rispettate, il permesso di soggiorno è rinnovato per un periodo di tre anni.
Per quanto riguarda i documenti necessari, si richiede il passaporto, con scadenza superiore di almeno tre mesi rispetto a quella del visto richiesto, la documentazione attestante la disponibilità dei fondi, la possibilità di trasferirli in Italia e la loro liceità, la descrizione delle caratteristiche e dell’identità del beneficiario dell’investimento o della donazione filantropica.
È degno di nota osservare che il titolare del “visto per investitori” può essere raggiunto dai familiari che rientrano tra quelli aventi diritto al ricongiungimento, ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico Immigrazione. Ad essi sarà rilasciato un “visto per motivi familiari” ai sensi dell’art. 30 del T.U.
Per ulteriori informazioni sul visto per investitori e sulle altre agevolazioni per gli investimenti stranieri in Italia, non esitate a contattarci all’indirizzo info@dandreapartners.com.
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