Lavoro Interinale:
Novità Introdotte in Cina
Maggio 2014
Con riferimento ai problemi emersi nel settore del lavoro interinale dopo la
promulgazione della Legge sui Contratti di Lavoro nel 2008, e dopo aver analizzato le
opinioni provenienti da diversi canali informativi, il Ministro delle Risorse Umane e
della Sicurezza Sociale (MOHRSS) ha recentemente pubblicato il “Regolamento
Transitorio sul lavoro interinale” (MOHRSS Order N. 22),entrato in vigore il primo
Marzo 2014 (d’ora in avanti qui denominato “Regolamento”).
Indubbiamente la nuova disciplina avra’ un significativo impatto sulle imprese,
specialmente con riguardo all’ambito delle Risorse Umane; in questo articolo
vorremmo soffermarci sui punti di maggior interesse per le aziende:
(A)Efficacia“Non Retroattiva”
L’articolo 29 disciplina espressamente il periodo transitorio, ma cio’ che interessa
maggiormente le imprese e’ l’efficacia retroattiva del Regolamento. Vale a dire, e’
possibile per le società rimuovere i lavoratori
interinali senza incorrere in alcuna sanzione prevista
da questo Regolamento, e se lo fanno dopo il Primo
Marzo 2014 sara’ possibile applicare la nuova
disciplina?
Poiche’ la nuova normativa, nel regolare diritti e
obbligazioni si basa sul principio della non –
retroattivita’ della Legge, e nell’ intento di
salvaguardare la stabilita’ del rapporto di lavoro,
qualunque rimozione e nuova assegnazione
avvenute prima del Primo Marzo 2014 non saranno
soggette al Regolamento.
(B)Proporzioni dei lavoratori interinali rispetto alla forza lavoro dell’impresa
Il Regolamento dispone che il numero di lavoratori interinali utilizzato dalle
Ne w s l e t t e r C I N A società non puo’ eccedere il 10% del numero totale di dipendenti, inclusi quelli con
regolare contratto e quelli ad interim. I rappresentanti legali di imprese straniere (ROs)
tuttavia, non rientrano nel computo per l’applicazione delle restrizioni sulle proporzioni
dei lavoratori interinali. Il precedente Progetto di Regolamento limitava solamente il
numero di lavoratori interinali impiegati in mansioni ausiliarie.
(C) Periodo di Adeguamento della Quota di Lavoratori Interinali
L’articolo 28 impone alle imprese di ridurre sotto la soglia del 10% il numero dei
lavoratori interinali entro il termine di due
anni, ed effettuare la procedura di
registrazione presso il locale Ufficio delle
Risorse Umane e della Sicurezza Sociale.
Al fine di adempiere a questa precisa e
chiara clausola relativa alla quota,
l’impresa dovrebbe ottemperare ai
seguenti parametri:
(1) Nei due anni di periodo transitorio,
esiste il rischio legale per le imprese di dover licenziare dei dipendenti per ovviare al
superamento del limite del 10% del personale interinale;
(2) Prima del 28 Dicembre 2012, le imprese non sono vincolate dalla previsione del
periodo transitorio di due anni, ed il contratto di lavoro gia’ stipulato resta valido ed
efficace per la durata in esso stabilita;
(3) Prima del raggiungimento dell’obiettivo della riduzione al di sotto del 10%,
l’impresa non potra’ assumere nuovi dipendenti se il numero dei lavoratori interinali
abbia superato la quota del 10%;
(4) L’impresa deve espletare la procedura di registrazione presso il locale Ufficio
delle Risorse Umane e della Sicurezza Sociale per pianificare la riduzione del
personale interinale in esubero.
(D) Utilizzo del Lavoro Interinale tra diverse Provincie
In base al Regolamento, se l’organizzazione che fornisce il lavoro invia dei
lavoratori ad un datore con sede in una diversa Provincia, l’assicurazione sociale
spettante al lavoratore deve essere garantita secondo le condizioni e le tariffe previste
per il luogo in cui ha sede l’impresa.
Con riguardo a colui sul quale grava il pagamento dell’assicurazione, se
l’organizzazione che assegna il lavoratore ha una filiale nella regione in cui e’ dislocato
il datore di lavoro, sara’ la sede locale a dover corrispondere il pagamento
dell’assicurazione per il lavoratore interinale:laddove non abbia alcuna sede nella
provincia, l’impresa ospite dovra’ accollarsi il pagamento dell’assicurazione in
sostituzione dell’azienda assegnante.(E) Conclusione del rapporto di lavoro
Il lavoratore ad interim puo’ rescindere il contratto di lavoro inviando una
comunicazione scritta all’azienda interinale 30 giorni prima della conclusione
concordata. È perlatro consigliabile inviare suddetta comunicazione anche alla società
presso cui il lavoratore è stato dislocato. Nel corso del periodo di prova, la medesima
comunicazione deve essere inviata con un anticipo di 3 giorni.
Il Regolamento dispone che l’impresa puo’ rimuovere il lavoratore interinale e
reinviarlo all’azienda assegnante per i seguenti motivi:
Cause di forza maggiore;
Licenziamento collettivo dovuto a difficolta’ finanziarie;
L’organizzazione ospitante si e’ dissolta o la sua attivita’ e’ cessata;
Scadenza del termine stabilito nel contratto.
Se il lavoratore interinale viene rimosso per le ragioni sopra esposte l’azienda
interinale e’ responsabile della riassegnazione dello stesso. L’azienda interinale
puo’ concludere il contratto del lavoratore solo nel caso in cui costui rifiuti l’offerta di
un nuovo impiego a condizioni uguali o migliori.
Conclusioni
Essendo la prima esaustiva disciplina Ministeriale sul lavoro interinale in Cina
ed avente efficacia sull’intero terriotorio del Paese, il Regolamento ha apportato
significativi cambiamenti alle norme esistenti e sicuramente guidera’ le società
straniere che si occupano di gestione del personale verso nuove sfide. Nonostante sia
stato concesso un periodo di adattamento di due anni, le società dovrebbero iniziare a
rivedere e riformare il loro sistema di gestione delle risorse umane passando dal
sistema dell’assunzione diretta alla fruizione del lavoro interinale. Per tale motivo è
assolutamente imprescindibile l’aiuto di professionisti legali, al fine di prevenire i
potenziali rischi legali derivanti dall’assunzione diretta di personale.