La nuova disciplina dei contratti a termine con il Decreto Dignità
#Italia
Il diritto del lavoro italiano ha sempre considerato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come la tipologia ordinaria e dominante di contratto di lavoro. I contratti a termine sono invece stati disincentivati e sottoposti a precisi limiti, seppur progressivamente attenuati nel corso degli ultimi anni. Ed invero, a partire dal 2012, si sono succedute riforme volte a favorire una maggiore “flessibilità” per i lavoratori e per le imprese e cercare di ovviare alla crescente disoccupazione.
Prima della cd. riforma Fornero del 2012 i contratti a tempo determinato potevano essere stipulati – oltre che per un periodo massimo di tempo indicato dalla legge – soltanto in presenza di particolari cause giustificative, tassativamente previste. Tale riforma ha invece consentito ai datori di lavoro di assumere dipendenti a tempo determinato, senza necessità di indicare una causale giustificativa e per lo svolgimento di qualsiasi tipologia di mansione, anche se limitatamente alla prima assunzione di un determinato lavoratore e per un termine non superiore a 12 mesi.
Il cd. Jobs Act del Governo Renzi ha poi eliminato in radice la necessità di indicare una causa giustificativa al ricorso del contratto a termine, non solo in caso di primo rapporto, facendo diventare il cd. contratto a tempo determinato “acausale” da eccezione a regola, fermo restando comunque un limite temporale massimo di 36 mesi.
Con il nuovo “Decreto Dignità”, convertito in legge lo scorso Agosto, vi è stato però un forte cambio di rotta ed un ritorno alla previgente disciplina limitatrice. Il nuovo disposto dell’art. 19 comma 1 del D.lgs. 81/2015 prevede infatti che la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato cd. “acausale” possa avvenire solo ed esclusivamente per un periodo di durata non superiore ai 12 mesi. La durata massima del contratto a tempo determinato si riduce a 24 mesi, contro i precedenti 36 mesi previsti dal Jobs Act.
Inoltre, si prevede che il contratto a tempo determinato potrà essere stipulato per una durata superiore ai 12 mesi solo in presenza delle seguenti causali:
Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività;
Ragioni sostitutive;
Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività ordinaria.
Si prevede, inoltre, che nel caso di stipulazione di un contratto superiore ai 12 mesi, in assenza di una delle causali giustificatrici menzionate, detto contratto si trasformerà in un contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi. Il contratto a termine, inoltre, potrà essere liberamente prorogato soltanto entro il periodo massimo di 12 mesi, mentre in caso contrario la proroga dovrà essere sostenuta da una delle cause giustificatrici già esaminate.
Il numero massimo delle proroghe passa da 5 a 4 nell’arco dei 24 mesi: pertanto, il contratto a tempo determinato si considererà a tempo indeterminato a partire dalla data di concorrenza della quinta proroga.
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