La “Fase 2” del contenimento dell’emergenza COVID-19 in Italia: il DPCM 26 Aprile 2020

Con l’approvazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020 (di seguito, “DPCM 26/4”), l’Italia si prepara ad entrare nella cd. “Fase Due” delle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19.

Il DPCM 26/4 si sostituisce al precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile u.s. e troverà applicazione dal 4 maggio fino al 17 maggio p.v., data in cui, sulla base di quanto riferito dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, le nuove misure saranno riviste in senso meno restrittivo con graduale e progressiva riapertura degli esercizi commerciali al dettaglio, delle attività di ristorazione, di musei, mostre e biblioteche.

Si seguito si riportano le principali misure del DPCM 26/4, particolarmente in relazione (1) alle limitazioni agli spostamenti personali; (2) allo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio; (3) allo svolgimento delle attività professionali; (4) allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali.

Per quanto riguarda (1) le limitazioni agli spostamenti personali, il nuovo Decreto chiarifica quanto segue (art. 1):

  • Gli spostamenti all’interno della stessa Regione sono consentiti purché siano motivati da (i) comprovate esigenze lavorative, o (ii) situazioni di necessità o per (iii) motivi di salute. Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
  • Gli spostamenti tra Regioni sono vietati salvo che per (i) esigenze lavorative, (ii) esigenze di assoluta urgenza, (iii) motivi di salute.
  • In ogni caso, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Per quanto riguarda (2) lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio, l’art. 1 prevede:

  • la sospensione di tutte le predette attività, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, indicate analiticamente nell’allegato 1 del DPCM 26/4, nonché le attività inerenti servizi alla persona indicate nell’allegato 2 (lavanderie, servizi di pompe funebri).
  • Che restino aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, purché sia in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Che siano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare.

In merito invece allo (3) svolgimento delle attività professionali, l’art. 1 raccomanda:

  • Che sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile (cd. Smart-working) per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.
  • Che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
  • Che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale.
  • Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

In merito invece allo (4) svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, l’art. 2 dispone:

  • la sospensione di tutte predette attività, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 al DPCM 16/4. In particolare, si segnala la possibilità di ripresa per le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare, di commercio all’ingrosso, nonché le attività delle strutture ricettive.
  • Le imprese che potranno riprendere le attività dovranno attenersi alle disposizioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali. A titolo esemplificativo, tali prescrizioni comprendono la misurazione della temperatura dei dipendenti all’ingresso presso i luoghi di lavoro, la pulizia e sanificazione giornaliera dei locali, la messa a disposizione di igienizzanti per le mani, l’imposizione della distanza interpersonale di almeno un metro o, laddove non fosse possibile, l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione.