Investimenti immobiliari in Italia da parte di cittadini stranieri

Investimenti immobiliari in Italia da parte di cittadini stranieri

Il mercato immobiliare italiano registra un momento di grande fermento, dovuto ai peculiari vantaggi ad esso connaturati, quali: l’elevato livello di redditività, le ottime possibilità di finanziamento, un basso profilo di rischio ed, infine, l’elevato grado di controllo personale che l’investitore può esercitare sulla gestione del progetto e sul capitale investito.

Ma quali sono i requisiti soggettivi per poter effettuare l’investimento?

Per rispondere a tale domanda, è necessario effettuare una distinzione:

• L’investitore (persona fisica o giuridica) avente cittadinanza di uno degli Stati membri dell’UE, o di uno dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), oppure apolide o rifugiato politico residente da più di tre anni, può acquistare immobili alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani;

• L’investitore straniero regolarmente soggiornante può acquistare immobili alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani;

• L’investitore straniero non regolarmente soggiornante può effettuare l’acquisto solo a determinate condizioni, di seguito approfondite.

Nel caso di persone fisiche e giuridiche straniere extracomunitarie non residenti risulta necessario verificare il rispetto della cd. “condizione di reciprocità”, a pena di nullità del contratto di compravendita. Tale condizione è rispettata, da parte di uno Stato terzo, quando nel territorio di quest’ultimo è consentito, ai cittadini italiani, di acquistare la proprietà o altri diritti reali su immobili e di esercitare tali diritti senza discriminazione rispetto ai cittadini di tale Stato.

Il controllo della sussistenza della condizione non è però necessario se l’Italia e lo Stato di cui l’investitore straniero ha la nazionalità abbiano concluso un trattato bilaterale in materia di promozione e protezione degli investimenti (“Bilateral Investment Treaties”).

Questo è il caso, ad esempio, della Repubblica Popolare Cinese (con la quale l’Italia ha sottoscritto il 28.01.1985 un Accordo relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti) nonché della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (con cui l’Italia ha concluso un Accordo per la promozione e protezione degli investimenti in data 28.11.1995). Ne consegue che un cittadino (o una persona giuridica, come ad es. una società) cinese o di Hong Kong possono direttamente acquistare la proprietà o altri diritti reali su beni immobili situati in Italia.

La persona fisica o giudica straniera, prima di stipulare il contratto di compravendita dinanzi ad un notaio, deve richiedere l’attribuzione del Codice Fiscale presso l’Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori informazioni su come effettuare investimenti immobiliari in Italia, non esitate a contattarci all’indirizzo info@dandreapartners.com