Imparare a conoscere la legge: Qual è il termine per l’azione?

Imparare a conoscere la legge: Qual è il termine per l'azione?

Provate a immaginare: un dato giorno avete prestato una certa somma di denaro ad un vostro amico per un periodo stabilito di due mesi. Allo scadere dei due mesi, il vostro amico non ve la restituisce né voi reclamate alcunché. Anni dopo, gliene chiedete la restituzione e lui ve la rifiuta. Bene, a tal punto procedete per vie legali, citandolo in giudizio. E la sua linea difensiva é che il tempo utile é trascorso e voi… perdete la causa. Altro non rimane che rivolgersi ancora ad un Tribunale di livello intermedio, con altissime probabilità di perdere ancora, anche in seconda istanza.


Sebbene possiate esserne contrariati, stando alla lettera della legge, la sentenza sarà giusta.


Molti non conoscono questo aspetto legato ai diritti ossia la loro prescrizione, che e` la loro estinzione per il decorso del tempo. Accade questo, infatti, tanto nei sistemi di common law quanto in quelli di civil law.


I termini sono i tempi assegnati dal legislatore per il valido esercizio dei propri diritti. Se il lasso di tempo stabilito ex lege (il cosidetto “termine”) è trascorso ed il titolare del diritto propone azione legale, è possibile che se la veda rigettata dalla Corte.


Ex art. 135 dei Principi Generali di Diritto Civile, il termine di prescrizione ordinario e` di due anni, eccetto che in tali casi, per i quali il termine di prescrizione e` di un anno:


1. Risarcimento di danni fisici alla persona;

2. Vendita di prodotti di scadente qualita` mancanti di un`adeguata informativa al cliente;

3. Ritardi o rifiuti nel pagamento di pigioni;

4. Perdita o deminutio della proprieta` nella disponibilita` di terzi.


Il termine verra` invece interrotto se viene promosso il giudizio o se una delle parti propone o accetta di adempiere la sua obbligazione. Dal momento dell`interruzione, i tempi del termine andranno computati nuovamente da zero.

Come avvalersi dell`interruzione di un termine?


1) Si puo` inviare alla controparte una pretesa scritta del proprio diritto e se tale documento viene firmato dalla controparte (o persino nel caso in cui la controparte non lo firmi), si disporra` di una valida prova della conoscenza della controparte della nostra pretesa e questo varra` a interrompere il decorso del termine;


2) Si puo` avanzare la propria pretesa verso la controparte anche attraverso un`email o un messaggio elettronico. Se tale email o tale messaggio elettronico vengono ricevuti (o potevano esserlo) dalla controparte, si avra` interruzione dei termini;


3) Se creditore e` un ente finanziario potra` prelevare l`intera somma prestata (con l`aggiunta degli interessi) direttamente dal conto bancario della controparte, secondo la normativa prevista e gli accordi intercorsi;


4) Se i recapiti della controparte sono ignoti, e` possibile pubblicare un annuncio, contenente la propria pretesa, sui media nazionali o locali del luogo in cui la controparte era domiciliata (salvo speciali dispozioni di legge o interpretazioni giurisprudenziali).


Inoltre, si puo` interrompere il decorso del tempo proponendo azione in giudizio avverso la controparte o avviando una procedura di mediazione presso un collegio o presso una qualsiasi altra struttura competente a risolvere tali dispute civili. O ancora facendone rapporto o depositando denuncia presso un organo di pubblica sicurezza, una procura del popolo o una corte, cosi` chiedendo tutela.


Per ulteriori chiarimenti sull`argomento, scrivere a info@dandreapartners.com