Il Tribunale Di Pechino Riconosce Tutela Autoriale Ad Un’Immagine Generata Con L’Ai
#Cina
L’impatto sempre più rapido dell’innovazione digitale ha evidenziato una serie di sfide per i sistemi legali esistenti, specialmente in contesti in cui le nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, stanno guadagnando terreno. Una delle tante criticità legali connesse all’avvento dell’AI è sicuramente quella legata alla tutela di immagini, opere e creazioni generate da tali sistemi. Questo tema ha, infatti, generato ampie discussioni in numerosi paesi, evidenziando la necessità di adeguare le leggi esistenti alle nuove problematiche poste dall’innovazione tecnologica.
Sul tema si ricorda la recente ordinanza del Tribunale del Distretto della Columbia negli Stati Uniti dello scorso 18 agosto 2023, la quale – confermando la decisione resa dal Copyright Review Board statunitense nel febbraio 2022 – ha negato tutela autoriale ad un’opera creata con un sistema di intelligenza artificiale. Nello specifico, la Corte ha statuito che affinché le opere dell’ingegno possano godere di tale protezione, è necessario che queste siano, almeno in parte, frutto dell’intelletto umano; negando, pertanto, che nel caso di specie vi fosse stato un concreto apporto intellettuale da parte del creatore.
In maniera diametralmente opposta, il Tribunale di Pechino, con una storica sentenza emessa lo scorso novembre 2023, ha riconosciuto la protezione del diritto d’autore ad un’immagine generata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, assegnando la paternità dell’opera al suo autore umano.
Nello specifico, il ricorrente dopo aver generato un’immagine tramite la piattaforma di intelligenza artificiale Stable Diffusion, procedeva a pubblicarla su un social network cinese. In seguito, tale immagine veniva ripubblicata da un secondo soggetto su una differente piattaforma, senza il consenso del suo autore. A seguito di ciò il creatore dell’immagine adiva la corta di Pechino per chiedere tutela, ritenendo che il suo diritto d’autore fosse stato violato.
Per risolvere la questione, il Tribunale di Pechino ha dovuto sciogliere tre diversi interrogativi; in particolare, (i) se l’immagine potesse essere considerata come un’opera d’arte, (ii) se il ricorrente potesse essere considerato autore dell’opera e, infine, (iii) se tramite la ricondivisione dell’immagine fosse stato effettivamente violato il diritto d’autore.
Per quel che concerne la prima questione, è bene menzionare che, ai sensi della legge cinese, un’opera per essere considerata meritevole di tutela autoriale deve presentare 4 requisiti, e cioè (i) appartenere al campo della letteratura, delle arti o della scienza, (ii) avere carattere originale, (iii) avere una determinata forma espressiva e, infine, (iv) costituire una creazione intellettuale, intendendosi come tale il frutto di un’attività compiuta dall’intelletto umano.
In prima battuta, la Corte chiarisce che l’immagine in oggetto, non presentando alcuna differenza con una fotografia, non solo possiede una forma espressiva, ma può anche essere considerata come appartenente al campo dell’arte.
Una volta chiarito ciò, la Corte passa all’analisi del concetto di creazione intellettuale, soffermandosi sul concreto apporto fornito dal ricorrente nella creazione dell’immagine. Nell’analizzare tale questione, la Corte evidenzia che, per creare l’immagine, il ricorrente ha dovuto scegliere tra una serie di criteri e suggerimenti forniti dalla piattaforma, oltre ad aver dovuto impostare numerosi e specifici parametri per arrivare a raggiungere il risultato finale, secondo quella che era la sua idea. Sulla base di tali considerazioni, la Corte giunge alla conclusione che la creazione dell’immagine è stata resa possibile grazie agli sforzi intellettuali posti in essere dal ricorrente, il quale ha dovuto fornire alla piattaforma AI tutti gli specifici input necessari a raggiungere il risultato desiderato.
Sulla base delle stesse motivazioni, la Corte riconosce anche il carattere originale dell’opera, aggiungendo che il suo autore – oltre ad aver inserito specifici parametri e criteri – ha successivamente anche lavorato sul perfezionamento del risultato finale. La Corte, pertanto, conclude la sua analisi asserendo che il risultato finale ottenuto tramite l’utilizzo della piattaforma Stable Diffusion va ben oltre dei semplici comandi meccanici privi di originalità e apporto umano.
Sulla base di quanto fin qui affermato, la Corte pechinese riconosce all’immagine in oggetto valore di opera protetta ai sensi della legge cinese sul copyright.
Per quel che concerne il secondo punto, e cioè se il ricorrente possa essere considerato autore dell’opera, la Corte respinge l’idea che le opere generate con l’ausilio di piattaforme AI possano essere attribuite agli sviluppatori del software. Questa decisione si basa sul concetto di apporto intellettuale nel processo creativo; secondo la Corte è l’utente che, attraverso l’utilizzo e la selezione del software, contribuisce in modo significativo alla creazione dell’opera. La Corte, pertanto, ha ritenuto che il diritto d’autore vada riconosciuto a colui che ha effettivamente investito tempo, creatività ed energia nel processo di realizzazione dell’opera, piuttosto che allo sviluppatore del software. Pertanto, il Tribunale di Pechino ha riconosciuto come autore dell’opera l’utente che ha utilizzato il software per creare l’immagine.
Seguendo questa linea di pensiero, la Corte scioglie anche l’ultimo quesito, stabilendo che la ripubblicazione dell’immagine stessa senza autorizzazione costituisce una chiara violazione del diritto d’autore del ricorrente.
Si tratta senza ombra di dubbio di una sentenza storica, che prende una posizione netta sullo spinoso dibattito relativo al rapporto tra intelligenza artificiale e diritto d’autore. Non sorprende che tale sentenza abbia avuto risonanza al di fuori dei confini nazionali cinesi. Ad oggi, il dibattito sul tema è tutt’altro che chiuso e sarà interessante capire quali saranno i possibili futuri sviluppi, in attesa che arrivi la prima regolamentazione normativa della materia.
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