Il prosieguo della “Fase 2” del contenimento dell’emergenza COVID-19 in Italia: il Decreto Legge N. 33/2020 e il DPCM 17 Maggio 2020
Con il Decreto Legge N. 33/2020 (di seguito, “DL 33/2020”) e con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020 (di seguito, “DPCM 17/5”), il Governo italiano ha fissato le nuove misure di contenimento dell’emergenza COVID-19, che allentano le restrizioni alla mobilità e consentono la graduale riapertura delle attività commerciali, professionali ed industriali, seppur nel rispetto di particolari misure precauzionali.
Nel presente articolo ci si focalizzerà, in particolare, sulle principali differenze rispetto alla precedente disciplina, assumendo dunque nuovamente a riferimento le limitazioni (1) agli spostamenti personali; (2) allo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio; (3) allo svolgimento delle attività professionali; (4) allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali.
Per quanto riguarda (1) le limitazioni agli spostamenti personali, il DL 33/2020 prevede che
Cessano di avere effetto tutte le misure limitative degli spostamenti all’interno della stessa Regione. Tali misure potranno però essere adottate o reiterate, limitatamente ad aree specifiche del territorio nazionale, nel caso in cui si assista ad un aggravamento significativo della situazione epidemiologica.
Gli spostamenti tra Regioni diverse nonché da e per l’estero fino al 2 giugno 2020 sono consentiti soltanto se giustificati da (i) comprovate esigenze lavorative, (ii) motivi di assoluta urgenza ovvero (iii) per motivi di salute. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali, nonché quelli da e verso l’estero, saranno consentiti ma residuerà la possibilità che il Presidente del Consiglio dei Ministri adotti provvedimenti restrittivi in relazione a particolari aree ed in proporzione al rischio epidemiologico che si presentasse in dette zone, nonché, in riferimento agli spostamenti da e per l’estero, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali;
In ogni caso, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ed è vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono sono inoltre tenute a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata. –
Per quanto riguarda (2) lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio, il DPCM 17/5 prevede una generale possibilità di riapertura, a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Anche le attività dei servizi di ristorazione (inclusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e dei servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. Tutte le predette attività devono comunque svolgersi nel rispetto di quanto stabilito, per ciascun settore, dai protocolli o linee guida definiti a livello nazionale e regionale.
In merito invece allo (3) svolgimento delle attività professionali, il DPCM 17/5 continua a prevedere:
Che sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile (cd. Smart-working) per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
Che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
Che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
Che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
In merito invece allo (4) svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, il DPCM 17/5 dispone che ciò sia consentito alla condizione che siano rispettati i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Queste disposizioni sono ancora in evoluzione e noi di D’Andrea & Partners Legal Counsel vi terremo costantemente aggiornati, per ulteriori informazioni non esitare a contattarci all’indirizzo info@dandreapartners.com
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