Il primo tribunale finanziario cinese sarà istituito a Shanghai

Il primo tribunale finanziario cinese sarà istituito a Shanghai

A Pechino, dal 25 al 27 aprile scorso, si è tenuta la seconda sessione del XIII Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo. Durante la sessione è stata approvata l’istituzione di un tribunale finanziario a Shanghai, che sarà il primo organo specializzato competente a dirimere le controversie di natura finanziaria in Cina.


Perché Shanghai è stata scelta come sede del primo tribunale specializzato in materia finanziaria?


La ragione principale si può rinvenire nella carenza di giudici specializzati a fronte del grandissimo numero di controversie in materia finanziaria, che a Shanghai è in continuo aumento, nonché nella natura fortemente specializzata di tali contenziosi.


Negli ultimi cinque anni, a Shanghai sono stati definiti in primo grado 478,000 casi, con una crescita annuale pari al 358.3%. Sempre a Shanghai, però, vi sono attualmente poco più di 200 giudici specializzati in questioni finanziarie e commerciali, con la conseguenza che ciascuno di essi ha un carico di lavoro annuale pari a 300 casi.


Per quali controversie ha giurisdizione il tribunale specializzato in materia finanziaria?


In base alla versione preliminare della Decisione di istituzione di un tribunale specializzato in materia di impresa a Shanghai, il tribunale specializzato avrà giurisdizione sulle controversie finanziarie e commerciali, nonché sulle controversie amministrative concernenti transazioni finanziarie che sarebbero devolute al Tribunale Popolare di grado intermedio.


L’ambito della competenza giurisdizionale è determinato dalla Corte Suprema del Popolo e comprende le seguenti quattro categorie:


  1. Giudizio di primo e secondo grado, nonché processo di revisione, su controversie di natura finanziaria, su prestiti finanziari, lettere di credito, valori mobiliari, futures, assicurazioni, leasing finanziari, pegni e controversie finanziarie devolute alla giurisdizione di qualsiasi Tribunale del Popolo di grado intermedio;

  2. Giudizio di primo e secondo grado, nonché processo di revisione su controversie amministrative in materia finanziaria, nel caso in cui l’autorità garante in materia finanziaria sia convenuta in giudizio e la controversia rientri nella giurisdizione di qualsiasi tribunale del popolo di grado intermedio.

  3. Controversie di natura finanziaria, commerciale e amministrativa di carattere innovativo e complesso, comunque correlate a transazioni finanziarie, limitatamente alle controversie che rientrino in primo grado entro la competenza giurisdizionale di Shanghai;

  4. Controversie civili e amministrative in prima istanza, che hanno Shanghai Stock Exchange, China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch, Shanghai Futures Exchange, ecc. come convenuto/i, o che comunque siano insorte come conseguenza dell’esecuzione delle obbligazioni da parte di terze parti e che rientrino nella giurisdizione della Corte Popolare di Grado Intermedio di Shanghai, come stabilito dalle rilevanti interpretazioni giurisprudenziali della Suprema Corte del Popolo.


Qual è l’importanza di costituire un tribunale specializzato in materia finanziaria?


Istituire un tribunale specializzato in materia finanziaria permette di centralizzare la competenza giurisdizionale sulle controversie finanziarie, di migliorare l’organizzazione del sistema giudiziale, migliorare ulteriormente gli standard qualitativi dei processi finanziari e rafforzare le garanzie processuali in ambito finanziario.


Resta da vedere se saranno devolute al tribunale specializzato di Shanghai anche le controversie finanziarie, commerciali ed amministrative in materia di transazioni finanziarie che abbiano portata interregionale, nonché le controversie penali relative a dette transazioni. DP Group vi terrà costantemente aggiornati sull’istituzione del tribunale specializzato in materia finanziaria.


Per ulteriori informazioni sul primo tribunale finanziario, potete contattarci scrivendo a info@dandreapartners.com.