Il Nuovo Contratto Tipico Nel Codice Civile PRC: Contratto Di Factoring

L’integrazione del contratto di factoring nel Codice Civile della RPC di recente promulgazione può essere considerata una pietra miliare nel settore del factoring. Sebbene il contratto di factoring sia una sorta di scorciatoia rispetto al contratto di vendita, mutuo, locazione e altri contratti tipici comuni, il Codice Civile della RPC non solo stabilisce i principi di base per la risoluzione di problemi legali e controversie per il factoring, ma rappresenta anche grande segnale della Cina per risolvere le difficoltà di finanziamento delle imprese a livello legale.

Il contratto di factoring è stato definito nell’International Factoring Convention 1998 e nelle disposizioni regolamentari emanate dalla State Banking Regulatory Commission. Tuttavia, l’articolo 761 del Codice Civile della PRC definisce il contratto di factoring chiaramente per la prima volta a livello legislativo, ovvero “Un contratto di factoring si riferisce a un contratto per cui il creditore verso cede i propri crediti esistenti o futuri a un factor, che fornisce servizi quali facilitazione finanziaria, gestione o riscossione di crediti e garanzie per il pagamento da parte dei debitori”.

Secondo la definizione del codice civile della RPC, l’essenza del contratto di factoring può essere intesa come la seguente formula:

Contratto di factoring = 1 elemento fisso (cessione dei diritti del creditore) + 1/N elemento/i casuale (uno o uno qualsiasi degli elementi: supporto finanziario / gestione dei diritti del creditore / recupero crediti / garanzia di pagamento)

Di seguito applichiamo questa formula ad un semplice caso per esporre brevemente cos’è il factoring::

La società A, commerciante di automobili, conclude un accordo con la societa’ B distributore di automobili. La società A fornirà 50 milioni di auto nuove a B. Tuttavia, la società B richiede di pagare l’intero importo entro 6 mesi dalla firma del contratto. Al fine di eseguire il contratto di vendita senza intoppi e tutelare i propri interessi nella massima misura, la società A firma un accordo di cessione di crediti a una società di factoring C. La società C paga l’importo in anticipo alla società A e la società A trasferisce i diritti del creditore alla società C. Qualora , dopo sei mesi la società B non pagasse il proprio debito, la società C sarebbe titolare del credito nei confronti di B. In questo modo, la società C diventa il facotr di questa transazione automatica, fornendo garanzia finanziaria per la transazione tra la società A e B.

Il caso di cui sopra è semplice e prevede la cessione del credito più recupero crediti. In realtà il contratto di factoring può essere inteso come un contratto misto composto da cessione dei diritti del creditore e finanziamento e/o gestione dei diritti del creditore e/o recupero crediti e/o garanzia di pagamento. Pertanto, al contratto di factoring si possono applicare le norme dei contratti tipici quali il contratto di finanziamento, mandato o garanzia, quindi il punto cardine di un contratto di factoring è standardizzare la cessione dei diritti del creditore. Inoltre, le seguenti disposizioni stabiliscono anche il contenuto e la forma del contratto di factoring, le conseguenze legali dei diritti fittizi del creditore o del background commerciale, il factoring pro-soluto e la gestione del trasferimento di più privilegi.

Ci sono ancora alcune imperfezioni o disposizioni vaghe nella disciplina del contratto tipico recentemente incorporato nel Codice Civile della RPC e dovra’ essere ulteriormente migliorato con future riforme. Tuttavia, è di grande importanza integrare i contratti di factoring nella sezione contrattuale del Codice Civile della RPC, poiché può attrarre più istituzioni finanziarie e fondi per partecipare alle attività di factoring, espandere i canali di finanziamento per le piccole e medie imprese e risolvere il problema dei canali di finanziamento unici per le imprese. Aiuta a cambiare la struttura di finanziamento a lungo termine delle imprese che si affidano a prestiti bancari, risolve le difficoltà di finanziamento delle piccole imprese e fornisce una base chiara e sufficiente per gli organi giudiziari e le istituzioni arbitrali per trattare con controversie in questo campo. Se hai domande o desideri richiedere la nostra consulenza professionale in questo campo, invia un’e-mail a info@dandreapartners.com per contattarci.