“Il Co-Lending” – una nuova tendenza nel mercato finanziario
Introduzione
Negli ultimi anni, i prestiti erogati da società private fintech, più comunemente note come società finanziarie non bancarie (Non-Banking Financial Companies, di seguito “NBFC”), sono in aumento. In India, le NBFC operano nel settore dei prestiti a enti/individui e imprese sin dal 1960. Recentemente le NBFC hanno rappresentato un’ancora di salvezza per le piccole imprese in fase di avviamento e per le micro, piccole e medie imprese (“PMI”). Le PMI e le start-up, che rappresentano oltre il 70% dell’occupazione globale e il 50% del PIL, sono parte integrante del sistema economico indiano. Tuttavia, a causa dell’impatto del Covid-19, le PMI e le imprese in fase di avviamento sono state duramente colpite soprattutto dalla mancanza di finanziamenti e dal rallentamento globale.
Alla luce di quanto sopra, il governo indiano, attraverso la Reserve Bank of India (RBI), ha rivisto e ribattezzato le sue precedenti linee guida del 2018 emanando una nuova linea guida sul “Co-Lending by Banks and NBFCs to Priority Sector” con la circolare FIDD. CO. Plan. BC.No.8/04.09.01/2020-21 del 05/11/2020, che sostituisce la precedente circolare sulla co-prestito del 2018.
I Punti Chiave delle Linee Guida
Il co-prestito (“co-lending”) è un finanziamento congiunto da parte di una banca e di una NBFC con condivisione del rischio e della ricompensa. Nella modifica delle sue linee guida, la RBI ha posto maggiore attenzione all’afflusso di credito ai settori economici non coperti e scarsamente serviti (più specificamente il “settore prioritario”). L’obiettivo delle linee guida è quello di rendere disponibili i fondi al beneficiario ad un costo accessibile, considerando il minor costo dei fondi delle banche e la maggiore portata delle NBFC.
Con questo nuovo modello, chiamato “Co-lending Model” (in seguito “CLM”), le banche sono autorizzate a concedere prestiti congiunti a tutte le NBFC registrate (comprese le società di edilizia pubblica e social housing) sulla base di un accordo preliminare. Questa politica è stata formulata in linea con le linee guida della RBI.
Secondo le linee guida, le banche possono concedere prestiti congiunti a tutte le NBFC registrate sulla base di un accordo preliminare. Di norma, le banche possono stipulare un accordo quadro con le NBFC idonee, contenente i dettagli relativi ai termini e alle condizioni dell’accordo, ai criteri di selezione degli istituti partner, alle linee di prodotto specifiche e alle aree di operatività, alle disposizioni relative alla separazione delle responsabilità, all’interfaccia con i clienti, alle questioni di protezione, ecc. L’accordo quadro può prevedere che le banche accettino obbligatoriamente la quota dei singoli prestiti originati dalle NBFC nei libri contabili della banca, secondo i termini dell’accordo, oppure che mantengano la discrezionalità di rifiutare alcuni prestiti dopo la due diligence della banca prima dell’inserimento nei libri contabili.
Appare evidente che la CLM dipendeva principalmente dalle NBFC per reperire mutuatari affidabili per la banca. La RBI ha anche chiarito che le NBFC sono tenute ad avere sempre una quota minima del 20% dei singoli prestiti nei loro libri contabili e che l’80% del prestito deve essere destinato alla banca. Anche la sottoscrizione, la garanzia e il ritorno del rischio devono essere effettuati nello stesso rapporto 80%-20% tra la banca e la NBFC. È importante notare che il tasso di interesse sarà frutto di una combinazione del costo medio del capitale più le rispettive commissioni, che di solito si colloca tra il tasso di interesse applicato individualmente dalla banca e dalla NBFC. In definitiva, i ruoli e le responsabilità della banca e dell’NBFC devono essere definiti in un contratto di co-prestito. In generale, l’NBFC è responsabile del reperimento dei
clienti e della rapidità delle pratiche burocratiche, mentre le banche devono apportare fondi più economici e affidabilità.
Un altro aspetto importante della linea guida è che, ai sensi del CLM, la banca e l’NBFC devono ottenere l’approvazione preventiva del consiglio di amministrazione che definisce un quadro dei ruoli e delle responsabilità della banca e dell’NBFC prima di stipulare qualsiasi accordo. Il quadro deve essere conforme alla circolare della RBI che specifica i dettagli da inserire nell’accordo. L’approvazione del consiglio di amministrazione costituirà la base di qualsiasi accordo quadro da stipulare tra le banche e le NBFC.
Un altro punto della circolare richiede che tutte le transazioni con i singoli mutuatari (compresi gli esborsi e i rimborsi) nell’ambito del CLM vengano effettuate attraverso un conto vincolato gestito sia dalle banche che dalle NBFC. L’accordo di deposito definirà anche l’accordo dettagliato tra le parti in relazione alla gestione e al mantenimento di tali conti.
La circolare prevede ruoli e responsabilità sia per le NBFC che per le banche: le NBFC saranno l’unico punto di riferimento con i singoli mutuatari e la responsabilità del servizio e della riscossione dei pagamenti sarà affidata alle NBFC. Le banche, a loro volta, nomineranno le NBFC come agenti di servizio, responsabili della riscossione delle somme dai mutuatari e del deposito delle stesse sul conto vincolato entro la data di scadenza prevista.
Conclusione
Il co-prestito ha compiuto un lungo percorso, riconosciuto dalla RBI attraverso l’implementazione di una linea guida adeguata e la definizione di una procedura per il CLM. Questo nuovo sistema è destinato a rimanere, poiché non solo favorirà le imprese in fase di avviamento e le PMI, ma contribuirà anche a mantenere stabile l’economia del Paese. La doppia partnership tra banche e NBFC, in cui le NBFC possono raggiungere i piccoli mutuatari e i
luoghi più remoti grazie anche all’utilizzo delle nuove tecnologie e le banche che hanno la capacità di credito, aprirà la strada a molte nuove imprese. Una serie di start-up e di banche hanno iniziato a collaborare tra loro per erogare prestiti in segmenti di nicchia dell’economia e nei prossimi tempi assisteremo a un aumento dell’innovazione tecnologica dei prodotti e dei prestiti.
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