I legali italiani dovrebbero ora emettere un progetto di bilancio scritto
#Italia
Con la recente legge sulla concorrenza ed il mercato (L. 189/2017)è stata introdotta un’importante novità che riguarda l’esercizio della professione forense.
Si tratta del nuovo obbligo, gravante sugli avvocati, di comunicare ai clienti un preventivo di massima, che comprenda la prevedibile misura del costo della prestazione e che distingua tra oneri, spese (anche forfetarie) e compenso professionale.
Il preventivo scritto è dunque sempre obbligatorio, anche in mancanza di una specifica richiesta da parte del cliente, e deve essere formulato già all’atto del conferimento dell’incarico ed a prescindere dal raggiungimento di accordi verbali tra le parti.
La pattuizione dei compensi è libera: è quindi ammissibile ad es. la pattuizione a tempo o in misura forfetaria, attraverso una convenzione avente ad oggetto uno o più affari; può essere stabilita per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività; può essere stabilita a percentuale sul valore dell’affare.
Restano dunque da approfondire le conseguenze del mancato rispetto del nuovo obbligo.
Per quanto riguarda le sanzioni per l’avvocato inadempiente, può osservarsi che l’introduzione dell’obbligo non è stata accompagnata dalla previsione di sanzioni specifiche per il caso di mancata formulazione del preventivo. Ne consegue che, ad oggi, laddove un avvocato ometta di redigere il preventivo dettagliato dei costi, questi rischia solo di essere assoggettato alle sanzioni previste dal codice deontologico, che nel caso di specie si risolvono nel semplice “avvertimento”. Tuttavia, se il cliente ha fatto espressa richiesta di preventivo e l’avvocato si rifiuti di presentarlo, andrebbe incontro alla più grave sanzione della “censura”.
Dal punto di vista del cliente, invece, come sarà determinato il compenso in assenza di un preventivo scritto? È probabile che in tale caso possano sorgere, al momento del pagamento della parcella, contestazioni da parte del cliente in ordine alla misura dei compensi ed al difetto di forma scritta.
Ebbene, nel caso in cui sia omessa la redazione di un preventivo scritto troveranno semplicemente applicazione i parametri di cui al D.M. 55/2014, per espresso disposto dell’art. 1 di tale decreto.
Tali parametri individuano, per ogni fase processuale, un valore medio di liquidazione che può essere aumentato o diminuito in in misura percentuale a seconda delle circostanze concrete (ad es. in base alla natura, complessità e gravità del caso) e del giudice competente.
Quindi, dal punto di vista civilistico, la mancata redazione del preventivo non incide sul diritto dell’avvocato ad essere comunque retribuito per la prestazione professionale svolta in favore del cliente.
Per chiarimenti od ulteriori informazioni, non esitate a contattarci all’indirizzo info@dandreapartners.com
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