EXPORT AGROALIMENTARE IN CINA: REQUISITI E ADEMPIMENTI ALLA LUCE DEI NUOVI DECRETI DOGANALI 248/249

Con notifica al WTO del 16 novembre 2020 la Repubblica Popolare Cinese ha annunciato l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2022, dei Decreti 248 e 249 dell’Amministrazione Generale delle Dogane Cinesi (GACC) (di seguito, i “Decreti”) che introducono nuovi Principi e requisiti in materia di prodotti alimentari importati da Paesi stranieri, e impongono particolari adempimenti amministrativi a carico di tutti i Produttori esteri di prodotti alimentari esportati sul territorio della Repubblica Popolare Cinese.

In particolare, gli obblighi principali previsti da tali Decreti sono (i) l’obbligatoria registrazione/approvazione dei produttori esteri di prodotti alimentari presso il GACC; (ii) nuovi requisiti circa l’imballaggio e l’etichettatura degli alimenti importati.

Il fondamento giuridico di tali Decreti è l’art. 96 della Legge sulla sicurezza alimentare della R.P.C., che prevede i produttori esteri di prodotti alimentari debbano essere registrati presso il dipartimento amministrativo competente per le pratiche di importazione/esportazione (ossia, GACC).

In questo articolo, si approfondiranno (i) l’ambito di applicazione della normativa in oggetto nonché (ii) gli adempimenti necessari ad ottemperare alla nuova normativa, a seconda delle categorie di prodotti alimentari; e i (iii) nuovi requisiti circa l’imballaggio e l’etichettatura dei prodotti importati.

(i) Circa l’ambito di applicazione

In primo luogo, si sottolinea che i Decreti trovano applicazione nei confronti dei (i) produttori, (ii) trasformatori e (iii) strutture di stoccaggio esteri di prodotti alimentari (finiti) esportati nella Repubblica Popolare Cinese.

Per espressa previsione normativa, rimangono esclusi dall’ambito (soggettivo) di applicazione dei Decreti (i) i produttori di additivi alimentari e di prodotti semplicemente connessi all’alimentazione (es. confezioni, materiali da imballaggio); (ii) gli intermediari commerciali o magazzini che effettuano esclusivamente attività di deposito in condizioni idrometriche (temperatura/umidità) non controllate; (iii) i siti produttivi intermedi di filiera (a meno che non esportino prodotto semilavorato nella RPC).

(ii) Circa gli adempimenti di registrazione per tipologie di prodotto

A seconda della particolare tipologia di prodotto alimentare, con particolare riferimento al livello di rischio alimentare, i Decreti prevedono procedure differenziate per la registrazione, ed in specie (i) la procedura di registrazione per il tramite dell’autorità competente del Paese esportatore (di seguito, procedura “A”); (ii) la procedura di registrazione autonoma (di seguito, procedura “B”).

All’esito della procedura di registrazione, sarà ottenuto un apposito codice identificativo che dovrà essere riportato su ciascun imballaggio interno ed esterno del prodotto alimentare (v. infra).

Al fine di verificare la procedura di registrazione applicabile, è possibile effettuare una ricerca per codice HS direttamente sul portale online ufficiale https://cifer.singlewindow.cn, previa registrazione.

 

A. La procedura di registrazione per il tramite dell’autorità del Paese esportatore

Per i prodotti per cui si applica la procedura di registrazione tramite l’Autorità competente del Paese esportatore (es. uova e ovoprodotti, grassi animali e vegetali, paste ripiene, cereali commestibili, prodotti industriali di cereali in polvere e malto, ortaggi freschi e disidratati, fagioli secchi, condimenti, noci e semi, frutta secca, chicchi di caffè e fave di cacao non tostati) la registrazione dovrà effettuarsi con l’intermediazione di detta autorità.

Per l’Italia, l’autorità competente è il Ministero della Salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione che raccoglie le richieste e la documentazione presentata dalle imprese produttrici alle autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

L’autorità nazionale provvederà dunque alla trasmissione alla competente autorità cinese (GACC).

B. La procedura di registrazione autonoma

Per la maggior parte dei produttori di prodotti alimentari confezionati (es. vino, caffè tostato/macinato, pasta, biscotti) si applica la «Procedura di registrazione autonoma»

In base a tale procedura, le imprese produttrici dovranno provvedere direttamente (o tramite agente incaricato) a registrare ciascuno dei propri stabilimenti che esportano prodotti alimentari nella R.P.C. in un apposito portale Online messo a disposizione dalle Autorità cinesi: https://cifer.singlewindow.cn  «China Import Food Enterprises Registration»

La procedura di registrazione autonoma è semplificata e, basata essenzialmente su autocertificazioni e upload online di documenti comprovanti lo status dell’azienda che richiede la registrazione.

Si segnala che ciascuno stabilimento (sito produttivo) dovrà munirsi di un account di registrazione che consentirà di ottenere un numero di registrazione per ciascuna categoria di prodotto esportata. Pertanto, uno stabilimento che esporta più categorie di prodotto potrà avere più numeri di registrazione; inoltre, ogni stabilimento dovrà avere un account e se un operatore possiede più siti produttivi sono necessari altrettanti account di registrazione.

 

(iii) Circa i nuovi requisiti per l’imballaggio e l’etichettatura dei prodotti importati.

 

In aggiunta ai requisiti già previsti dagli standard obbligatori cinesi applicabili (es. GB 7718 – General Labeling Requirements), il Decreto 249 GACC prevede che il produttore deve apporre il codice identificativo (ottenuto all’esito della procedura di registrazione di cui sopra) su ciascun imballaggio interno ed esterno del prodotto alimentare. In particolare, il numero dovrà anche essere riportato sulla cd. unità minima di vendita.

Non sarà possibile importare, nella Repubblica Popolare Cinese, i prodotti alimentari che abbiano data di produzione successiva al 1° gennaio 2022 e che non riportino il predetto numero di registrazione. Ad ogni modo, previo completamento della registrazione, si ritiene possibile applicare etichette adesive sui prodotti che ne fossero sprovvisti, una volta ottenuto il numero di registrazione, al fine di consentire lo sdoganamento e commercializzazione.

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In definitiva, si sottolinea l’importanza che tutti i produttori di prodotti alimentari esportati in Cina provvedano a completare la procedura di registrazione presso il GACC al fine di continuare ad esportare i propri prodotti in Cina dopo il 1° gennaio 2022 evitando ritardi e problematiche nello sdoganamento.