EXPORT AGROALIMENTARE IN CINA: REQUISITI E ADEMPIMENTI ALLA LUCE DEI NUOVI DECRETI DOGANALI 248/249

Con notifica al WTO del 16 novembre 2020 la Repubblica Popolare Cinese ha annunciato l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2022, dei Decreti 248 e 249 dell’Amministrazione Generale delle Dogane Cinesi (GACC) (di seguito, i “Decreti”) che introducono nuovi Principi e requisiti in materia di prodotti alimentari importati da Paesi stranieri, e impongono particolari adempimenti amministrativi a carico dei (i) produttori, (ii) trasformatori e (iii) magazzini esteri di prodotti alimentari (finiti) esportati nella Repubblica Popolare Cinese.
Rimangono esclusi dall’ambito (soggettivo) di applicazione dei Decreti (i) i produttori di additivi alimentari e di prodotti semplicemente connessi all’alimentazione (es. confezioni, materiali da imballaggio); (ii) gli intermediari commerciali o magazzini che effettuano esclusivamente attività di deposito in condizioni idrometriche (temperatura/umidità) non controllate; (iii) i siti produttivi intermedi di filiera (a meno che non esportino prodotto semilavorato nella RPC).
A seconda della particolare tipologia di prodotto alimentare, con particolare riferimento al livello di rischio alimentare, i Decreti prevedono procedure differenziate per la registrazione.
Al fine di verificare la procedura di registrazione applicabile, è possibile effettuare una ricerca per codice HS direttamente sul portale online ufficiale https://cifer.singlewindow.cn, previa registrazione.
A. La procedura di registrazione per il tramite dell’autorità del Paese esportatore
Per i prodotti per cui si applica la procedura di registrazione tramite l’Autorità competente del Paese esportatore (es. uova e ovoprodotti, oli e grassi animali e vegetali, paste ripiene, cereali commestibili, prodotti industriali di cereali in polvere e malto, ortaggi freschi e disidratati, fagioli secchi, condimenti, noci e semi, frutta secca, chicchi di caffè e fave di cacao non tostati) la registrazione dovrà effettuarsi con l’intermediazione di detta autorità. Per l’Italia, l’autorità competente è il Ministero della Salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione che raccoglie le richieste e la documentazione presentata dalle imprese produttrici alle autorità sanitarie locali territorialmente competenti. L’autorità nazionale provvederà dunque alla trasmissione alla competente autorità cinese (GACC).
B. La procedura di registrazione autonoma
Per la maggior parte dei produttori di prodotti alimentari confezionati (es. vino, caffè tostato/macinato, pasta, biscotti) si applica la «Procedura di registrazione autonoma». In base a tale procedura, le imprese produttrici dovranno provvedere direttamente (o tramite agente incaricato) a registrare ciascuno dei propri stabilimenti che esportano prodotti alimentari nella R.P.C. in un apposito portale Online messo a disposizione dalle Autorità cinesi: https://cifer.singlewindow.cn «China Import Food Enterprises Registration».

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I Decreti 248 e 249 prevedono inoltre nuovi requisiti per l’imballaggio ed etichettatura dei prodotti importati. In particolare, si prevede che il produttore debba apporre il codice identificativo (ottenuto all’esito della procedura di registrazione di cui sopra) su ciascun imballaggio interno ed esterno del prodotto alimentare. Inoltre, il numero dovrà anche essere riportato sulla cd. unità minima di vendita. Non sarà possibile importare, nella Repubblica Popolare Cinese, i prodotti alimentari che abbiano data di produzione successiva al 1° gennaio 2022 e che non riportino il predetto numero di registrazione.

 


Questo articolo è stato pubblicato sul magazine Cina in Italia in data 1 Marzo, 2022.