Uno dei peggiori cavilli per i professionisti di tutto il mondo è il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). La situazione diventa più complicata quando la società espande il mercato e inizia a fornire servizi ai clienti d’oltremare.
Secondo la regola di base, l’IVA deve essere addebitata nel Paese in cui servizi o beni vengono acquistati. Tuttavia, se un consumatore e un fornitore di servizi si trovano in Paesi diversi, le diverse normative fiscali potrebbero prevedere regole discordi. Nel caso in cui tali servizi non siano esenti ai fini IVA in un Paese, è altamente rischioso per il consumatore sopportare il doppio pagamento dell’IVA.
La situazione descritta è effettivamente rilevante per i contratti Cina-Russia dove i seguenti servizi vengono prestati dalla Russia alla Cina:
- Servizi di consulenza;
- Servizi di contabilità;
- Servizi di design di prodotti e pubblicità;
- Servizi di sviluppo software;
- Servizi di marketing;
- Servizi legali;
- Servizi di logistica.
In altre parole, ad esempio, una società cinese che richiede servizi di consulenza legale ad uno studio legale interamente basato in Russia dovrebbe pagare l’IVA russa inclusa nel prezzo e farsi carico anche dell’IVA cinese, da pagare direttamente direttamente alle autorità fiscali.
Nel caso in cui la società sia nuova nel mercato di esportazione di servizi potrebbe non essere a conoscenza di tale situazione e, a causa della mancanza di attenzione alle normative fiscali straniere, fornire servizi a clienti stranieri in assenza della esplicita ripartizione dell’onere dell’IVA. E’ utile chiarire che, nella maggior parte dei Paesi, l’IVA per i servizi importati deve essere pagata dal consumatore. Rifacendoci al nostro esempio, la società cinese e’ responsabile del pagamento dell’IVA per i servizi di consulenza legale forniti dallo studio legale russo.
L’IVA cinese verrebbe detratta durante il pagamento da una società cinese se il contratto non prevede esplicitamente il prezzo netto. Inoltre, la situazione rimane controversa laddove il contratto non menzioni che il prezzo deve essere assunto come netto, ai sensi della normativa fiscale di entrambi i Paesi.
In pratica sarà difficile per il fornitore di servizi affermare con successo in sede di giudizio che non era a conoscenza del regolamento fiscale di un altro Paese. Allo stesso tempo, qualora l’importo del contratto non sia elevato, la sanzione potrebbe essere più onerosa della perdita dell’IVA all’estero. Pertanto, è sempre meglio specificare chiaramente nel contratto cosa si intende per prezzo netto e chi deve sostenere l’onere fiscale IVA.
Va ricordato che la descrizione dei servizi all’interno del contratto e’ la principale fonte di informazioni a disposizione delle autorità fiscali per poterne indentificare la natura ai fini del pagamento dell’IVA. Pertanto, è sempre meglio esaminare la normativa fiscale e il modo in cui disciplina i servizi in questione e il relativo pagamento delle tasse prima di concludere un contratto. Nel caso in cui aveste bisogno di chiarimenti in materia di doppia imposizione fiscale, inviateci un’email a info@dandreapartners.com per ricevere assistenza da uno dei nostri professionisti.