Cina indurisce i requisiti per le estensioni dei visti di tipo L e M
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Come noto, le due categorie L e M – perpropositi, rispettivamente, di Turismo e Viaggio d’Affari – di Visti cinesi, sono elencate sin dal 2013 nella Lista delle Categorie per i Visti della Repubblica Popolare Cinese.
Mentre, in origine, era diffusa la pratica di richiedere ed ottenere agevolmente estensioni per tali visti, il 2016 apre all’insegna diuna politica di rigidità: per i visti L, ottenere l’estensione sarà possibile (e solo per un massimo di 10-30 giorni) solo dopo aver prodotto un piano dettagliato di viaggio; per i visti M, invece, la breve (sempre di 10-30giorni) estensione sarà concessa solo laddove il richiedente sia in possesso della lettera d’invito originale (emessa dal Bureau per gli Affari Commerciali o da quello per gli Affari Esteri) e di una seconda richiesta (per l’estensione) di una società locale (meglio se di consistente importanza economica).
Per le permanenze di lungo termine, dunque, la migliore (se non l’unica) scelta restaquella di richiedere un visto di lavoro.
Il 13 giugno 2024 sono state promulgate dall’Ufficio Municipale di Giustizia di Shanghai le Misure per la Promozione dell’Arbitrato Ad Hoc a Shanghai per le Questioni Transfrontaliere in Ambito Commerciale e Marittimo (sperimentali), entrate in vigore il 1 agosto 2024 denominate Misure per l’Arbitrato Ad Hoc nel presente articolo. L’arbitrato ad hoc è un procedimento
Al fine di dare attuazione ai requisiti del Piano d’azione del Consiglio di Stato per promuovere il rinnovo delle attrezzature su larga scala e la permuta di beni di consumo (Guo Fa [2024] n. 7), il Governo Popolare della Municipalità di Shanghai ha pubblicato il relativo Piano d’Azione per la municipalità Shanghai per il periodo
Sottofondo Nel contesto dell’evoluzione del panorama economico globale, per ottimizzare ulteriormente l’ambiente commerciale e costruire un sistema di mercato aperto, equo e trasparente, il 1° agosto 2024 il governo cinese ha ufficialmente promulgato il Regolamento per la verifica della correttezza della concorrenza (di seguito denominato “Regolamento”). La formulazione del Regolamento deriva dall’obiettivo di perseguimento e
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