DL “Liquidità” e DPCM 10 Aprile 2020: Ultimi aggiornamenti sui provvedimenti normativi adottati in Italia per fronteggiare l’emergenza COVID-19

Il Governo italiano ha adottato, in questi ultimi giorni, alcune importanti misure volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto, supportando in particolar modo il tessuto produttivo del Paese.

Si segnala, in particolare, l’importante Decreto Legge cd. Liquidità (D.L. n. 23/2020), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 Aprile, con il quale il Governo ha introdotto misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, riguardanti in particolare (1) l’accesso al credito, il sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti; (2) provvedimenti per garantire la continuità delle aziende; (3) il rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; (4) provvedimenti in materia fiscale e contabile.

Per quanto riguarda il primo aspetto l’art. 1 del Decreto Liquidità, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese italiane colpite dall’epidemia COVID-19, prevede che lo Stato, tramite SACE S.p.A. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), concedae garanzie (in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito  in  Italia) per i finanziamenti  alle  suddette  imprese, per un importo massimo di 200 miliardi  di  euro,  di cui almeno 30 miliardi destinati alle PMI. Le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

L’ammontare delle garanzie concesse varia in relazione alla dimensione dell’impresa, al fatturato ed al numero dei dipendenti ed in ogni caso non può superare il 25% del fatturato del 2019 o il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019. Le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato annuo inferiore a 1,5 miliardi di euro possono ottenere una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto beneficiando altresì di una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia. La copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato annuo fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato annuo sopra i 5 miliardi di euro. Un’attenzione particolare è riservata alle PMI, che possono accedere gratuitamente alla garanzia con una copertura del 100%, ma solo a condizione che abbiamo esaurito la possibilità di ricorrere al Fondo centrale di Garanzia, che viene ulteriormente potenziato.

 

Per quanto riguarda le misure volte a garantire la continuità delle imprese, si segnalano in particolare il rinvio integrale dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza alla data del 1° settembre 2021 (art. 5); la disapplicazione, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi fino al  31  dicembre  2020, degli obblighi  di  riduzione  e/o  aumento  del  capitale sociale  previsti  dal  codice  civile (artt. 2446, 2447  e 2482 bis) in caso di riduzione del capitale per perdite in misura superiore al terzo e/o al di sotto del limite minimo previsto dalla legge (art. 6); l’improcedibilità dei ricorsi depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 per la dichiarazione di fallimento,  per  la  dichiarazione  di  insolvenza  anteriore  alla liquidazione  coatta  amministrativa e per la dichiarazione di insolvenza anteriore all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (art. 10).

Per quanto riguarda il rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria, si segnala il notevole ampliamento dell’ambito di applicazione del golden power, che consente allo Stato di esercitare un potere di veto per tutelare le aziende italiane da operazioni societarie e scalate ostili non solo nei settori tradizionali, ma in quelli assicurativo, creditizio, finanziario, acqua, salute, sicurezza.

Dal punto di vista fiscale, il Governo è intervenuto rinviando adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese con sede legale od operativa in Italia (art. 18). In particolare, è prevista la sospensione dei versamenti di IVA, ritenute e contributi per i mesi di Aprile e Maggio, che si affiancano a quelle già previste dal Decreto cd. “Cura Italia”.

Nello specifico, la sospensione è prevista per imprese e lavoratori autonomi in caso di riduzione del fatturato del 33% (nel caso sia inferiore a 50 milioni) o del 50% (se superiore ai 50 milioni). Una deroga a questa distinzione riguarda le imprese operanti nelle province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) per le quali la sospensione del versamento IVA è concesso alla sola condizione che vi sia stato un calo del fatturato almeno pari al 33%. I versamenti dovranno essere effettuati a partire da Giugno, ma con possibilità di rateizzazione in cinque tranche.

Si segnala, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il 10 aprile u.s. un nuovo decreto che proroga fino al 3 maggio p.v. le misure di contenimento già introdotte dai DPCM  del  9,  11  e  22  marzo  e  1  aprile 2020 e che hanno ad oggetto, tra l’altro, la  circolazione  e  la  mobilità  delle  persone; le restrizioni alle attività produttive industriali e commerciali, ivi comprese quelle aperte al pubblico e non essenziali, ovvero gli esercizi commerciali.

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