Breve panoramica sulla protezione del software in Cina

Il XXI secolo rappresenta l’era IT. La famosa frase “Software is eating the world” (lett. “Il software sta mangiando il mondo”) è già realtà.

La tutela del software attraverso la disciplina della proprietà intellettuale risulta particolarmente importante. Infatti, nel momento in cui si tutela il software attraverso i predetti istituti, è possibile esercitare maggiore controllo su chi riesca ad ottenere l’utilizzo del software e su come lo stesso venga reso accessibile al pubblico. In caso contrario, soggetti terzi potrebbero utilizzarlo indebitamente, cosicché al creatore del software non spetterebbe alcun compenso durante l’utilizzo altrui. Nei casi più gravi, lo stesso creatore potrebbe addirittura perdere il diritto di utilizzare la sua stessa opera creativa.

Tale articolo esamina i contenuti della protezione della proprietà intellettuale relativi al software informatico, elencando tutte le possibili modalità di protezione secondo il regime della proprietà intellettuale.

Generalmente, si possono riconoscere una moltitudine di diritti di proprietà intellettuale attraverso cui è possibile tutelare un software. Per questo motivo, il soggetto obbligato, al fine di un suo sicuro ingresso nel mondo del mercato concorrenziale, dovrebbe attuare un regime di tutela quanto più possibile completa.

 

  1. Software e tutela del diritto d’autore

Nonostante la tutela autoriale consegua automaticamente allo sviluppo del software e, quindi, la sua registrazione presso il competente ufficio di tutela cinese non sia obbligatoria, la registrazione nel quadro della protezione del diritto d’autore risulta comunque un importante strumento di tutela per il software.

Raccomandiamo vivamente la registrazione del software in quanto attraverso la registrazione: (i) si potrà ottenere un titolo valido ed eseguibile in Cina per dare prova della titolarità del bene (il software) e del momento esatto della sua creazione; (ii) si faciliterà l’onere probatorio dei due precedenti elementi in caso di futuro contenzioso.

Oggetto della registrazione per ottenere la protezione del software è il codice sorgente e i relativi documenti esplicativi, con esclusione degli algoritmi, delle modalità operative e delle altre componenti strettamente proprie del funzionamento operativo del software; anche l’interfaccia grafica generata dal codice sorgente e visibile nel momento di operatività del software non è tutelabile attraverso il diritto d’autore (bensì attraverso brevetto o disegni e/o modelli). Nella misura in cui il materiale inviato rispetta i requisiti di registrazione e non viola le leggi a tutela del diritto d’autore vigenti in Cina, la registrazione viene compiuta dall’Ufficio competente senza una preventiva indagine nel merito. Normalmente la protezione del diritto d’autore non è soggetta a pubblicità e viene concessa con tempi ridotti, normalmente 30 o 45 giorni.

Si ricorda comunque come la legge sul diritto d’autore in Cina protegge solo le modalità in cui l’opera si manifesta, non già l’idea.

A livello del diritto d’autore, potrà essere tutelato un software con lo stesso sistema tecnico di un altro, purché le modalità visive in cui si manifesta siano diverse. Tuttavia, poiché in un software la parte più rilevante è proprio quella tecnica (algoritmi, processi informatici etc.), la tutela secondo il diritto d’autore risulta per certi versi insufficiente.

 

  1. Software e tutela del segreto industriale

Per la parte di tutela non assicurata dalla disciplina del diritto d’autore, soccorre quella brevettuale. Sia che si tratti di un supporto materiale con forme esterne sia di un codice sorgente, esso può essere protetto attraverso la disciplina dei segreti industriali. Dunque le idee, i processi, le modalità operative e i concetti matematici dello sviluppo del software sono incorporati nei programmi e nei documenti e possono essere protetti dal segreto industriale.

 

  1. Software e tutela brevettuale:

Ai sensi delle linee guida cinesi in materia di brevetto, il software informatico di per sé non è oggetto di tutela brevettuale, tuttavia le opere a carattere inventivo che contengono programmi informatici sono brevettabili. Solo nel caso in cui il software sia legato ad una particolare tecnologia, produca particolari effetti tecnici o risolva problemi di tale natura, può essere oggetto di tutela brevettuale. Tuttavia, nella pratica, ciò è abbastanza raro e richiederebbe una verifica dedicata sul software.

Certamente, la tutela del segreto industriale e dell’invenzione in quanto tale sono sovrapponibili. Pertanto, è necessario che il soggetto proceda ad una previa analisi, per comprendere quale componente del software sia tutelabile attraverso la disciplina del segreto industriale e quale invece attraverso la tutela brevettuale.

 

 

  1. Software e tutela del marchio

Il software può essere altresì protetto attraverso la tutela prevista per il marchio. Infatti, il software può essere contraddistinto dal marchio nei manuali operativi, nel materiale pubblicitario o nelle pagine web di vendita. Inoltre, il marchio del software può essere anche visibile nell’interfacce grafica scritta nel proprio programma, allorquando un utente vi accede attraverso il proprio device.

Conclusioni:

Infine, per evitare eventuali dispute relative ai diritti di proprietà o a differenti altri vantaggi, oltre alla protezione del software attraverso i mezzi sopra delineati, è necessario procedere alla regolamentazione dei diritti di proprietà intellettuale durante la fase di contrattazione per lo sviluppo del software.

 

Noi, come D’Andrea & Partners Legal Counsel monitoriamo costantemente gli sviluppi nel mercato cinese in materia di proprietà intellettuale. Contattateci all’indirizzo info@dandreapartners.com per maggiori informazioni.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.