La mediazione come metodo di risoluzione extragiudiziale delle controversie

Quando immaginiamo una controversia contrattuale o commerciale, viene naturale pensare ad un processo che si svolge davanti all’autorità giudiziaria: la grande cultura giuridica italiana, unita alla narrazione giornalistica dei processi, hanno reso quasi automatica questa associazione. Fortunatamente, però, non sempre questo succede: spesso le parti di una controversia preferiscono risolvere la stessa in via stragiudiziale, e cioè senza ricorrere alle spese e alle stringenti regole del processo. Anche il legislatore, visto l’enorme carico giudiziario, ha sviluppato sempre di più strumenti volti a risolvere questioni giuridiche tra le parti, prevedendo in alcuni casi l’obbligatorietà di esperire tentativi di questo tipo.

Tra questi strumenti troviamo: la mediazione, l’arbitrato, la negoziazione assistita.

L’istituto principe, in particolare per quanto riguarda le controversie commerciali, è sicuramente quello della mediazione, introdotta con il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che è definita come l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la soluzione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta che metta d’accordo le parti. Questa attività è svolta da un soggetto non di parte ed indipendente, detto mediatore, che non ha il potere di emettere una sentenza o un giudizio ma che può formulare su richiesta di una o di entrambe le parti una proposta conciliativa.

La mediazione può essere di diversa origine, e pertanto viene distinta in base alla funzione che assume di volta in volta. La mediazione obbligatoria, ad esempio, si ha quando la legge prevede che senza tentativo di conciliazione, le parti non potranno far valere i propri diritti in giudizio davanti al giudice. È importante sottolineare che obbligatorio è il tentativo, non la riuscita della risoluzione amichevole della controversia (la lista delle materia in cui la legge prevede come obbligatorio il tentativo di conciliazione è contenuta nell’articolo 5 del decreto legislativo numero 28/2010, ad esempio cause condominiali, contratti assicurativi e affitto di aziende). Nei casi in cui la legge non la prevede come obbligatoria questa è detta facoltativa, ed il procedimento in questo caso è identico a quello previsto per la mediazione obbligatoria, che viene avviato per libera decisione delle parti. Un altro tipo di mediazione si verifica quando il giudice, nel corso del processo, invita le parti a tentare una conciliazione (mediazione delegata), ed ha gli stessi effetti preclusivi del giudizio della mediazione obbligatoria.

Un ultimo caso è quello in cui le parti di un contratto si impegnano già in fase di sottoscrizione dell’accordo a risolvere le controversie nascenti dallo stesso trovando una soluzione condivisa (mediazione consensuale).

La mediazione è un istituto molto utilizzato nel campo commerciale, soprattutto per la sua rapidità e i costi ridotti. Subito dopo la sua nascita, si è ben presto diffuso in questo campo, oltre che in quello bancario e societario. A differenza degli altri metodi summenzionati, infatti, nella mediazione il terzo non può decidere, ma può soltanto aiutare le parti a trovare una soluzione condivisa. Al contrario, nel caso dell’arbitrato le parti affidano la decisione ad un soggetto terzo (diverso dal giudice).

Un’altra differenza risiede nel fatto che alla mediazione le parti possono partecipare senza un avvocato. Questo elemento distingue la mediazione anche dalla negoziazione assistita (introdotta con l’articolo 5 del decreto legislativo numero 28/2010) che è invece il procedimento con il quale le parti, tramite i loro avvocati, risolvono una controversia negoziando un accordo di conciliazione, che ha valore contrattuale e in cui non è previsto alcun soggetto terzo.

La mediazione si conclude con o senza l’accordo delle parti. In ogni caso, nella fase finale, il mediatore deve redigere un verbale di conclusione della procedura.

I passaggi sopracitati rappresentano solo una parte delle informazioni necessarie a procedere ad una mediazione. Presso lo Studio legale D’Andrea & Partner abbiamo un team di esperti che può aiutarvi nella risoluzione stragiudiziale delle controversie. Sentitevi liberi di contattarci mediante e-mail all’indirizzo info@dandreapartners.com per saperne di più sui nostri servizi.

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