La proposta di modifica all’imposta sul reddito delle persone fisiche in Cina avrà un impatto positivo sulla pressione fiscale?

Il 29 Giugno 2018 è stata pubblicata una proposta di modifica dell’attuale legge cinese sul reddito delle persone fisiche, che ha suscitato un vivace dibattito e promosso un confronto costruttivo in ogni settore della società civile. Abbiamo pertanto selezionato alcune delle questioni che assumono maggiore rilevanza dal punto di vista individuale, che riportiamo di seguito, al fine di condividerle con i ns. lettori.

 

I. L’abolizione della politica del cd. “Super National Treatment” per i cittadini stranieri

 

La proposta di modifica stabilisce che: “le persone fisiche che risiedono nel territorio della Repubblica Popolare cinese, ovvero hanno soggiornato per un periodo uguale o superiore a 183 giorni all’interno del territorio della Repubblica Popolare Cinese nel corso di un anno fiscale, saranno considerati come persone fisiche residenti ed i redditi dagli stessi prodotti, sia all’interno che all’esterno della Repubblica Popolare Cinese, saranno considerati come redditi personali imponibili secondo le disposizioni della presente legge”.

 

La proposta di modifica ha introdotto l’innovativa distinzione tra persona fisica residente e non residente, stabilendo che il parametro di riferimento per l’attribuzione della qualifica di residente è dato dal raggiungimento della soglia di 183 giorni di soggiorno in Cina. Siffatto standard è aderente alle convenzioni internazionali ed alle disposizioni generalmente previste in materia di imposte transnazionali. Ciò vale a dire, in altri termini, che le persone fisiche non residenti saranno assoggettate all’imposta sul reddito personale a norma delle leggi cinesi solo per i redditi prodotti all’interno del territorio della Repubblica Popolare Cinese; diversamente, per quanto riguarda le persone fisiche residenti, saranno assoggettate all’imposta sul reddito delle persone fisiche in Cina tutti i redditi personali, ovunque prodotti (cd. Principio del reddito mondiale).

L’introduzione di questa distinzione avrà grande influenza in relazione ai cittadini cinesi non stabilmente residenti – che producono reddito sia in Cina che nel resto del mondo –  e per i lavoratori stranieri in Cina. In base alla normativa attualmente vigente, i cittadini stranieri che hanno soggiornato in Cina per un periodo inferiore ai 5 anni hanno diritto ad un trattamento fiscale speciale, in virtù del quale i redditi prodotti all’esterno della Repubblica Popolare Cinese non sono soggetti ad imposizione fiscale in Cina. Per evitare di decadere da tale beneficio, per i cittadini stranieri è allo stato attuale sufficiente lasciare il territorio Cinese almeno ogni 4 anni: ed invero, tale prassi è piuttosto comune. Ad ogni modo, in base alle modifiche proposte, in Cina i lavoratori stranieri subiranno una pressione fiscale complessivamente più elevata in primis perché le aliquote applicate in Cina sono più elevate che negli USA e in molti altri Paesi; ed inoltre, perché saranno soggette ad aumenti significativi.

 

 

II.                 Riforma della tassazione del reddito “per categorie reddituali” in favore di una tassazione “mista” che considera il reddito complessivo lordo (rettificato) relativo a specifiche fonti di reddito.

Per quanto riguarda la tassazione del reddito delle persone fisiche, la soglia al di sotto della quale non è dovuta alcuna imposta è stata innalzata, in base alle modifiche proposte, a 5.000 RMB al mese (RMB 60.000 all’anno). Inoltre, la base imponibile è data dal reddito complessivo derivante da quattro fonti di reddito: retribuzione e salari, onorari per prestazioni di servizi, indennità e royalties per diritti d’autore. In base al nuovo sistema del cd. “reddito complessivo”, il reddito imponibile prodotto dalle persone fisiche è dato dal reddito prodotto nel corso di ciascun anno fiscale, detratta la somma di RMB 60.000,00 oltre che le ulteriori deduzioni previste dalla legge.

Per quanto riguarda la parte di reddito annuale eccedente la soglia di RMB 300.000, è applicata un’aliquota superiore al 20% (per la parte di reddito annuale superiore a RMB 960 mila è applicata un’aliquota superiore al 45%). La proposta di modifica incrementa la pressione fiscale per coloro che percepiscono redditi molto elevati.

 

Reddito annuale imponibile (decine di migliaia di RMB) Aliquota applicabile
(0,3.6] 3
(3.6,14.4) 10
(14.4,30] 20
(30,42] 25
(42,66] 30
(66,96] 35
(96,+) 45

 

III.               Vi sarà riduzione delle tasse?

1. La proposta di modifica presentata incrementa l’intervallo di reddito ricompreso nelle tre aliquote più basse: 3%, 10% e 20%. I redditi che attualmente sono tassati con un’aliquota del 25% saranno sottoposti ad un’aliquota ridotta al 20%. Per la maggior parte delle persone fisiche le cui fonti principali di reddito sono dati dai “salari e retribuzioni” e la cui base imponibile (non il reddito lordo, ma l’importo netto ottenuto con l’applicazione delle varie detrazioni previste) è inferiore alla soglia di RMB 420 mila, la pressione fiscale risulterà complessivamente ridotta.

2. Ad ogni modo, per le persone fisiche il cui reddito è principalmente dato dai “salari e retribuzioni” e la cui base imponibile è superiore alla soglia dei 420.000 RMB, la pressione fiscale rimane sostanzialmente invariata (l’aliquota progressiva applicabile agli importi sino a 420.000 RMB è rimasta immutata).

3. Per coloro i cui redditi derivano da fonti diverse rispetto ai “salari e retribuzioni”, ovvero per coloro i cui redditi derivano sia da “salari e retribuzioni” che da altre fonti di reddito (per una porzione sostanzialmente equivalente a quella   derivante da redditi da lavoro) la pressione fiscale complessiva potrebbe essere drasticamente superiore (l’aliquota massima è stata fortemente elevata).

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti in materia, non esitate a contattarci all’indirizzo info@dandreapartners.com.

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